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Ordinanza — n. 295/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against defense fee liquidation due to late opposition filing under Art. 327 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 295/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Ministry of Justice's appeal against an appellate order that rejected a defense fee liquidation due to procedural tardiness. The defense lawyer filed an opposition to the fee decree on March 18, 2019, which the court found to be late under Article 327 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court declared the opposition inadmissible and terminated the proceedings without remittal, ordering the lawyer to pay the state's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 382 c.p.c.: The opposition to a liquidation decree of defense fees is subject to a strict time limit; failure to file within the prescribed term renders the opposition inadmissible and necessitates the termination of the proceedings.

Parole chiave

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defense fees liquidation patrocinio a spese dello Stato opposizione tardiva inammissibilità opposizione cessazione procedimento spese processuali art. 327 c.p.c. ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Il secondo motivo di ricorso allega la violazione dell’art. 327, comma 1, c.p.c., per la tardività dell’opposizione.
Art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Art. 15 d.lgs. n. 150/2011
115 del 2002, dell’art. 15 del d.lgs.
Art. 382 c.p.c.
dell’opposizione proposta dall’avvocato Carlo Piersantelli con ricorso depositato il 18 marzo 2019 avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato pubblicato il 12 settembre 2018, va disposta a norma dell'art. 382, comma 3, c.p.c.
Art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Per la natura della pronuncia resa, non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per la manifesta fondatezza del secondo motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 comma 1 F i r m a t o D a :
art. 274 c.p
art. 374 c.p
Neppure sussistono le ragioni di cui all’art. 374 c.p.c.
art. 702-quater cod. proc. civ
Ciò presuppone che il decreto di liquidazione del compenso – emesso dal giudice ed opponibile innanzi al capo dell’ufficio cui appartiene quel magistrato – debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater cod. proc. civ.
art. 327 c.p
Essendo accertata l’inammissibilità per tardività ex art. 327 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16893 del 2018
N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15557/2020 Numero sezionale 11561/2021 Numero di raccolta generale 295/2022 Data pubblicazione 07/01/2022 definitivo (Cass. n. 16893 del 2018;
Cass. n. 32961 del 2019
Cass. n. 32961 del 2019; Cass.
Cass. n. 5990 del 2020
32961 del 2019; Cass. n. 5990 del 2020).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15557-2020 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro PIERSANTELLI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. GIANTURCO, 6, presso lo studio dell'avvocato LUIGI DI MONACO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO CIARROCCHI; - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15557/2020 Numero sezionale 11561/2021 Numero di raccolta generale 295/2022 Data pubblicazione 07/01/2022 avverso l’ordinanza n. 1407/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso l’ordinanza n. 1407/2019 della Corte d’appello di Ancona, pubblicata il 17 ottobre 2019. Resiste con controricorso l’avvocato Carlo Piersantelli. La Corte d’appello di Ancona ha accolto l’opposizione ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 proposta dall’avvocato Carlo Piersantelli con ricorso depositato il 18 marzo 2019 avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato pubblicato il 12 settembre 2018.

Il primo motivo del ricorso del Ministero della Giustizia allega la violazione degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, degli artt. 144, 160, 183, 291 e 702 ter c.p.c. e dell’art. 11 del r.d. 1611/1933 in relazione alla nullità della notifica del ricorso in opposizione, giacchè notificato all’Avvocatura Generale dello Stato e non all’Avvocatura Distrettuale. Il secondo motivo di ricorso allega la violazione dell’art. 327, comma 1, c.p.c., per la tardività dell’opposizione. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per la manifesta fondatezza del secondo motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 comma 1 F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15557/2020 Numero sezionale 11561/2021 Numero di raccolta generale 295/2022 Data pubblicazione 07/01/2022 n. 5 c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

Il controricorrente ha presentato memoria. Non sussistono le ragioni che possano indurre alla riunione del presente giudizio di cassazione con quelli che si individuano nella memoria del controricorrente, giacché la riunione dei procedimenti connessi per identità della questione di diritto, disposta solo in questa sede, non realizzerebbe affatto le esigenze, sottese all'art. 274 c.p.c., di garantire l'economia e la ragionevole durata dei giudizi. Neppure sussistono le ragioni di cui all’art. 374 c.p.c. per rimettere la decisione del ricorso alle sezioni unite.

Il secondo motivo di ricorso è fondato, e l’accoglimento dello stesso assorbe la prima censura. L’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 dispone che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario». Ciò presuppone che il decreto di liquidazione del compenso – emesso dal giudice ed opponibile innanzi al capo dell’ufficio cui appartiene quel magistrato – debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater cod. proc. civ. Pertanto, all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia è riferibile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Corte cost. n. 106/2016).

In assenza di tale notificazione o comunicazione, rimane applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto, il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15557/2020 Numero sezionale 11561/2021 Numero di raccolta generale 295/2022 Data pubblicazione 07/01/2022 definitivo (Cass. n. 16893 del 2018;

Cass. n. 32961 del 2019; Cass. n. 5990 del 2020). Essendo accertata l’inammissibilità per tardività ex art. 327 c.p.c. dell’opposizione proposta dall’avvocato Carlo Piersantelli con ricorso depositato il 18 marzo 2019 avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato pubblicato il 12 settembre 2018, va disposta a norma dell'art. 382, comma 3, c.p.c. la cassazione senza rinvio dell’ordinanza impugnata, in quanto il processo non poteva essere proseguito. L’avvocato Carlo Piersantelli va condannato a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese processuali sostenute nel giudizio di cassazione, non avendo lo stesso svolto attività nel giudizio di opposizione.

Per la natura della pronuncia resa, non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, operando tale misura soltanto nel caso del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità. P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo motivo e cassa senza rinvio l’ordinanza impugnata perché il processo non poteva essere proseguito, stante l’inammissibilità dell’opposizione, e condanna Carlo F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15557/2020 Numero sezionale 11561/2021 Numero di raccolta generale 295/2022 Data pubblicazione 07/01/2022 Piersantelli al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-2 Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2021 Il Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A