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Ordinanza — n. 555/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to substantiate legal violation claims with specific arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 555/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to substantiate the alleged legal violations in the grounds of the appeal. While the applicant reconstructed factual events and invoked principles of good faith and usury, the court found these references disconnected from the lower court's reasoning regarding contract nullity. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the procedural requirement to articulate specific legal arguments linked to the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 1414, 1418 c.c.; Art. 2652 c.c.; Art. 644 c.p.: An appeal claiming violation of statutory provisions is inadmissible if the grounds merely recount facts or cite principles without articulating a specific legal argument linking the alleged violation to the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal contract nullity substantiation requirement legal violation claim procedural defect nullità del contratto cessione del contratto revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 1414 c.c.
Art. 1418 c.c.
Art. 2652 c.c.
c.c., nonché dell'art. 2652 c.c. e dell'art.644 c.p.
Art. 644 c.p.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 2652 c.c
c.c., nonché dell'art. 2652 c.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20183-2020 proposto da: DONATI MARIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIANO ROMANELLI; - ricorrente - contro MARINA IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 670, presso lo studio dell'avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentata e difesa dall'avvocato VILLEADO CRAIA; - controricorrente - contro MOSCA ALVARO, L'ENTERPRISE SRL; - intimati - avverso la sentenza n. 458/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 13/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Mario Donati ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona 13 maggio 2020, n. 458, che ha rigettato l'appello proposto dal ricorrente contro la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di accertamento di nullità del contratto di trasferimento della sua quota societaria ad Alvaro Mosca. Resiste con controricorso Marina Immobiliare s.r.l. Gli intimati Alvaro Mosca ed Enterprise s.r.l. non hanno proposto difese. CONSIDERATO CHE Il ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1418 e ss. c.c., nonché dell'art. 2652 c.c. e dell'art.644 c.p. Il motivo è radicalmente inammissibile: in rubrica si invoca la violazione di disposizioni di legge, ma tale violazione non è sviluppata nel motivo, ove viene unicamente ricostruito lo svolgimento fattuale della vicenda e si invocano i principi di buona fede e correttezza contrattuale, nonché si fa riferimento al reato di usura, senza articolare tali riferimenti e senza rapportarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha sottolineato come "l'evidente sproporzione (in tesi) e l'eventuale mala fede" - d'altro canto non circostanziata neppure di fronte a questa Corte - "non sono in grado di provocare la nullità del contratto".

Ric. 2020 n. 20183 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -2- Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 30 settembre 2021. DEPOSITATO IN CANC