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Ordinanza — n. 462/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 462/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 462/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 852/2021 R.G. proposto da PICCIOLO ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Pizzuto, con domicilio eletto in Roma, Piazzale Clodio n. 14, presso l’avv. Francesca Romana Graziani. – RICORRENTE– contro CUCITI ANGELO E ANDALORO ROSA. -INTIMATI- avverso l’ordinanza del Tribunale del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, depositata in data 19.11.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3.12.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.

Regesto Legislator

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art. 380 bis c.p, art. 2959 c.c, artt. 2736 c.c; Ordinanza — n. 462/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2959 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., lamentando che il Tribunale non abbia tenuto conto che i convenuti avevano contestato l’ammontare delle somme pretese dal ricorrente, formulando una difesa incompatibile con la proposizione dell’eccezione di prescrizione presuntiva. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2736 c.c. e 116 c.p.c., censurando la pronuncia per non aver ammesso il giuramento decisorio, unico mezzo consentito alla parte per superare l’eccezione di prescrizione.

Parole chiave

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dazione in pagamento promessa di pagamento dilazione di pagamento divieto di pagamento mancato versamento dell'anticipo spese mandato di credito

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
art. 2959 c.c
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2959 c.c., in relazione all’art.
artt. 2736 c.c
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2736 c.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 852/2021 R.G. proposto da PICCIOLO ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Pizzuto, con domicilio eletto in Roma, Piazzale Clodio n. 14, presso l’avv. Francesca Romana Graziani. – RICORRENTE– contro CUCITI ANGELO E ANDALORO ROSA. -INTIMATI- avverso l’ordinanza del Tribunale del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, depositata in data 19.11.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3.12.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.

L’avv. Roberto Picciolo ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gozzo nei confronti di Cuciti Angelo e Andaloro Rosa, chiedendone la condanna al pagamento di € 16.738,73, a titolo di compenso professionale per il patrocinio F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 852/2021 Numero sezionale 10901/2021 Numero di raccolta generale 462/2022 Data pubblicazione 10/01/2022 svolto in due giudizi di opposizione all’esecuzione promossi dai resistenti nei confronti della Serit Sicilia s.p.a., ora Riscossione Sicilia s.p.a., iscritti ai nn. 1418/06 RG. e 1732/06.

Ha dedotto che i due giudizi, poi riuniti, erano stati definiti con sentenza di accoglimento delle domande degli attuali resistenti e che le parti avevano successivamente concordato una dilazione di pagamento del compenso professionale, cui non aveva però fatto seguito alcun versamento. Si sono costituiti i convenuti, eccependo tra l’altro la prescrizione presuntiva del credito. All’esito il Tribunale ha dichiarato prescritto il credito professionale, stante l’assenza di atti interruttivi (ad eccezione di un’unica richiesta di pagamento inoltrata nel 2014), regolando le spese.

La cassazione dell’ordinanza è chiesta dall’avv. Picciolo con ricorso in due motivi. Cuciti Angelo e Andaloro Rosa sono rimasti intimate. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2959 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., lamentando che il Tribunale non abbia tenuto conto che i convenuti avevano contestato l’ammontare delle somme pretese dal ricorrente, formulando una difesa incompatibile con la proposizione dell’eccezione di prescrizione presuntiva. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2736 c.c. e 116 c.p.c., censurando la pronuncia per non aver ammesso il giuramento decisorio, unico mezzo consentito alla parte per superare l’eccezione di prescrizione.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 852/2021 Numero sezionale 10901/2021 Numero di raccolta generale 462/2022 Data pubblicazione 10/01/2022 2.1 I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati.

Il Tribunale, pur dando atto che i Cuciti avevano chiesto di ridurre l’importo preteso dal ricorrente, non ha considerato il rilievo che tali difese assumono al fine di ritenere ammissibilmente proposta l’eccezione di prescrizione presuntiva. L’ordinanza si è limitata a osservare che la prescrizione decorre dall'esaurimento dell’incarico e non dal compimento delle singole prestazioni, senza minimamente soffermarsi sulle questioni dedotte dal ricorrente avvocato in merito all’impossibilità di invocare la prescrizione presuntiva del credito professionale.

L’art. 2956 n. 2 c.c. dispone che il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative si prescrive nel termine di tre anni. La norma si fonda sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione e implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore. Al fine di superare tale presunzione gli unici mezzi idonei sono, quanto alla posizione del debitore opponente la prescrizione presuntiva, l'ammissione di non avere estinto l'obbligazione, quanto a quella del creditore, il deferimento al debitore per il creditore, il deferimento al debitore del giuramento decisorio (Cass.11195/2007;

Cass. 19240/2004; Cass. 785/1998). Questa Corte ha chiarito che l’eccezione è incompatibile con le difese che presuppongono il mancato pagamento del credito. L'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore (che comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva) può risultare anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore stesso, dell'entità della somma richiesta (Cass.3 di 5 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 852/2021 Numero sezionale 10901/2021 Numero di raccolta generale 462/2022 Data pubblicazione 10/01/2022 3105/2001; Cass. 9467/2001; Cass. 4015/2002; 12771/2012; Cass. 11911/2014). In presenza di siffatta deduzione, richiamata a pag. 2 dell’ordinanza, il Tribunale era tenuto a valutarne l’eventuale incompatibilità con l’eccezione di prescrizione, alla luce del complessivo tenore delle difese dei clienti.

Inoltre, avendo ritenuto utilmente proposta l’eccezione di prescrizione, il giudice era tenuto a valutare la richiesta di giuramento decisorio formulata dal difensore, unico mezzo consentito al professionista per conseguire la prova del mancato pagamento del credito, sussistendo anche sotto tale profilo la violazione denunciata. Sono – dunque – accolti i due motivi di ricorso. L’ordinanza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 3.12.2021. Il Presidente Lorenzo Orilia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 852/2021 Numero sezionale 10901/2021 Numero di raccolta generale 462/2022 Data pubblicazione 10/01/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5