Court quashes lower court's expense award in delay compensation case due to failure to verify interest calculations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation quashed a lower court's decision awarding additional expenses to a plaintiff in a delay compensation case. The plaintiff argued that the lower court improperly compensated litigation costs without verifying the precise value of the claim, which included legal interest accrued during the proceedings. The court held that the lower judge failed to order the production of evidence regarding these interest calculations during the summary phase, violating procedural rules on claim valuation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, 40 co. ult. legge n. 89/2001; Art. 92 c.p.c.: The lower court must order evidence production to verify the precise value of the claim including accrued interest before awarding delay compensation expenses; failure to do so renders the expense award procedurally flawed.
Parole chiave
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eguente ORDINANZA sul ricorso 2828 - 2021 R.G. proposto da: COSTANTINO ANTONIO - c.f. CSTNTN51A04I590C - elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ugo de Carolis, n. 101, presso lo studio dell'avvocato Ferdinando Emilio Abbate e dell'avvocato Marco Alunni che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO della GIUSTIZIA - c.f. 97591110586 - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
CONTRORICORRENTE avverso il decreto n. 223 - 10.3/16.7.2020 della Corte d'Appello di Perugia, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021 dal consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Perugia depositato in data 10.7.2019 Antonio Costantino si doleva per l'irragionevole durata di un giudizio, parimenti di equa riparazione, intrapreso nel febbraio del 2012 e definito nel gennaio del 2019. Chiedeva ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo.
2. Con decreto del 15.10.2019 la Corte d'Appello di Perugia ingiungeva al Ministero il pagamento della somma di euro 1.125,00, oltre interessi e spese.
3. Antonio Costantino proponeva opposizione. Deduceva che, ai fini di cui all'art. 2 bis, 30 co., della legge n. 89/2001 ("la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice"), occorreva tener conto non solo della sorte capitale liquidata nel giudizio "presupposto" - euro 1.125,00 - ma pur degli interessi legali maturati durante il corso del giudizio "presupposto". Resisteva il Ministero della Giustizia 4. Con decreto n. 223/2020 la Corte d'Appello di Perugia accoglieva l'opposizione, condannava il Ministero a pagare all'opponente la maggior somma di euro 1.195,98 e compensava integralmente le spese della fase di opposizione. A fondamento della disposta compensazione delle spese la corte evidenziava che soltanto in fase di opposizione il ricorrente aveva allegato il conteggio degli interessi, conteggio che, viceversa, ben avrebbe potuto allegare sin dalla fase monitoria.
5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso Antonio Costantino; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. tt 2 Il Ministero della Giustizia si è costituito tardivamente ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione.
6. Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta fondatezza del motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 10 co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.
7. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. Deduce che del tutto ingiustificatamente la corte d'appello ha compensato le spese della fase di opposizione; che l'allegazione di un analitico conteggio degli interessi non era per nulla necessaria.
8. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede, tanto più che il Ministero si è costituito tardivamente e di fatto non ha svolto difese. Il motivo di ricorso è dunque fondato e da accogliere.
9. E' sufficiente evidenziare che, ai sensi dell'art. 3, 40 co., ultima parte, della legge n. 89/2001, "si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura civile". Cosicché il consigliere designato, "se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova". Ebbene, di siffatto potere/dovere ben avrebbe potuto e dovuto avvalersi il consigliere designato, onde acquisire, in fase monitoria, il conteggio analitico degli interessi ai fini della puntuale determinazione dell'effettivo valore del diritto accertato nel corso del giudizio "presupposto". In questi termini non si giustificano i rilievi sulla cui scorta la corte distrettuale ha inteso compensare le spese del giudizio di opposizione, viepiù che, così come evidenzia il ricorrente, gli interessi sono "pacificamente stabiliti e predeterminati per legge" (così ricorso, pag. 5).
10. In accoglimento del ricorso il decreto della Corte di Appello di Perugia n. 223/2020 va, nei limiti dell'addotta censura, cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.
11. A prescindere dall'accoglimento del ricorso, ai sensi dell'art. 10 d.p.r. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001, sicché è inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. cit. (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa, nei limiti della censura di cui all'esperito motivo di ricorso, il decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 223 dei 10.3/16.7.2020; rinvia alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione Il della Corte Suprema di Cassazione, il 12 ottobre 2021. Il •residente dott. Luigi lovanni Lorril