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Ordinanza — n. 714/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling CTR lacked jurisdiction over non-tax debts and erred on prescription timing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 714/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's rejection, ordering a remand to the Regional Commission. The court found the Regional Commission lacked jurisdiction over specific payment orders related to non-tax contributions and incorrectly applied prescription rules regarding the taxpayer's failure to challenge prior notices. Consequently, the taxpayer could only raise prescription issues arising after the final payment order was notified, not those predating it.

Regesto Legislator

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Art. 2 d.lvo 546/92; Art. 21 d.lvo 546/92: The Regional Tax Commission lacks jurisdiction over payment orders concerning non-tax debts, and prescription periods for tax claims run from the notification of the final enforceable order, not from earlier autonomous acts.

Parole chiave

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tax jurisdiction prescription period mortgage registration non-tax debts tax collection law regional commission payment order assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 2 d.lvo 546/92
17-11-2021 -2- 1.Con il primo motivo di impugnazione l'ufficio denuncia la violazione dell'art. 2 del d.lvo 546/92 in relazione all'ad 360 comma 1° nr.
Art. 21 d.lvo 546/92
1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.lvo 546/1992 in relazione all'art.
Art. 360 comma 1 nr. 1 cpc
21 d.lvo 546/1992 in relazione all'art. 360 comma 1 nr.
Art. 360 comma 1 nr. 4 cpc
21 d.lvo 546/1992 in relazione all'art. 360 comma 1 nr. 4 cpc; si sostiene che la CTR abbia errato nel riconoscere la prescrizione del credito maturata prima della emissione della cartella regolarmente notificata alla contribuente, non avendo quest'ultima impugnato l'atto facendo valere la causa estintiva del credito.
Art. 4 d.l. 119/2018
20000 e 36000) è stato disposto lo stralcio previsto dall'art. 4 d.l. 119/2018.
Art. 19 d.lgs. 546/92
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
articolo 19 d.lgs. 546/92
3.3 Secondo quanto previsto dall'dall'ultimo comma dell'articolo 19 d.lgs. 546/92 <<Ognuno degli atti Ric.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2771-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI C (_ < PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro FIORE AMALIA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato FAUSTA BRIGHENTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1104/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, depositata il 03/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1. Fiore Amalia proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria, notificata in data 12/10/2015, riferito a plurime cartelle di pagamento alcune delle quali aventi ad oggetto tributi vari (Irpef e Irap ) non pagati.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate- Riscossioni e la Commissione Regionale Tributaria della Regione dell'Emilia Romagna, rigettava l'appello ritenendo inammissibile ed infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione in ordine ad alcune cartelle di pagamento e rilevando la prescrizione del credito tributario essendo state le cartelle notificate a distanza di oltre un decennio dall'avviso di accertamento.

4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate - Riscossioni ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa. RITENUTO IN DIRITTO Ric. 2020 n. 02771 sez. MT - ud. 17-11-2021 -2- 1.Con il primo motivo di impugnazione l'ufficio denuncia la violazione dell'art. 2 del d.lvo 546/92 in relazione all'ad 360 comma 1° nr. 1 cpc per non essersi la CTR dichiarata carente di giurisdizione in ordine alle cartelle oggetto della comunicazione di iscrizione di ipoteca riferite oggetto estraneo alla materia tributaria. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.lvo 546/1992 in relazione all'art. 360 comma 1 nr. 4 cpc; si sostiene che la CTR abbia errato nel riconoscere la prescrizione del credito maturata prima della emissione della cartella regolarmente notificata alla contribuente, non avendo quest'ultima impugnato l'atto facendo valere la causa estintiva del credito.

2. Il primo motivo è fondato. 2.1 Risulta pacifico che le cartelle di pagamento che terminano con i numeri 72000 e 97700 si riferiscono a carichi non tributari ma a contributi I.V.S. oltre a somme aggiuntive ed accessorie; la CTR avrebbe, quindi, dovuto riconoscere il difetto di giurisdizione in ordine a tali cartelle. 3 n secondo motivo è, parimenti, fondato. 3.1 Va precisato che l'oggetto del contendere è limitato alla iscrizione ipotecaria relativa alla cartella che termina con la numerazione 13739 in quanto per le altre due cartelle residue ( che terminano con i nr. 20000 e 36000) è stato disposto lo stralcio previsto dall'art. 4 d.l. 119/2018. 3.2 Ciò premesso, risulta pacifico che l'iscrizione ipotecaria è stata regolarmente preceduta dalla notifica avvenuta in data 16 aprile 2015 dalla cartella di pagamento non impugnata dal ricorrente. 3.3 Secondo quanto previsto dall'dall'ultimo comma dell'articolo 19 d.lgs. 546/92 <<Ognuno degli atti Ric. 2020 n. 02771 sez.

MT - ud. 17-11-2021 -3- autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo>>. 3.4 Dunque- a fronte della mancata impugnazione delle prodromiche cartelle di pagamento, regolarmente notificate ed autonomamente impugnabili - l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria era sì consentita (lett.e bis art.19 cit.), ma soltanto per vizi suoi propri. Per converso, i vizi concernenti le cartelle avrebbero potuto essere fatti valere dalla contribuente con l'impugnazione dell'iscrizione.

Ha, quindi, errato la CTR nel ritenere estinta la pretesa fiscale per il decorso della prescrizione ultradecennale maturata anteriormente alla notifica della cartella in quanto il contribuente avrebbe dovuto insorgere facendo valere l'insussistenza del credito fiscale contro l'atto esattivo. 3.5 Il contribuente, impugnando gli atti esecutivi a valle, può solo eccepire la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella di pagamento. 4 n ricorso va, quindi, accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Regionale Tributaria della Regione della dell'Emilia Romagna, in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente procedimento.

PQM La Corte; accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Regionale Tributaria della Regione dell'Emilia Romagna in diversa composizione anche per la Ric. 2020 n. 02771 sez. MT - ud. 17-11-2021 -4- regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di Consiglio del 17 novem