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Ordinanza — n. 417/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 417/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 417/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 5521-2020 proposto da: PARIS PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO 102, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO DE BENETTI, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CUSUMANO, ALBERTO CHIES; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA DIFESA; - intimato - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza RG. 793/2018 del TRIBUNALE di PADOVA, del 31/1/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Presidente Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380 ter c.p, art. 42 c.p; Ordinanza — n. 417/2022 — snciv · Corte di Cassazione: RG 5521-2020 proposto da: PARIS PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO 102, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO DE BENETTI, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CUSUMANO, ALBERTO CHIES; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA DIFESA; - intimato - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza RG. 793/2018 del TRIBUNALE di PADOVA, del 31/1/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Presidente Relatore Dott.

Parole chiave

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licenziamento del pubblico dipendente abbandono del procedimento penale ricusazione del pubblico ministero procedura disciplinare militare revoca disciplinare ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 380 ter c.p
controparte è rimasta intimata; 5.il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., chiedendo l'accoglimento del ricorso; Considerato che: 1.11 ricorso, ammissibile ai sensi dell'art.
art. 42 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 5521-2020 proposto da: PARIS PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO 102, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO DE BENETTI, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CUSUMANO, ALBERTO CHIES; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA DIFESA; - intimato - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza RG. 793/2018 del TRIBUNALE di PADOVA, del 31/1/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Presidente Relatore Dott.

LUCIA ESPOSITO; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. GIOVANNI GIACALONE, il quale chiede che codesta S.C., in camera di consiglio, accolga il ricorso ed emetta le pronunzie conseguenti per legge. Rilevato che: 1.Paolo Paris ha proposto ricorso dinanzi al giudice del lavoro chiedendo di accertare l'inefficacia del licenziamento intimatogli dal Ministero della Difesa, con condanna alla reintegra nel posto di lavoro; 2.il giudice adito, all'esito dell'udienza del 30/1/2020, rilevato che vi era coincidenza tra le contestazioni disciplinari e quelle relative a procedimento penale cui il ricorrente era stato sottoposto, ha sospeso il processo sino all'esito del procedimento penale;

3. avverso la disposta sospensione del processo il Paris ha proposto regolamento di competenza;

4. controparte è rimasta intimata; 5.il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., chiedendo l'accoglimento del ricorso; Considerato che: 1.11 ricorso, ammissibile ai sensi dell'art. 42 c.p.c., è fondato poiché la circostanza che per i fatti contestati al lavoratore e posti a base del licenziamento dello stesso per giusta casa si sia proceduto in sede penale non determina, di per sè, alcuna necessità di sospensione del giudizio di impugnazione del licenziamento stesso, posto che nel sistema vigente, stante l'autonomia degli accertamenti svolti nelle due sedi processuali, la sospensione necessaria del processo civile è configurabile nei Ric. 2020 n. 05521 sez. ML - ud. 21-10-2021 P-- -2- soli casi eccezionali e tassativi previsti dall'art. 75 di detto codice (Cass. n. 24268/2014);

2. le condizioni previste dalla citata norma non risultano in alcun modo ricorrere nella specie, non essendo contenuto nel provvedimento impugnato alcun riferimento alla ricorrenza delle medesime; 3.pertanto il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza di sospensione annullata; 4.1e spese della presente fase sono rimesse al definitvo;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, annulla l'ordinanza di sospensione impugnata e rimette le parti, per la prosecuzione del giudizio, dinanzi al Tribunale di Padova, cui demanda la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso nell'adunanza camerale del 21.10.2021 Il Presidente estensore L i Esposito DEPOSITA