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Ordinanza — n. 550/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 550/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 550/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 14041-2020 proposto da: CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 32, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO SANTORIELLO, rappresentata e difesa dall'avvocato NL‘RCELLO MUROLO; - ricorrente - contro MOSCARIELLO ANTONIETTA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PT AZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO DELLA PORTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 561/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO -depositata il 23/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 327 c.p, art. 380 bis c.p, art. 133 c.p; Ordinanza — n. 550/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 561/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO -depositata il 23/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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osservanza dei termini atto tardivo ritardo ingiustificato termine di comunicazione istanza di ricusazione tardiva opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 327 c.p
"lungo" previsto ex art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza in data 26/04/2018"; "nella fattispecie in esame la sentenza risulta appunto pubblicata tramite deposito cartaceo in cancelleria con contestuale inserimento telematico nel SICID (art 133, co.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore ex .art. 380 bis c.p.c.
art. 133 c.p
44, dell'art. 133 c.p.c., con conseguente falsa applicazione dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 14041-2020 proposto da: CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 32, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO SANTORIELLO, rappresentata e difesa dall'avvocato NL‘RCELLO MUROLO; - ricorrente - contro MOSCARIELLO ANTONIETTA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PT AZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO DELLA PORTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 561/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO -depositata il 23/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Salerno, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile per tardività il gravame proposto dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale nei confronti di Antonietta Moscariello avverso la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore n. 797/2018 che aveva rigettato la domanda del Consorzio volta alla ripetizione di talune indennità corrisposte alla dipendente;

2. la Corte territoriale ha così argomentato: l'appello "è stato proposto solo con ricorso depositato in data 29/10/2018, oltre il termine c.d. "lungo" previsto ex art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza in data 26/04/2018"; "nella fattispecie in esame la sentenza risulta appunto pubblicata tramite deposito cartaceo in cancelleria con contestuale inserimento telematico nel SICID (art 133, co. 1, c.p.c.) in data 26/04/2018"; contrariamente all'assunto dell'appellante "la sentenza era stata depositata in forma cartacea con timbro di depositato fisicamente apposto dalla cancelleria ed immediato inserimento telematico nel SICID nello stesso giorno, il che rendeva la detta sentenza ancora più agevolmente e direttamente consultabile tramite modalità telematica, pure in orari di chiusura della cancelleria";

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente Consorzio con un motivo; ha resistito con controricorso Antonietta Moscariello;

4. la proposta del relatore ex .art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la Ric. 2020 n. 14041 sez. ML - ud. 21-09-2021 -2- controricorrente ha comunicato memoria che sana il difetto dell'avviso di fissazione dell'adunanza camerale nei suoi confronti; CONSIDERATO CHE 1. con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 16 bis d.l. n. 179 del 2021, dell'art. 15 D.M. (Giustizia) 21 febbraio 2011 n. 44, dell'art. 133 c.p.c., con conseguente falsa applicazione dell'art. 327 c.p.c.; si eccepisce che la Corte 'territoriale sarebbe incorsa in "errore di fatto", allorquando ha ritenuto che "la sentenza del giudice del lavoro di Nocera Inferiore sarebbe stata inserita telematicamente nel SICID in data 26/4/2018"; si deduce che tale è "la data nella quale il giudice di primo grado ha trasmesso alla cancelleria il provvedimento redatto in formato cartaceo" e che la cancelleria avrebbe provveduto ad inserirlo nel fascicolo informatico solamente il 4/7/2018; si argomenta che solo da quest'ultima data la sentenza sarebbe divenuta "conoscibile da terzi", con conseguente decorrenza del termine semestrale cd. "lungo" per impugnare, nella specie rispettato dal Consorzio appellante;

2. il motivo è infondato; non è in contestazione che la sentenza di primo grado sia stata redatta in forma cartacea e che sia stata depositata in cancelleria, lamentando piuttosto parte ricorrente che la stessa sarebbe stata inserita nel SICID solo in data 4 luglio 2018, data da cui il Consorzio ritiene debba essere computato il tettnine per l'impugnazione in appello; l'assunto non può essere condiviso dovendosi dare seguito all'orientamento in base al quale, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, in caso di provvedimento giudiziale in formato cartaceo, cui sia applicabile ratione temporis il termine semestrale di decadenza ex art. 327 c.p.c. nel testo modificato dalla 1. n. 69 del 2009, il dies a quo coincide con l'attestazione dell'avvenuto deposito; non Ric. 2020 n. 14041 sez.

ML - ud. 21-09-2021 -3- trova, infatti, applicazione la disciplina dettata per le sentenze redatte in formato elettronico, in cui è dal momento della trasmissione del provvedimento per via telematica, mediante PEC, che il procedimento decisionale si completa, divenendo il provvedimento, dalla relativa data, irretrattabile dal giudice che l'ha pronunciato e legalmente noto a tutti, con decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni di cui alla summenzionata norma (v. Cass. n. 9546 del 2020 con la giurisprudenza ivi richiamata);

3. pertanto il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; non può trovare accoglimento, invece, la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., formulata dalla controricorrente; come noto detta disposizione prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abugo del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 20018 del 2020 e Cass. n. 3830 del 2021); reputa il Collegio che tale abuso non sia ravvisabile nella specie, non ricorrendo un'ipotesi assimilabile ad una di quelle esemplificativamente previste da questa Corte, quali la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi palesemente inammissibili, oppure incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privi di autosufficienza oppure contenenti la mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondati sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., Ric. 2020 n. 14041 sez.

ML - ud. 21-09-2021 -4- ove sia applicabile, Tallone temporis, l'art. 348 ter u.c. c.p.c. (v. Cass. n. 22208 del 2021); occorre poi dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in curo 2.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15°/0a../u GsAgta_ uyv, 'O c.,0, nv.ti at) R.,(2 am2_ (1,9-11 nek,t; o Ai gensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti prc;cessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 21 settembre 2021 Il Presidente Dott.ssa