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Ordinanza — n. 622/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against late filing dismissal, ruling the original lawsuit started before the new short statute of limitations took effect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 622/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by the Municipality of Canicattì against a lower court's dismissal of a late appeal. The lower court had incorrectly applied the new six-month limitation period because the initial lawsuit was filed before July 4, 2009. The court ruled that since the original proceedings began prior to the legislative change, the old one-year limitation period remained valid, rendering the appeal timely.

Regesto Legislator

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Art. 327 cod. proc. civ.; Art. 46 legge n. 69/2009; Art. 58 legge n. 69/2009: The shortened limitation period for appeals applies only to lawsuits instituted after the legislative change; if the initial act predates the reform, the old longer term governs.

Parole chiave

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statute of limitations appeal period legislative change procedural law timeliness of appeal Cassazione art. 327 cod. proc. civ. decadenza legale

Disposizioni normative citate

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Art. 327 cod. proc. civ.
civ., si rende applicabile il previgente dettato dell’art. 327 cod. proc. civ. poiché in ragione del visto antefatto il giudizio doveva considerarsi instaurato all'atto dell'iniziale citazione in opposizione ad ingiunzione ex art.
Art. 46 della legge n. 69 del 2009
civ., come novellato dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell'art.
Art. 58 della legge n. 69 del 2009
Art. 353 cod. proc. civ.
L'unico motivo di ricorso, in guisa del quale il ricorrente Comune intende rappresentare che alla specie, facendo seguito la sentenza qui impugnata a pregressa pronuncia della medesima Corte d'Appello che aveva riformato la decisione di primo grado oggetto nell'occasione di impugnazione a mente dell'art. 353 cod.
art. 327 cod. proc. civ
civ., si rende applicabile il previgente dettato dell’art. 327 cod. proc. civ.
art. 353 cod. proc. civ
civ., erroneamente la Corte d'Appello ha dichiarato la tardività del proposto atto di gravame non avvedendosi che il giudizio definito con la sentenza qui impugnata faceva seguito ad una pregresso giudizio da essa definito con pronuncia ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. II, 4/05/2012, n. 6784
58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data» (Cass., Sez. II, 4/05/2012, n. 6784).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5738-2020 proposto da: COMUNE CANICATTI', in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LOREDANA VACCARO - ricorrente - contro LA MAGRA LINA AURORA - intimata - avverso la sentenza n. 1352/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI. F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 5738/2020 Numero sezionale 9354/2021 Numero di raccolta generale 622/2022 Data pubblicazione 11/01/2022

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso in atti il Comune di Canicattì impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dal medesimo sul presupposto che nella specie si sarebbe reso applicabile il dettato vigente dell’art. 327 cod. proc. civ., con l’effetto che essendo stata depositata la sentenza impugnata il 26.5.2014, l’appello proposto con citazione notificata il 28.1.2015 sarebbe tardivo e ne chiede la cassazione sulla base di un solo motivo di ricorso. Non ha svolto attività difensiva l’intimata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. L'unico motivo di ricorso, in guisa del quale il ricorrente Comune intende rappresentare che alla specie, facendo seguito la sentenza qui impugnata a pregressa pronuncia della medesima Corte d'Appello che aveva riformato la decisione di primo grado oggetto nell'occasione di impugnazione a mente dell'art. 353 cod. proc. civ., si rende applicabile il previgente dettato dell’art. 327 cod. proc. civ. poiché in ragione del visto antefatto il giudizio doveva considerarsi instaurato all'atto dell'iniziale citazione in opposizione ad ingiunzione ex art. 3 r.d. 14 aprile 1910, n. 639 notificata il 28.4.2006, è fondato e merita accoglimento.

E’ principio già affermato da questa Corte che «in materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l'art. 327 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data» (Cass., Sez. II, 4/05/2012, n. 6784).

Ric. 2020 n. 05738 sez. M1 - ud. 22-10-2021 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 5738/2020 Numero sezionale 9354/2021 Numero di raccolta generale 622/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 Poiché nella specie è provato dall'atto di citazione inizialmente notificato dal Comune ricorrente – che la Corte è abilitata a consultare in quanto giudice nella specie del fatto processuale – che il giudizio è stato instaurato in data antecedente all'entrata in vigore dell'attuale disposto dell'art. 327 cod. proc. civ., erroneamente la Corte d'Appello ha dichiarato la tardività del proposto atto di gravame non avvedendosi che il giudizio definito con la sentenza qui impugnata faceva seguito ad una pregresso giudizio da essa definito con pronuncia ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ. e che perciò non poteva ritenersi instaurato successivamente all'entrata in vigore dell'art. 327 cod. proc. civ. riformato.

3. La sentenza qui impugnata va dunque debitamente cassata e la causa va rimessa avanti al giudice a quo per un nuovo giudizio. PQM Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Palermo che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 22.10.2021. Il Presidente Dott. Giacinto Bisogni Ric. 2020 n. 05738 sez. M1 - ud. 22-10-2021 -3- F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 5738/2020 Numero sezionale 9354/2021 Numero di raccolta generale 622/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 Ric. 2020 n. 05738 sez. M1 - ud. 22-10-2021 -4- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6