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Ordinanza — n. 513/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding civil procedure costs allocation and admissibility of cassation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 513/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the opposing party's costs. The court rejected the argument that cost compensation violated the principle of virtual victory, noting that compensation is a discretionary power not reserved for total victors. Furthermore, the court found the appeal inadmissible because the lower court correctly followed the appellant's specific request to compensate only first-instance costs, not second-instance costs.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92, 360, 360 bis c.p.c.; The Court of Cassation's review of civil procedure costs is limited to ensuring they are not assigned to the totally victorious party, leaving the discretion to compensate costs to the trial judge even in cases of reciprocal victory or other justifying reasons.

Parole chiave

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civil procedure costs virtual victory principle judicial discretion cost compensation cassation admissibility appellate court powers procedural expenses impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 91 cod. proc. civ.
Considerato che: il primo motivo di ricorso, denunziando violazione dell'art. 91 cod.
Art. 92 cod. proc. civ.
5386 del 2003 ); il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 92 cod.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 360 bis cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002
art. 91 cod. proc. civ
Considerato che: il primo motivo di ricorso, denunziando violazione dell'art. 91 cod.
art. 92 cod. proc. civ
5386 del 2003 ); il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 92 cod.
art. 112 cod. proc. civ
civ., può giustificare la compensazione delle spese; il terzo motivo la società ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod.
art. 360 bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8421 del 2017
civ., può dirsi violato nel solo caso in cui il giudice ponga le spese del processo a carico della parte totalmente vittoriosa, non anche nell'ipotesi in cui ne disponga la compensazione ( Cass. n. 8421 del 2017;
Cass. n. 15317 del 2013
Cass. n. 15317 del 2013; Cass.
Cass. n. 5386 del 2003
15317 del 2013; Cass. n. 5386 del 2003 ); il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art.
Cass. n. 26912 del 2020
Cass. n. 24502 del 2017
CaSS. n. 24502 del 2017; Cass.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17948-2020 proposto da: MONTECCHIO SOCIETA' AGRICOLA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 18, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA MARI, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO PAMPANINI, ANDREA FORMICONI; - ricorrente - contro PROVINCIA di GROSSETO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICCARDO MORETTI 35, presso lo studio dell'avvocato MARIO TEOFILI, rappresentata e difesa dagli avvocati CHIARA CANUTI, - STEFANIA SORRENTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2662/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata 1105/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. Rilevato che: la Montecchio Società Agricola ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 2662 del 5. 11. 2019 della Corte di appello di Firenze, che aveva compensato le spese del giudizio di primo grado e condannato la odierna ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di appello, riformando sul punto la decisone del Tribunale, che, dopo avere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per annullamento in via di autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta, aveva condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite; la Provincia di Grosseto ha notificato controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria;

Considerato che: il primo motivo di ricorso, denunziando violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., censura la decisione impugnata per avere disposto la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, omettendo di considerare che la società Montecchio, una volta ricevuta la notifica, era stata costretta a proporre opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Provincia di Grosseto, poi dalla stessa annullata in via di autotutela sulla base delle difese sollevate dall'opponente, così disattendendo, al fine della regolamentazione delle spese della controversia, il criterio della soccombenza virtuale; il motivo è manifestamente infondato, atteso che, per giurisprudenza costante di questa Corte, la violazione del principio della soccombenza, posto dall'art. 91 cod. proc. civ., può dirsi violato nel solo caso in cui il giudice ponga le spese del processo a carico della parte totalmente vittoriosa, non anche nell'ipotesi in cui ne disponga la compensazione ( Cass. n. 8421 del 2017;

Cass. n. 15317 del 2013; Cass. n. 5386 del 2003 ); il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 92 cod. proc. civ., lamentando che il giudice di appello abbia disposto la compensazione delle spese del primo grado di giudizio in ragione della mera sopravvenuta cessazione della materia del contendere, senza specificare le ragioni della propria statuizione; il mezzo appare inammissibile, atteso che, per giurisprudenza costante, in tema di spese processuali, il sindacato di questa Corte, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi ( Cass. n. 26912 del 2020;

CaSS. n. 24502 del 2017; Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 15317 del 2013 ); nella specie la Corte di appello ha motivato specificatamente le ragioni della propria decisione sul punto, rappresentando che la società opponente, prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, aveva inviato le proprie allegazioni difensive al comune ed al Corpo Forestale dello Stato, ma non alla Provincia, che pertanto non ne era a conoscenza e si trovava quindi nella impossibilità di valutarle, prima del giudizio, ai fini delle proprie determinazioni in merito alla violazione contestata; la circostanza così addotta integra una grave ed eccezionale ragione, che, analogamente a quelle previste dall'art. 92 cod. proc. civ., può giustificare la compensazione delle spese; il terzo motivo la società ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per essere stata condannata al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio nonostante che la controparte ne avesse chiesto la compensazione; il vizio denunziato non sussiste, atteso che dalla lettura delle conclusioni dell'atto di appello risulta che la Provincia di Grosseto aveva chiesto la compensazione delle spese del giudizio di primo grado e non anche di quelle di appello, sicché la Corte distrettuale non era vincolata sul punto dalla domanda dell'appellante; il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Amministrazione costituita, come liquidate in dispositivo; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Provincia di Grosseto, che liquida in euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. CO deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2021. -IT Presi