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Ordinanza — n. 582/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against territorial jurisdiction dismissal due to defendant's prior waiver of the exception.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 582/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against the Lucca Tribunal's declaration of incompetence, remanding the case to the original court. The defendant had previously waived the territorial jurisdiction objection via written notes before the judgment was issued. The court ruled that such a waiver is valid for derogable jurisdiction exceptions, thereby preventing the judge from declining competence.

Regesto Legislator

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Art. 38, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 18, 19, 20 cod. proc. civ.: The exception of derogable territorial incompetence may be waived by the defendant, and once waived, the court cannot decline jurisdiction.

Parole chiave

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derogable territorial incompetence waiver of jurisdiction exception competence regulation appeal written waiver notes favor process stability trasmissione per incompetenza incompetenza per materia istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 38, comma 2, cod. proc. civ.
e i soci illimitatamente responsabili Simone Soriani, Carlo Perone, Andrea Soriani e Stefano Sani, avente ad oggetto domanda di ripetizione di indebito e di accertamento negativo del credito portato da fatture, in accoglimento della eccezione preliminarmente e tempestivamente opposta ex art. 38 cod.
Art. 18, 19, 20 cod. proc. civ.
Art. 38, comma 3, cod. proc. civ.
e i soci illimitatamente responsabili Simone Soriani, Carlo Perone, Andrea Soriani e Stefano Sani, avente ad oggetto domanda di ripetizione di indebito e di accertamento negativo del credito portato da fatture, in accoglimento della eccezione preliminarmente e tempestivamente opposta ex art. 38 cod.
art. 38 cod. proc. civ
e i soci illimitatamente responsabili Simone Soriani, Carlo Perone, Andrea Soriani e Stefano Sani, avente ad oggetto domanda di ripetizione di indebito e di accertamento negativo del credito portato da fatture, in accoglimento della eccezione preliminarmente e tempestivamente opposta ex art. 38 cod. proc. civ.
art. 380-ter cod. proc. civ
e i predetti suoi soci propongono ricorso per regolamento di competenza affidato a unico motivo; l'intimata non ha svolto difese; dovendo il procedimento trattarsi ai sensi dell'art. 380-ter cod.
art. 281 -sexies cod. proc. civ
«preverbale») depositate in data 20 maggio 2021 nel termine concesso dal giudice con il decreto che, in vista dell'udienza fissata per la discussione della causa ex art. 281 -sexies cod. proc. civ., ne aveva confermato lo svolgimento «a trattazione scritta» secondo le modalità previste dall'art.
art. 20 cod. proc. civ
(avuto riguardo alla sede della società convenuta ed alla residenza dei suoi soci amministratori) ed all'art. 20 cod. proc. civ.
art. 28 cod. proc. civ
«preverbale») depositate in data 20 maggio 2021 nel termine concesso dal giudice con il decreto che, in vista dell'udienza fissata per la discussione della causa ex art. 281 -sexies cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29/05/2008, n. 14383
Cass. 10/05/2005, n. 9742
Cass. 19/01/2017, n. 1381
Cass. 27/09/2021, n. 26141
da ultimo, per un caso analogo, Cass. 27/09/2021, n. 26141; cfr.
Cass. 09/02/2021, n. 3055
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16685/2021 R.G. proposto da PM Meccanica di Soriani Simone & C. s.n.c., Soriani Simone, Perone Carlo, Soriani Andrea e Sani Stefano, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Benedetta Rosati, Sergio Benvenuti e Simonetta Poggetti, con domicilio eletto nello studio della prima in Roma, Piazza Mazzini, n. 27; - ricorrenti - contro Auto-Si S.r.l.; - intimata - per il regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, n. 531/2021, depositata il 21 maggio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

Rilevato che: il Tribunale di Lucca, pronunciando nella causa promossa dalla Auto-Si S.r.l. contro la PM Meccanica di Soriani Simone & C. s.n.c. e i soci illimitatamente responsabili Simone Soriani, Carlo Perone, Andrea Soriani e Stefano Sani, avente ad oggetto domanda di ripetizione di indebito e di accertamento negativo del credito portato da fatture, in accoglimento della eccezione preliminarmente e tempestivamente opposta ex art. 38 cod. proc. civ. dalla società convenuta, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Firenze; avverso tale sentenza la PM Meccanica s.n.c. e i predetti suoi soci propongono ricorso per regolamento di competenza affidato a unico motivo; l'intimata non ha svolto difese; dovendo il procedimento trattarsi ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; il P.M. ha concluso per l'accoglimento dell'istanza; considerato che: gli istanti deducono che erroneamente il giudice a quo ha declinato la propria competenza per territorio derogabile, avendo omesso di prendere atto della rinuncia alla relativa eccezione da essi stessa inizialmente proposta: rinuncia manifestata con note scritte (c.d.

«preverbale») depositate in data 20 maggio 2021 nel termine concesso dal giudice con il decreto che, in vista dell'udienza fissata per la discussione della causa ex art. 281 -sexies cod. proc. civ., ne aveva confermato lo svolgimento «a trattazione scritta» secondo le modalità previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. 17 marzo 2020, n 18; il ricorso è fondato e merita accoglimento; trattasi, pacificamente, di incompetenza per territorio semplice o derogabile: la sua mancanza in capo al giudice lucchese ed in favore del Tribunale di Firenze era stata infatti eccepita, ed è stata in sentenza dichiarata, in base agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. (avuto riguardo alla sede della società convenuta ed alla residenza dei suoi soci amministratori) ed all'art. 20 cod. proc. civ. (trattandosi di pagamenti relativi a contratti di vendita di ricambi di auto conclusi ed eseguiti in territorio compreso nel circondario del Tribunale di Firenze); in tale ipotesi, non sussiste alcun ostacolo normativo alla possibilità per il convenuto di rinunciare all'eccezione, fin quando almeno la stessa non abbia determinato, con l'adesione dell'altra parte, la cancellazione della causa e la riassunzione davanti al giudice indicato come competente (art. 38, comma secondo, cod. proc. civ.), o finché non sia intervenuta la pronuncia con ordinanza dell'incompetenza; né sussistono ragioni sistematiche che vi ostino, essendo anzi, come noto, la disciplina del rilievo dell'incompetenza ispirata al favor per la stabilità del processo avanti il giudice adito, attraverso come noto la previsione di tassative condizioni e limiti temporali alla proposizione dell'eccezione (ma non alla sua eventuale rinuncia) ed anche al suo rilievo officioso per il caso di incompetenza per materia, valore o per territorio inderogabile ex art. 28 cod. proc. civ.; la giurisprudenza di questa Corte ha peraltro ripetutamente postulato l'ammissibilità persino della rinuncia o abbandono taciti dell'eccezione, purché desunti da condotte processuali inequivocamente incompatibili con !a volontà di coltivarla (v.

Cass.29/05/2008, n. 14383; 10/05/2005, n. 9742), escludendola solo ove si tratti di incompetenza per territorio inderogabile (v. Cass.19/01/2017, n. 1381; del 16/04/1991, n. 4078) per la ovvia ragione che questa, al pari dell'eccezione di incompetenza per materia o valore, è comunque rilevabile d'ufficio, indipendentemente dalla eccezione di parte, la cui rinuncia pertanto è inidonea a privare il giudice del potere di rilevarla ex se (sempre che ciò avvenga entro il limite temporale dell'udienza di trattazione: art. 38, comma terzo, cod. proc. civ.); nel caso di specie, come dedotto dai ricorrenti con piena osservanza dell'onere di specificità imposto dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., la rinuncia è intervenuta prima della pronuncia, essendo stata chiaramente e univocamente espressa in nota scritta al cui deposito il giudice aveva facultato le parti nel contesto, peraltro, del modello procedimentale (udienza c.d.

«a trattazione scritta») adottato in conformità alle disposizioni introdotte per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19; una volta venuta meno, dunque, per espressa rinuncia, l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, questi - trattandosi per l'appunto di incompetenza per territorio derogabile — non aveva più il potere/dovere di declinare la propria competenza e individuare il giudice territorialmente competente (v. da ultimo, per un caso analogo, Cass. 27/09/2021, n. 26141; cfr. anche Cass.09/02/2021, n. 3055); il ricorso va pertanto accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Lucca davanti al quale vanno rimesse le parti; non potendosi ravvisare reali ragioni di soccombenza in capo alla controparte, che non ha svolto difese nella presente sede, le spese del presente regolamento vanno compensate;

P.Q.M.

accoglie l'istanza di regolamento e dichiara la competenza del Tribunale di Lucca, innanzi al quale rimette le parti nei termini di legge; spese compensate. Così deciso in Ro