Ordinanza — n. 581/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 1257-2021 proposto da: MONAI CARLO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro NADALUTTI ROBERTO; - intimato - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 669/2020 del GIUDICE DI PACE di UDINE, depositata il 26/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticoli 702 bis c.p, articolo 46 c.p, articolo 43 c.p; Ordinanza — n. 581/2022 — snciv · Corte di Cassazione: MARIO FRESA che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga l'istanza di regolamento di competenza. Ric. 2021 n. 01257 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -2- il 1257/2021 La Corte osserva quanto segue. Carlo Monai ha convenuto con atto di citazione del 29 novembre 2019 dinanzi al giudice di pace di Udine Roberto Nadalutti per l'accertamento del proprio credito professionale, derivato dall'attività che avrebbe prestato in favore del convenuto, ammontante ad euro 459,62. Il Nadalutti si è costituito, resistendo e successivamente, in memoria depositata nel termine concesso dal giudice di pace ex articolo 320, quarto comma, c.p.c., eccependo l'incompetenza funzionale del giudice adito a favore del Tribunale di Udine in composizione collegiale.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 1257-2021 proposto da: MONAI CARLO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro NADALUTTI ROBERTO; - intimato - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 669/2020 del GIUDICE DI PACE di UDINE, depositata il 26/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott.
MARIO FRESA che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga l'istanza di regolamento di competenza. Ric. 2021 n. 01257 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -2- il 1257/2021 La Corte osserva quanto segue. Carlo Monai ha convenuto con atto di citazione del 29 novembre 2019 dinanzi al giudice di pace di Udine Roberto Nadalutti per l'accertamento del proprio credito professionale, derivato dall'attività che avrebbe prestato in favore del convenuto, ammontante ad euro 459,62. Il Nadalutti si è costituito, resistendo e successivamente, in memoria depositata nel termine concesso dal giudice di pace ex articolo 320, quarto comma, c.p.c., eccependo l'incompetenza funzionale del giudice adito a favore del Tribunale di Udine in composizione collegiale.
Precisate le conclusioni, il giudice di pace, con sentenza n. 669/2020, ha dichiarato la propria incompetenza a favore appunto del Tribunale di Udine, assegnando il termine per la riassunzione davanti ad esso e compensando le spese processuali. Il Monai ha impugnato tale sentenza mediante ricorso per regolamento necessario di competenza ai sensi degli articoli 42 e 47 c.p.c., sulla base di un unico motivo denunciante violazione degli articoli 702 bis c.p.c., 14 d.lgs. 150/2011 e 7 c.p.c. L'intimato non si è difeso. Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è inammissibile, in quanto l'articolo 46 c.p.c. espressamente esclude l'applicabilità del regolamento di competenza nei giudizi davanti al giudice di pace, facendo riferimento sia all'articolo 42, sia all'articolo 43 c.p.c. (tra gli arresti massimati v., da ultimo, Cass. sez. 6-3, ord. 18 gennaio 2021 n. 711 e Cass. sez. 6-2, ord. 12 ottobre 2020 n. 21975). Non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, dal momento che controparte non si è difesa. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un e) ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 Il Presidente Adelaide