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Ordinanza — n. 705/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 705/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 705/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20348-2020 proposto da: POGGI CRISTINA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato TARCISIO MOROTTI; - ricorrente- contro HYPO TIROL BANK AG, in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RONCILIONE 3, presso lo studio dell'avvocato FABIO GULLOTTA, rappresentata e difesa dall'avvocato WOLFGANG BURCHIA; - controricorrente- contro GRASSI ALBERTO; - intimato - avverso la sentenza n. 76/2020 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 25/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 2932 c.c; Ordinanza — n. 705/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il motivo è inammissibile. La ricorrente, che - così la sentenza impugnata - aveva formulato domanda ex art. 2932 c.c. in virtù di un contratto preliminare trascritto, in relazione Ric. 2020 n. 20348 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -2- al quale dichiarava di avere già corrisposto l'intero prezzo senza che il convenuto (risultato essere il marito) si fosse reso disponibile alla stipula del rogito, prospetta una questione relativa all'interpretazione del contratto preliminare, che non allega di avere sollevato nei precedenti gradi di giudizio e che non viene menzionata nel provvedimento impugnato e che è pertanto inammissibile di fronte a questa Corte (v. al riguardo, ex multis, Cass. 2038/2019).

Parole chiave

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trasferimento della proprietà sequestro di beni immobili esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare diritto di espropriare riassegnazione o trasferimento distrazione di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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art. 2932 c.c
76, che ha rigettato l'appello da lei proposto contro la sentenza di primo grado che aveva respinto la sua domanda ex art. 2932 c.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20348-2020 proposto da: POGGI CRISTINA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato TARCISIO MOROTTI; - ricorrente- contro HYPO TIROL BANK AG, in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RONCILIONE 3, presso lo studio dell'avvocato FABIO GULLOTTA, rappresentata e difesa dall'avvocato WOLFGANG BURCHIA; - controricorrente- contro GRASSI ALBERTO; - intimato - avverso la sentenza n. 76/2020 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 25/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Cristina Poggi ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento 25 marzo 2020, n. 76, che ha rigettato l'appello da lei proposto contro la sentenza di primo grado che aveva respinto la sua domanda ex art. 2932 c.c. Resiste con controricorso Hypo Tiro! Bank AG, volontariamente intervenuta nel processo, quale creditore procedente in un processo esecutivo avente ad oggetto il bene immobile per cui è causa. L'intimato Alberto Grassi non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE Il ricorso lamenta "la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2932 c.c. e dell'art. 2 (prezzo) del contratto preliminare datato 17 marzo 2014": la Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato la domanda dell'attrice fondata su un contratto preliminare di compravendita di un immobile in relazione al quale aveva dichiarato di avere corrisposto l'intero prezzo, in quanto mancava la prova dell'avvenuto versamento del prezzo; in tal modo il giudice d'appello non avrebbe considerato che l'art. 2 del contratto preliminare prevedeva che "il prezzo è stato concordato in euro 605.000 e dovrà essere versato ... al momento della stipula dell'atto definitivo di vendita".

Il motivo è inammissibile. La ricorrente, che - così la sentenza impugnata - aveva formulato domanda ex art. 2932 c.c. in virtù di un contratto preliminare trascritto, in relazione Ric. 2020 n. 20348 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -2- al quale dichiarava di avere già corrisposto l'intero prezzo senza che il convenuto (risultato essere il marito) si fosse reso disponibile alla stipula del rogito, prospetta una questione relativa all'interpretazione del contratto preliminare, che non allega di avere sollevato nei precedenti gradi di giudizio e che non viene menzionata nel provvedimento impugnato e che è pertanto inammissibile di fronte a questa Corte (v. al riguardo, ex multis, Cass. 2038/2019).

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 7.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 30 settembre 2021. I P ente (Luigi Gio nni Lomba Dr:P0'..'77-itTO IN CANCELLERIA Ic 2122nii82a22AA2 - u