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Ordinanza — n. 556/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; standing to challenge assembly irregularities belongs only to omitted owners, not regular attendees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 556/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giacomo Drera's appeal inadmissible, ordering him to pay the condominium's legal fees. Drera argued that the condominium assembly was illegally convened without notifying all owners, citing Article 1137 of the Civil Code. The Court rejected this, ruling that only owners who were omitted have the standing to challenge such procedural defects, a principle consistent with established case law.

Regesto Legislator

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Art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.; Art. 1137 cod. civ.: The right to request annulment of a condominium assembly due to irregular convocation is exclusively reserved for the omitted co-owner, not for those who were properly summoned.

Parole chiave

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condominium standing omitted co-owner assembly irregularity procedural defect Cassation inadmissibility azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari associazione degli inquilini assemblea dei delegati

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.
2014; il condominio intimato ha notificato controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva; entrambe le parti hanno depositato memoria; Considerato che: l'unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione ex art. 360 n.
Art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.
2014; il condominio intimato ha notificato controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva; entrambe le parti hanno depositato memoria; Considerato che: l'unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione ex art. 360 n.
Art. 1137 cod. civ.
cìv., censurando la sentenza impugnata per avere escluso la legittimazione del ricorrente a far valere il vizio di illegittimità della delibera impugnata per omessa convocazione di altri condomini, assumendo che tale conclusione non è conforme al disposto di cui all'art. 1137 cod.
d.p.r. n. 115 del 2002
13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.
art. 1137 cod. civ
cìv., censurando la sentenza impugnata per avere escluso la legittimazione del ricorrente a far valere il vizio di illegittimità della delibera impugnata per omessa convocazione di altri condomini, assumendo che tale conclusione non è conforme al disposto di cui all'art. 1137 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10071 del 2020
Cass. n. 6753 del 2010
Cass. n. 6753 del 2010; Cass.
Cass. n. 23903 del 2016
6753 del 2010; Cass. n. 23903 del 2016; Cass.
Cass. n. 9082 del 2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 31492-2020 proposto da: DRERA GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CORBYONS, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO SANTAM-kRIA; - ricorrente - contro tc CONDOMINIO CASCINA G-AGGIOLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL PUSTERIA 22/15 presso CORREALE MERCEDES, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRA TONONI CORREALE, EUGENIO ANTONIO CORREALE; - controticorrente - nonché contro AIMETTI EDOARDO, AJELLO PIETRO, AMATO ROSA, BATTAGLIA FRANCESCO, BERNINI STEFANO, BURGFIESU GERARDO, CANO DANILO, CAZZANTI ELEONORA, CAZZANTI EMANUELA, CERVONARO DOMENICO, CORNALI NICOLETTA, DRERA GUALTIERO, DRERA MARIA GRAZIA, DRERA DEBORA, FLOREALE GIUSEPPE, FORLANI LUCA, GALLO ANDREA, LAZZERI FLAVIO, MARONESE GIUSEPPE, MARSON MASSIMO, MARSON MAURIZIO, MOSCATO GIANLUIGI, MOSCATO GIUSEPPE, PALAZZO PASQUALE, PELLITTERI FRANCESCO, PERRE GIANGAVINO, PORCU CATERINA, PORCU LUCIA, RICCIARDI BEATRICE, SFOLCINI GIOVANNA, TAGLIAFERRI EMANUELA, TETI ANTONIO, TRICELLA EUGENIO, TRIFILETTI ALESSANDRO, VIMERCATI MARIA, GIOVANNA SFOLCINI, AMATO SOFIA, AZIENDA OSP DI MELEGNANO; - intimati - avverso la sentenza n. 2271/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. Rilevato che: Drera Giacomo ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 2271 del 16. 9. 2020 della Corte di appello dì Milano, notificata il 5. 10. 2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado di rigetto della sua impugnazione avvero la delibera dell'assemblea del condominio Cascina Gaggiolo di Cernusco sul Naviglio del 19. 9. 2014; il condominio intimato ha notificato controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva; entrambe le parti hanno depositato memoria; Considerato che: l'unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 e n. 4 cod. proc. cìv., censurando la sentenza impugnata per avere escluso la legittimazione del ricorrente a far valere il vizio di illegittimità della delibera impugnata per omessa convocazione di altri condomini, assumendo che tale conclusione non è conforme al disposto di cui all'art. 1137 cod. civ.; il motivo appare inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ., atteso che il capo della decisione impugnato, che, in adesione alla motivazione del tribunale, ha respinto il motivo di impugnativa affermando che la legittimazione a domandare l'annullamento in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione dell'assemblea spetta esclusivamente al condomino pretermesso e, quindi, non a quelli che risultano regolarmente convocati, è del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte ( Cass. n. 10071 del 2020;

Cass. n. 6753 del 2010; Cass. n. 23903 del 2016; Cass. n. 9082 del 2014 ), mentre il ricorso non offre ragioni idonee per modificare tale indirizzo; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del condominio Cascina Gaggiolo dì Cernusco sul Naviglio, che liquida in euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio de