Ordinanza — n. 516/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 30369-2020 proposto da: GIGLIO DONATO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI VERARDI; - ricorrente - contro PATERNO FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAGLISO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO CARBONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1779/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 102 cod. proc. civ, art. 2051 cod. civ, art. 2051 c.c, art. 2055 cod. civ; Ordinanza — n. 516/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. S.U. n. 8077 del 2012 ); il secondo motivo, che investe la statuizione sulle spese, va considerato assorbito; la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al primo motivo, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30369-2020 proposto da: GIGLIO DONATO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI VERARDI; - ricorrente - contro PATERNO FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAGLISO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO CARBONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1779/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIO BERTUZZI.Rilevato che: Giglio Donato ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1779 del 21. 10. 2020 della Corte di appello di Bari che, sulla base del rilievo che la sua domanda di risarcimento dei danni, derivati dalla occlusione del pluviale del terrazzo a livello dell'appartamento sovrastante di proprietà del convenuto Paterno Filippo, dovesse essere proposta nei confronti anche degli altri condomini, quali litisconsorti necessari, gravando su di essi l'obbligo di provvedere alla riparazione e ricostruzione del bene comune, aveva disposto la nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio e rimesso la causa al Tribunale competente, condannando l'attore alle spese del giudizio di secondo grado;
Paterno Filippo ha notificato controricorso e depositato memoria; Considerato che: il primo motivo di ricorso, denunziando nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 354 cod. proc. civ., lamenta che la decisione impugnata abbia accolto l'eccezione dell'appellante di difetto di integrità del contraddittorio sulla base della mera natura condominiale della terrazza a livello e del relativo pluviale, omettendo di considerare che la sua otturazione era esclusivamente addebitabile ad un difetto di manutenzione da parte del convenuto; sotto altro profilo si deduce che l'eccezione avrebbe dovuto essere respinta per non avere l'appellante indicato i litisconsorti necessari asseritamente pretermessi; la censura che denunzia la violazione dell'art. 102 cod. proc. civ.
è manifestamente fondata, avendo questa Corte precisato che la responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o della terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condomini va qualificata non nell'ambito dei rapporti di natura obbligatoria che si instaurano nel condominio in forza della coesistenza delle proprietà individuali con quelle comuni ( nella specie di obbligazioni propter rem ), ma nell'ambito della responsabilità aquilana, ex art. 2051 cod. civ., con l'effetto che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria ( ( Cass.
S.U. n. 9449 del 2016; Cass. n. 3239 del 2017 ); da tale orientamento, che si condivide, discende che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., il quale esclude, per giurisprudenza costante di questa Corte, il litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condomino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri condomini ( Cass. n. 20692 del 2016; Cass. n. 1674 del 2015 ); priva di pregio appare l'argomentazione sollevata dal controricorrente in memoria, laddove ha dedotto che l'orientamento sopraindicato non risulta invocato dal ricorso, tenuto conto che il relativo tema risulta comunque introdotto da ricorrente con la denunziata violazione delle norme in materia di litisconsorzio, nei cui confronti questa Corte, trattandosi di error in procedendo, è giudice del " fatto processuale " ( Cass. n. 20924 del 2019;
Cass. S.U. n. 8077 del 2012 ); il secondo motivo, che investe la statuizione sulle spese, va considerato assorbito; la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al primo motivo, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2021. .-iii'res CANCELL EA 1 GEN 2022, ",MCELLIERE ;Rwrveg rto masso," IL CA