Ordinanza Interlocutoria — n. 412/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21912-2020 proposto da: NATELLA ANTONELLO, NATELL.A ALFONSO, unici credi della sig.ra Ambruosi Maria Grazia, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FABIO ROSSI; - ricorrenti - contro FILIGENZI FAUSTO, PAOLINO ERSILIA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLO CENTOLA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 7116/2019 della CORTE D'APPELLO di RONIA, depositata il 20/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2021 dal Presidente Relatore dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 412/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiarandosi eredi della Ambruosi, ricorrono per cassazione Alfonso e Antonello Natella con due motivi. Resistono con controricorso la Paolino e il Filigenzi. Sulla proposta del relatore, sfavorevole all'accoglimento, il ricorso è stato avviato all'adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis cpc. I ricorrenti hanno depositato una memoria. 2.1 Col primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.115,116 e 345 cpc rimproverandosi al giudice del gravame di non avere considerato le risultanze documentali che evidenziavano l'erroneità delle conclusioni a cui era pervenuto l'ausiliare.
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21912-2020 proposto da: NATELLA ANTONELLO, NATELL.A ALFONSO, unici credi della sig.ra Ambruosi Maria Grazia, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FABIO ROSSI; - ricorrenti - contro FILIGENZI FAUSTO, PAOLINO ERSILIA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLO CENTOLA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 7116/2019 della CORTE D'APPELLO di RONIA, depositata il 20/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2021 dal Presidente Relatore dott.
LORENZO ORILLA. Ric. 2020 n. 21912 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -2- RICORSO N. 21912/2020 RG ADUNANZA DEL 22.9.2021 ORDINANZA INTERLOCUTORIA 1 Nella controversia tra i Filigenzi-Paolino e Maria Grazia Ambruosi e i due figli (Carlo e Rosalba Natella), la Corte d'Appello di Roma, con sentenza depositata il 20.11.2019, ha respinto l'impugnazione proposta da questi ultimi contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Latina n. 2146/2010) che aveva accertato l'appartenenza agli attori del fondo censito in catasto al foglio 150 particelle 208 e 65; aveva dato atto che la striscia di terreno su cui insisteva la recinzione costitutiva parte del fondo degli attori; aveva ordinato ai convenuti di astenersi dal compiere atti di molestia e turbativa; aveva rigettato le ulteriori domande degli attori e quelle riconvenzionali.
Per giungere a tale conclusione la Corte di merito ha osservato: -che dagli accertamenti compiuti dall'ausiliario sulla scorta del frazionamento allegato all'atto di divisione del 30.11.1951 tra i danti causa delle parti era emerso che i Filigenzi-Paolino avevano apposto la recinzione su un'area di loro proprietà e che la particella 175 reclamata dai convenuti-appellanti era scaturita da un errore catastale; - che dell'atto di divisione del 1966 non poteva tenersi conto in quanto non opponibile agli appellati (estranei) e che la particella 175 era stata soppressa dall'Agenzia del Territorio di Latina a seguito di collaudo di ufficio. -che priva di rilievo era la consulenza tecnica svolta in altro giudizio promossa dalla Ambruosi Maria Grazia contro altri soggetti.
Dichiarandosi eredi della Ambruosi, ricorrono per cassazione Alfonso e Antonello Natella con due motivi. Resistono con controricorso la Paolino e il Filigenzi. Sulla proposta del relatore, sfavorevole all'accoglimento, il ricorso è stato avviato all'adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis cpc. I ricorrenti hanno depositato una memoria. 2.1 Col primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.115,116 e 345 cpc rimproverandosi al giudice del gravame di non avere considerato le risultanze documentali che evidenziavano l'erroneità delle conclusioni a cui era pervenuto l'ausiliare.
In particolare, secondo i ricorrenti, la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere non più esistente la particella 175 e nell'escludere l'illegittimo accorpamento di essa nella particella 65 intestata agli attori Filigenzi-Paolino. I ricorrenti richiamano inoltre gli atti notarili del 1951 e 1966, i documenti del Comune, la relazione del CTU Scipione resa in altro giudizio. 2.2 -Col secondo motivo denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti rimproverando ancora una volta l'omesso esame degli RICORSO N. 21912/2020 RG ADUNANZA DEL 22.9.2021 atti di divisione del 1951 e del 1966 nonché il certificato di destinazione urbanistica del 2.9.2004 e alcune lettere del Comune di Latina. 3 Rileva il Collegio, in via preliminare, che i ricorrenti, dichiarandosi unici eredi di Ambruosi Maria Grazia, hanno omesso di notificare il ricorso a Carlo e Rosalba Latella, parti del giudizio di merito, risultate soccombenti sull'appello principale da essi proposto contro la sentenza sfavorevole di primo grado; ritenuto pertanto necessario assicurare il litisconsorzio processuale;
P.Q.M.
la Corte rinvia la trattazione a nuovo ruolo ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Natella Carlo e Natella Rosalba nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Roma, 22.9.202