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Ordinanza — n. 707/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses jurisdiction objection against Peace Court ruling on appeal grounds only.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 707/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the jurisdictional objection inadmissible because the Peace Court's decision on its own competence cannot be challenged via a motion for regulation of jurisdiction. The respondent argued the objection was improper, citing the specific procedural rules applicable to the Peace Court. The court ruled that such decisions are only appealable under Article 339 of the Code of Civil Procedure, not subject to the motion for regulation of jurisdiction under Articles 42 and 43.

Regesto Legislator

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Art. 46 c.p.c.; Art. 339 c.p.c.: A decision by the Peace Court on its own jurisdiction is inadmissible via motion for regulation of jurisdiction and may only be challenged through appeal.

Parole chiave

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Peace Court jurisdiction motion regulation of jurisdiction inadmissible procedural objection Code Civil Procedure competence appeal grounds declinatoria di competenza limiti della competenza incompetenza per materia

Disposizioni normative citate

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Art. 46 c.p.c.
La statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere, infatti, impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, dev'essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell'art. 46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt.
Art. 42 c.p.c.
Art. 43 c.p.c.
Art. 339 c.p.c.
La decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, può essere, invero, impugnata soltanto con l'appello, nei limiti e secondo le previsioni di cui all'art. 339 c.p.c., ma non con il regolamento di competenza (Cass.
art. 46 c.p
La statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere, infatti, impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, dev'essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell'art. 46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt.
art. 339 c.p
La decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, può essere, invero, impugnata soltanto con l'appello, nei limiti e secondo le previsioni di cui all'art. 339 c.p.c., ma non con il regolamento di competenza (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 711 del 2021
non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice (Cass. n. 711 del 2021).
Cass. n. 23062 del 2018
339 c.p.c., ma non con il regolamento di competenza (Cass. n. 23062 del 2018)i - aSe-/y' 4 -3 c2--z-L- ftiPc's 1 ) 2.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 11497-2021 proposto da: BELTRAMO GIUSEPPINA, rappresentata e difesa dall'Avvocato ALESSANDRO FONTANEZZA per procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro BELTRAMO CARLO, rappresentato e difeso dall'Avvocato AMEDEO ROSBOCH per procura in calce alla memoria difensiva; - resistente - per regolamento di competenza avverso la SENTENZA n. 717/2021 del GIUDICE DI PACE DI TORINO, depositata il 18/3/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPETE, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA Giuseppina Beltramo, con ricorso notificato in data 16/4/2021, ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza con la quale il giudice di pace ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e revocato il decreto ingiuntivo opposto. Carlo Beltramo ha resistito con memorie difensive nelle quali ha dedotto l'inammissibilità del regolamento di competenza proposto. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile. La statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere, infatti, impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, dev'essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell'art. 46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice (Cass. n. 711 del 2021).

La decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, può essere, invero, impugnata soltanto con l'appello, nei limiti e secondo le previsioni di cui all'art. 339 c.p.c., ma non con il regolamento di competenza (Cass. n. 23062 del 2018)i - aSe-/y' 4 -3 c2--z-L- ftiPc's 1 ) 2. Le spese del presente giudizio sono rimesse al merito.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; spese al merito. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 18 novembre 2021. Il Presidente Lokenzo Ori/la DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 2 GEN 2022 LL C ANCELUE TO PE Vinc2:;zoI jMassirm ,41 cenzo Pio Massimitia resi Re