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Ordinanza — n. 597/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of conformity attestation for digital filing under Italian procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 597/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the required conformity attestation for the digital filing of the case. Although the appellant argued that the case should be heard in Pisa based on the company's administrative address, the court ruled that the procedural defect regarding the filing method took precedence. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the jurisdictional dispute between the two tribunals.

Regesto Legislator

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Art. 23 comma 2 d.lgs. 82/2005; Art. 9 commi 1 bis e ter L. 53/1994: A digital appeal filed via PEC is inadmissible if the recipient is only notified and does not deposit a conforming copy, placing the burden on the appellant to submit an attestation of conformity before the hearing.

Parole chiave

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digital filing procedure PEC notification rules conformity attestation inadmissible appeal Italian civil procedure art 23 d.lgs 82/2005 art 9 L 53/1994 competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori

Disposizioni normative citate

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Art. 23 comma 2 del d.lgs. n. 82 del 2005
Art. 9 commi 1 bis e ter della L. n. 53 del 1994
Va premesso che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e ter, della I.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Considerato che: 1.La società Acque SPA deduce, ex art. 360, comma 1, n.
Art. 46 c.p.c.
12-10-2021 -2- norme sui rapporti di consumo si applicano, ex art. 46 del d.lgs.
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r.
art. 702 bis c.p
art. 38 c.p
Costituitasi in giudizio, Daniela Damian, ai fini che qui interessano, sollevava il difetto di competenza del Tribunale di Pisa, ex art. 38 c.p.c., in quanto l'obbligazione sarebbe sorta all'interno della circoscrizione del Tribunale di Firenze e in quanto il Tribunale di Firenze costituirebbe il foro del consumatore.
art. 42 c.p
La società Acque SPA ricorre ex art. 42 c.p.c.
art. 1182 c.c
20 e 38 cpc in relazione all'art. 1182 comma 3 e 46 del codice civile».
art. 46 c.p
12-10-2021 -2- norme sui rapporti di consumo si applicano, ex art. 46 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 24/09/2018, n. 22438
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 28198-2020 proposto da: ACQUE SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 77, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA BARNESCHI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI BIMBI; - ricorrente - contro DAML-kN DANIELA; - intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza RG 107/2019 del TRIBUNALE di PISA, depositata il 16/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARILENA GORGONI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. GIOVANNI GIACALONE, il quale chiede che la Suprema Corte, in camera di consiglio, accolga il ricorso e dichiari la competenza del Tribunale di Pisa emettendo le pronunzie conseguenti per legge. Rilevato che: La società Acque SPA, gestore del servizio idrico integrato dei comuni compresi nell'ATO 2 Basso Valdarno, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pisa, Daniela Damian, quale titolare della ditta II Delfino di Daniela Damian, per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 22.816,23 o di quella diversa accertata giudizialmente, oltre agli interessi èx art. 5 dlgs. n. 231/2002, relativa ad una lunga serie di fatture rimaste inevase riguardanti la fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

Costituitasi in giudizio, Daniela Damian, ai fini che qui interessano, sollevava il difetto di competenza del Tribunale di Pisa, ex art. 38 c.p.c., in quanto l'obbligazione sarebbe sorta all'interno della circoscrizione del Tribunale di Firenze e in quanto il Tribunale di Firenze costituirebbe il foro del consumatore. Il Tribunale di Pisa, accogliendo l'eccezione, con ordinanza del 16 ottobre 2020, resa pubblica in pari data, si dichiarava incompetente, dichiarava competente il Tribunale di Firenze, quale foro del consumatore, rilevando che:

i) ai sensi dell'art. 66 bis del dlgs. n. 206/2005, nelle controversie in cui una delle parti è un consumatore, la competenza inderogabile è quella del luogo di residenza o di domicilio del consumatore; ii) le Ric. 2020 n. 28198 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -2- norme sui rapporti di consumo si applicano, ex art. 46 del d.lgs. n. 206/2005, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista ed un consumatore, compresi quelli di fornitura di acqua, gas, elettricità, anche da parte di fornitori pubblici, nella misura in cui detti prodotti sono forniti su base contrattuale; iii) il rapporto in esame dovesse essere ricondotto a tale categoria.

La società Acque SPA ricorre ex art. 42 c.p.c. avverso la suddetta ordinanza, formulando un unico motivo. Il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto, Dott. Giovanni Giacalone, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione di competenza del Tribunale di Pisa. Considerato che: 1.La società Acque SPA deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, cpc, «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: Violazione e falsa applicazione dell'art. 46 e 66 bis del D.Igs. nr. 206/205. Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 e 38 cpc in relazione all'art. 1182 comma 3 e 46 del codice civile».

Secondo la società ricorrente, essendo stato il contratto di fornitura stipulato da Daniela Damian in qualità di rappresentante legale della ditta II delfino, svolgente attività di ristorazione nei locali presso cui erano stati erogati i servizi oggetto del contratto, essendo la fornitura concessa non per uso abitativo, bensì commerciale, come da richiesta della somministrata che, all'atto di stipulazione del contratto aveva definito l'attività come idroesigente, la somministrata non avrebbe potuto giovarsi del foro del consumatore. A supporto della sua tesi, richiama la giurisprudenza di questa Corte - Cass. 15/05/2020, n. 9000;

Cass. 26/07/2016, n. 15391 - secondo cui se il contraente sottoscrive un Ric. 2020 n. 28198 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -3- contratto nell'interesse o a nome della propria ditta individuale ed essa impresa svolge un'attività che non è incompatibile con l'oggetto del contratto, detto contratto deve ritenersi concluso per fini professionali, con la conseguenza che nelle relative controversie non trova applicazione il foro del consumatore. La competenza del Tribunale di Pisa, secondo quanto prospettato dalla ricorrente, deriverebbe altresì dall'applicazione dell'art. 1182 c.c., in quanto luogo di esecuzione delle obbligazioni liquide o liquidabili con una semplice operazione aritmetica - la somma delle fatture inevase, nel caso di specie - in considerazione del fatto che tutti gli atti contrattuali indicavano come sede amministrativa della somministrante via Bellatalla n. 1, Ospedaletto di Pisa e che tutte le fatture azionate indicavano il suddetto indirizzo come quello cui inviare corrispondenza o reclami.

Pertanto, la sede di Ospedaletto di Pisa, ai sensi dell'art. 46 c.p.c., avrebbe dovuto essere riconosciuta come una propria sede e quindi come luogo presso cui adempiere la prestazione, in quanto luogo in cui avevano svolgimento le attività amministrative e di direzione, deputato all'accentramento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici e ciò indipendentemente dall'eventualità di poter adempiere all'obbligazione assunta con il contratto di somministrazione mediante bonifico bancario o pagamento di bollettino postale, trattandosi di modalità di pagamento che non determina lo spostamento del luogo di adempimento.

2. Va premesso che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e ter, della I. n. 53 del 1994 o con Ric. 2020 n. 28198 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -4- attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005.

Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio (Cass., Sez.

Un., 24/09/2018,n. 22438).

3. L'odierno ricorso è stato notificato in via telematica, ma è privo dell'attestazione di conformità, né l'asseverazione risulta depositata all'adunanza in camera di consiglio. Essendo la destinataria della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimasta solo intimata, il ricorso è improcedibile. 4.Nulla deve essere liquidato per le spese del presente giudizio, in considerazione del mancato svolgimento di attività defensionale da parte dell'intimata. 5.Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del Ric. 2020 n. 28198 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -5- 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sottosezione Terza, della