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Ordinanza — n. 297/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against defense fee liquidation due to late opposition filing under Article 327 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 297/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Ministry of Justice's appeal against the Ancona Court of Appeal's order rejecting a late opposition to a defense fee liquidation. The lower court had declared the opposition inadmissible because it was filed after the thirty-day deadline required by law. Consequently, the Ministry's request to proceed with the cassation was rejected, and the defense lawyer was ordered to pay the associated costs.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 702-quater c.p.c.: The opposition against a fee liquidation decree is subject to a thirty-day term from notification; failure to file within this period renders the opposition inadmissible, preventing the continuation of the proceedings.

Parole chiave

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defense fee liquidation opposition inadmissibility statutory time limit cassation without remittal procedural deadline violation ritardo del ministero pubblico opposizione tardiva istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
In assenza di tale notificazione o comunicazione, rimane applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto, il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (Cass.
Art. 702-quater c.p.c.
Ciò presuppone che il decreto di liquidazione del compenso – emesso dal giudice ed opponibile innanzi al capo dell’ufficio cui appartiene quel magistrato – debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater cod.
Art. 380 bis c.p.c.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per la manifesta fondatezza del motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 comma 1 n.
Art. 382 c.p.c.
dell’opposizione proposta dall’avvocato Carlo Piersantelli con ricorso depositato il 3 giugno 2019 avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato pubblicato il 12 settembre 2018, va disposta a norma dell'art. 382, comma 3, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Per la natura della pronuncia resa, non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per la manifesta fondatezza del motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 comma 1 n.
art. 274 c.p
art. 374 c.p
Neppure sussistono le ragioni di cui all’art. 374 c.p.c.
art. 702-quater cod. proc. civ
Ciò presuppone che il decreto di liquidazione del compenso – emesso dal giudice ed opponibile innanzi al capo dell’ufficio cui appartiene quel magistrato – debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater cod. proc. civ.
art. 327 c.p
In assenza di tale notificazione o comunicazione, rimane applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto, il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (Cass.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 106/2016
Pertanto, all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia è riferibile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Corte cost. n. 106/2016).
Cass. n. 16893 del 2018
327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (Cass. n. 16893 del 2018; Cass.
Cass. n. 32961 del 2019
16893 del 2018; Cass. n. 32961 del 2019; Cass.
Cass. n. 5990 del 2020
32961 del 2019; Cass. n. 5990 del 2020).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23771-2020 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro PIERSANTELLI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. GIANTURCO, 6, presso lo studio dell'avvocato LUIGI DI MONACO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO PIERSANTELLI, ALESSANDRO CIARROCCHI; - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23771/2020 Numero sezionale 11565/2021 Numero di raccolta generale 297/2022 Data pubblicazione 07/01/2022 avverso l’ordinanza n. 219/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 20/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso l’ordinanza 219/2020 della Corte d’appello di Ancona, pubblicata il 20 febbraio 2020. Resiste con controricorso l’avvocato Carlo Piersantelli. La Corte d’appello di Ancona ha accolto l’opposizione ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 proposta dall’avvocato Carlo Piersantelli con ricorso depositato il 3 giugno 2019 avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato pubblicato il 12 settembre 2018.

Il motivo del ricorso del Ministero della Giustizia allega la violazione dell’art. 327, comma 1, c.p.c., per la tardività dell’opposizione. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per la manifesta fondatezza del motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 comma 1 n. 5 c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. Il controricorrente ha presentato memoria. Non sussistono le ragioni che possano indurre alla riunione del presente giudizio di cassazione con quelli che si individuano nella memoria del controricorrente, giacché la riunione dei procedimenti connessi per identità della questione di diritto, disposta solo in questa sede, non F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23771/2020 Numero sezionale 11565/2021 Numero di raccolta generale 297/2022 Data pubblicazione 07/01/2022 realizzerebbe affatto le esigenze, sottese all'art. 274 c.p.c., di garantire l'economia e la ragionevole durata dei giudizi.

Neppure sussistono le ragioni di cui all’art. 374 c.p.c. per rimettere la decisione del ricorso alle sezioni unite. Il motivo di ricorso è fondato. L’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 dispone che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario». Ciò presuppone che il decreto di liquidazione del compenso – emesso dal giudice ed opponibile innanzi al capo dell’ufficio cui appartiene quel magistrato – debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater cod. proc. civ.

Pertanto, all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia è riferibile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Corte cost. n. 106/2016). In assenza di tale notificazione o comunicazione, rimane applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto, il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (Cass. n. 16893 del 2018; Cass. n. 32961 del 2019; Cass. n. 5990 del 2020). Essendo accertata l’inammissibilità per tardività ex art. 327 c.p.c. dell’opposizione proposta dall’avvocato Carlo Piersantelli con ricorso depositato il 3 giugno 2019 avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato pubblicato il 12 settembre 2018, va disposta a norma dell'art. 382, comma 3, c.p.c. la cassazione senza rinvio dell’ordinanza F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23771/2020 Numero sezionale 11565/2021 Numero di raccolta generale 297/2022 Data pubblicazione 07/01/2022 impugnata, in quanto il processo non poteva essere proseguito.

L’avvocato Carlo Piersantelli va condannato a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese processuali sostenute nel giudizio di cassazione e nel giudizio di opposizione. Per la natura della pronuncia resa, non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, operando tale misura soltanto nel caso del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l’ordinanza impugnata perché il processo non poteva essere proseguito, stante l’inammissibilità dell’opposizione, e condanna Carlo Piersantelli al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in € 400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, nonché delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito,. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-2 Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2021 Il Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E