Italian Supreme Court quashes appeal judgment for failure to personally notify defendant during retrial proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy quashed the Court of Appeal's judgment because the retrial proceedings were initiated by notifying the defendant's lawyer instead of the defendant personally. The appellants argued this violated procedural rules requiring direct personal notification for retrials. The Court held that such notification to a lawyer renders the retrial null and void, necessitating a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 392 cod. proc. civ.; Art. 291 cod. proc. civ.: Notification of a retrial judgment to the defendant's lawyer rather than the defendant personally constitutes a nullity, requiring the retrial to be annulled and the case remitted for a new notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12854-2020 proposto da: SILVESTRELLI SILVIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D'ORO 184/190 PAL. D, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro COMUNE di ANCONA - intimato - avverso la sentenza n. 1318/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA depositata il 5/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 12854/2020 Numero sezionale 9357/2021 Numero di raccolta generale 605/2022 Data pubblicazione 11/01/2022
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso in atti Silvio ed Ernesto Silvestrelli impugnano l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Ancona, attinta in riassunzione dal Comune di Ancona a seguito di cassazione di una pregressa pronuncia della medesima Corte d'Appello, ha definito il giudizio promosso anche nei confronti dei medesimi, convenuti in quella sede a mezzo di citazione notificata al procuratore costituito nel giudizio di cassazione, e ne chiedono perciò la cassazione sul rilievo della violazione dell'art. 392 cod. proc. civ. in applicazione del quale la citazione in sede di riassunzione del giudizio di rinvio deve essere notificata alla parte personalmente. Non ha svolto attività difensiva l’intimato. Memoria dei ricorrenti ex art. 380-bis cod. proc. civ.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. L'unico motivo di ricorso è fondato e va pertanto accolto. E’ principio già affermato da questa Corte che «la riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio, eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla, ma - data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte - non è inesistente. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ., il giudice di rinvio non può dichiarare, in tale ipotesi, l'estinzione del processo, ma, a meno che la parte intimata non si sia costituita, sanando la nullità, deve ordinare la rinnovazione della notificazione.
Se, nonostante l'invalidità, il giudizio sia proseguito, la Corte Suprema, a cui la questione venga dedotta, deve dichiarare la nullità e cassare la sentenza impugnata con rinvio, quand'anche nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio stabilito dall'art. 393 cod. proc. civ., potendo la menzionata nullità Ric. 2020 n. 12854 sez. M1 - ud. 22-10-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :
B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 12854/2020 Numero sezionale 9357/2021 Numero di raccolta generale 605/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra parte in lite, con le forme prescritte dall'art. 392, secondo comma cod. proc. civ.» (Cass., Sez. VI-V, 3/12/2013, n. 27094;
Cass., Sez. III, 1/12/1998, n. 12197; Cass., Sez. IV, 29/10/1991, n. 11482).
3. Poiché nella specie consta che l'atto di riassunzione è stato notificato agli odierni ricorrenti nella persona del procuratore costituitosi per essi nel giudizio di cassazione ne discende la nullità dell'impugnato pronunciamento, onde, in accoglimento del motivo, la sentenza qui impugnata va doverosamente cassata con rinvio al giudice a quo per un nuovo giudizio. PQM Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Ancona che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 22.10.2021. Il Presidente Dott. Giacinto Bisogni Ric. 2020 n. 12854 sez. M1 - ud. 22-10-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .