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Ordinanza — n. 651/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows appeal for failure to rule on litigation costs, ordering the Prefect to pay expenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 651/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appellant's claim regarding the lower court's failure to address litigation costs in its ruling. The appellant argued that the Peace Judge violated procedural articles by omitting a decision on expenses despite the merits of the expulsion annulment case being fully decided. The court held that such an omission violates constitutional rights to effective judicial protection and ordered the Prefect to reimburse the appellant's litigation costs.

Regesto Legislator

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Artt. 91, 92, 112 c.p.c.; Artt. 24, 111 Cost.: The judge's duty to rule on litigation costs is mandatory; failure to do so constitutes a violation of the right to effective judicial protection and requires the court to decide the case on the merits.

Parole chiave

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litigation costs omission of ruling effective judicial protection judicial duty expulsion annulment Cassazione civile procedural violation poteri d'ingiunzione del prefetto

Disposizioni normative citate

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Artt. 91, 92, 112 c.p.c.
Artt. 24, 111 Cost.
Art. 384, comma 2, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, sentenza n.14356 del 9 agosto 2012
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26878-2020 proposto da: EL ADLANI BOUCHAIB, elettivamente domiciliato in ROMA, V. S. TOMMASO D'AQUINO 47, presso lo studio dell'avvocato GIROLAMO OLIVIERO DE SENA PLUNKETT, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE MAIELLARO; - ricorrente- contro PREFETTO della PROVINCIA di CHIETI; - intimato - avverso l'ordinanza n. 38/2020 del GIUDICE DI PACE di CHIETI, depositata il 15/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.

F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 26878/2020 Numero sezionale 9825/2021 Numero di raccolta generale 651/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ordinanza n.38/2020 pubblicata il 15-7-2020 il Giudice di Pace di Chieti ha accolto l’opposizione proposta da El Adlani Bouchaib, cittadino del Marocco, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto della Provincia di Chieti, annullando il suddetto decreto, per essere dimostrato documentalmente che il ricorrente era coniugato e conviveva con una cittadina italiana.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, nei confronti della Prefettura di Chieti, che è rimasta intimata.

3. Con unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt.91, 92 e 112 c.p.c., per non avere il Giudice di Pace emesso alcuna statuizione in ordine alle spese di lite. Il motivo è manifestamente fondato. Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l’omessa statuizione sulle spese di lite integra una lesione del diritto costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.) ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una statuizione sulle spese di lite conseguente al decisum. Gli artt. 91-98 cod. proc. civ., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l’art.112 cod. proc. civ., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza necessaria e doverosamente completa tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali (Cass.

Sez. 1, sentenza n.14356 del 9 agosto 2012). Nella specie, risulta del tutto omessa, sia nella motivazione che nel dispositivo dell’ordinanza impugnata, la statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese di lite mentre la domanda proposta dal Ric. 2020 n. 26878 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 26878/2020 Numero sezionale 9825/2021 Numero di raccolta generale 651/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 ricorrente nei confronti della Prefettura, diretta ad ottenere l’annullamento del decreto di espulsione del 24-5-2020, è stata integralmente accolta. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il motivo di ricorso va accolto, l’ordinanza impugnata va cassata nei limiti del motivo accolto, la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell’art.384, comma 2, c.p.c. e, in applicazione del principio generale della soccombenza, il Prefetto della Provincia di Chieti va condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite relative al giudizio di merito, liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

Anche le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Prefetto della Provincia di Chieti alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite relative al giudizio di merito, liquidate in €1.000,00, di cui €50,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario. Condanna il Prefetto della Provincia di Chieti alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite relative al giudizio di legittimità, liquidate in €1.500,00, di cui €100,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

Ric. 2020 n. 26878 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 26878/2020 Numero sezionale 9825/2021 Numero di raccolta generale 651/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima, del 9 novembre 2021.

Il Presidente dott. Massimo Ferro Ric. 2020 n. 26878 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A