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Ordinanza — n. 706/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 706/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 706/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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il primo motivo lamenta "l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c."; il secondo motivo denuncia la "violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.". I due motivi, unitariamente trattati dalla ricorrente, sono inammissibili. Si sostanziano infatti nella denuncia di omesso esame di un fatto decisivo, ossia il tentativo di ritiro effettuato Ric. 2020 n. 20402 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -2- in data 18 luglio 2009 su incarico della ricorrente, e nel mancato riferimento ad una testimonianza. Quanto al fatto omesso, il medesimo non ha carattere decisivo, incentrandosi la ratio decidendi della sentenza impugnata sull'avvenuta consegna di merce difforme rispetto a quella pattuita, difformità costituente grave inadempimento del contratto concluso tra le parti.

Regesto Legislator

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art. 115 c.p; Ordinanza — n. 706/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 360, comma 1, n. 5 c.p.c."; il secondo motivo denuncia la "violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.". I due motivi, unitariamente trattati dalla ricorrente, sono inammissibili. Si sostanziano infatti nella denuncia di omesso esame di un fatto decisivo, ossia il tentativo di ritiro effettuato Ric. 2020 n. 20402 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -2- in data 18 luglio 2009 su incarico della ricorrente, e nel mancato riferimento ad una testimonianza. Quanto al fatto omesso, il medesimo non ha carattere decisivo, incentrandosi la ratio decidendi della sentenza impugnata sull'avvenuta consegna di merce difforme rispetto a quella pattuita, difformità costituente grave inadempimento del contratto concluso tra le parti.

Parole chiave

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pregiudizio irreparabile lesioni conseguenti garanzia per i difetti della cosa restituzioni alla produzione restituzione e risarcimento difetti materiali

Disposizioni normative citate

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art. 115 c.p
il secondo motivo denuncia la "violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20402-2020 proposto da: PIRAS SERENA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA GIOVANNI PRATO; - ricorrente - contro JOY FRUIT SRL in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE ROSARIO STRANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 331/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 7/02/2020; i udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Serena Piras ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania 7 febbraio 2020, n. 331, che ha rigettato l'appello proposto dalla ricorrente contro la sentenza di primo grado. Il Tribunale di Catania aveva accolto l'opposizione della Joy Fruit s.r.l. avverso il decreto che le aveva ingiunto di pagare euro 26.640, quale corrispettivo per la fornitura di ovuli di carciofo. Il Tribunale, rilevato che l'opposta aveva consegnato alla committente tronchetti di carciofo in luogo di ovuli di carciofo, ha revocato il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda formulata in via riconvenzionale dall'opponente, ha dichiarato risolto il contratto intercorso tra le parti e condannato l'opposta al risarcimento del danno, quantificato in euro 43.125.

Resiste con controricorso Joy Fruit s.r.l. in liquidazione. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi:

1) il primo motivo lamenta "l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.";

2) il secondo motivo denuncia la "violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.". I due motivi, unitariamente trattati dalla ricorrente, sono inammissibili. Si sostanziano infatti nella denuncia di omesso esame di un fatto decisivo, ossia il tentativo di ritiro effettuato Ric. 2020 n. 20402 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -2- in data 18 luglio 2009 su incarico della ricorrente, e nel mancato riferimento ad una testimonianza. Quanto al fatto omesso, il medesimo non ha carattere decisivo, incentrandosi la ratio decidendi della sentenza impugnata sull'avvenuta consegna di merce difforme rispetto a quella pattuita, difformità costituente grave inadempimento del contratto concluso tra le parti.

Quanto al mancato riferimento ad una testimonianza, l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (v. Cass.2498/2015), né al riguardo vale il richiamo alla violazione dell'art. 115 c.p.c., rientrando la scelta degli elementi istruttori utilizzabili per la decisione nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio non può essere denunciato sotto il profilo della violazione di legge. II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 4.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, spese che devono essere distratte in favore dell'avvocato Salvatore Rosario Strano dichiaratosi antistatario. Ric. 2020 n. 20402 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -3- Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 30 settembre 2021. --N Pres uigi Giov DEPOATO IN CANCELLERIA 1 2 GEN 2022 IL CAT•-CELLIE Eip ° LANCELLIERE E' PE'; Vince;:.zo 2i