Ordinanza Interlocutoria — n. 423/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10665/2020 proposto da: ISLAM SAYFUL, elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello n. 23, presso lo studio dell'avvocato Simonetta Crisci, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - Avverso la sentenza n. 2806/2019 della Corte d'appello di Bologna, depositata il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 423/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 23, presso lo studio dell'avvocato Simonetta Crisci, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - Avverso la sentenza n. 2806/2019 della Corte d'appello di Bologna, depositata il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10665/2020 proposto da: ISLAM SAYFUL, elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello n. 23, presso lo studio dell'avvocato Simonetta Crisci, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - Avverso la sentenza n. 2806/2019 della Corte d'appello di Bologna, depositata il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GIULIA IOFRIDA. get6 Rilevato che: -la Corte d'appello di Bologna, con sentenza n.2806/2019, depositata in data 10/10/2019, ha respinto il gravame di Islam Sayful, cittadino del Bangladesh, avverso la decisione di primo grado, che aveva, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, respinto la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria od umanitaria; -in particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto che: il racconto del richiedente (essere stato costretto a lasciare il Paese d'origine, dopo aver fatto da testimone di nozze nel matrimonio tra un amico, di religione musfulmana, ed una ragazza indù, povera ed appartenente ad una casta bassa, essendo stato minacciato dai parenti di entrambi gli sposi) non era credibile, per genericità e diverse contraddizioni, e non integrava i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art.14 lett.a) e b) d.lgs. 251/2007; quanto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'at.14 lett.c) d.lgs. 251/2007, il Bangladesh non era interessato (secondo le fonti consultate, sito Ministero degli Affari Esteri ed EASO 2017) da violenza generalizzata; in difetto di situazioni di personale vulnerabilità, non ricorrevano i presupposti neppure per la concessione della protezione umanitaria, anche in difetto di dimostrazione di un effettivo radicamento in Italia, malgrado allegazione di contratti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato come operaio, stipulati in Italia, nonché dello svolgimento di corsi di italiano, avendo anzi il richiedente conservato nel Paese d'origine i propri affetti familiari; -avverso la suddetta pronuncia, Islam Sayful propone ricorso per cassazione, notificato il 16/4/2020, affidato a quattro Ric. 2020 n. 10665 sez.
M1 - ud. 21-09-2021 -2- motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all'udienza pubblica di discussione); -il ricorrente lamenta:
a) con il primo motivo, la violazione dell'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'omessa valutazione della documentazione depositata dal richiedente, sia ai fini di comprovare la propria partecipazione come testimone di nozze al matrimonio dell'amico, sia la contrazione di prestiti, in quanto priva di valenza legale;
b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2,3,5,6 e 14 d.lgs. 251/2007, 27 d.lgs. 25/2008, in relazione alla ritenuta non credibilità del richiedente, sulla base di considerazioni meramente soggettive;
c) con il terzo motivo, la violazione degli artt.2,5 e 14 comma 1 lett.b) e c) d.lgs. 251/2007, con riferimento al diniego della protezione sussidiaria per pericolo di danno grave, non avendo la Corte d'appello compiuto adeguata attività istruttoria officiosa sulla situazione del Paese d'origine;
d) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, e 32 comma terzo d.lgs. 25/2008, in relazione al diniego della protezione umanitaria, senza un esame specifico della situazione personale del richiedente, con riferimento al Paese d'origine; Ritenuto che: -la proposta del relatore, notificata, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., è stata di inammissibilità del ricorso; -è opportuno rimettere la causa alla Sezione Prima, in udienza pubblica, in relazione, essenzialmente, al motivo concernente la richiesta di protezione per ragioni umanitarie, alla luce delle recenti Sezioni Unite n. 24413/2021; PQM Ric. 2020 n. 10665 sez. M1 - ud. 21-09-2021 -3- Rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione Prima. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 21 settembre 2021. DEPO