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Ordinanza — n. 291/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 291/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 291/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14660-2020 proposto da: VENTA MASSIMILIANO, rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - resistente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di L'AQUILA; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 291/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Venta Massimiliano, affidandosi ad un solo motivo. Il Ministero della Giustizia, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO dell’unico motivo del ricorso. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di L’Aquila accoglieva l’opposizione proposta, ai sensi dell’art.170 del D.

Parole chiave

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indennità del difensore d'ufficio ripetibili dell'avvocato compenso per prestazioni risarcimento per errore giudiziario retribuzione non pagata onorari legali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
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Ordinanza — n. 19483/2025 — snciv
Corte di Cassazione, Ordinanza — n. 19483/2025 — snciv
Ordinanza — n. 34599/2021 — snciv
Corte di Cassazione, Ordinanza — n. 34599/2021 — snciv
Ordinanza — n. 37013/2022 — snciv
Corte di Cassazione, Ordinanza — n. 37013/2022 — snciv
Ordinanza — n. 7323/2026 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural errors and late filing. The court rejects the appeal because the appellant failed to properly transcribe the lower court's reasoning, did not address specific procedural defects raised by the opposing party, and attempted to raise a new ground of inadmissibility after the statutory deadline had expired. Consequently, the appeal is declared inadmissible under Article 360 of the Code of Civil Procedure. The court emphasizes that while a direct examination of the record is permitted for certain procedural errors, the appellant must first demonstrate the admissibility of the specific ground of complaint. Furthermore, the court notes that the appellant's attempt to challenge the lower court's reliance on evidence introduced late in the appeal phase is unfounded, as the appellate court correctly utilized evidence from the first instance where the opposing party was absent. Finally, the court clarifies that the appellant's claim regarding insufficient motivation is time-barred because the relevant legislative amendment took effect after the lower court's decision was rendered, rendering the new procedural requirement inapplicable to this case. The appeal is therefore dismissed as inadmissible, and no further orders are issued regarding costs since the appellant merely appeared without filing a counter-appeal.
Ordinanza — n. 28076/2025 — snciv
Corte di Cassazione, Ordinanza — n. 28076/2025 — snciv

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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14660-2020 proposto da: VENTA MASSIMILIANO, rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - resistente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di L'AQUILA; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14660/2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero sezionale 11595/2021Numero di raccolta generale 291/2022 16/12/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA Data pubblicazione 07/01/2022 FATTI DI CAUSA Con il provvedimento impugnato il Tribunale di L’Aquila accoglieva l’opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, proposta da Venta Massimiliano avverso il provvedimento di liquidazione del compenso allo stesso spettante, in ragione dell’attività svolta come difensore di ufficio in un procedimento penale, compensando le spese del giudizio di opposizione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Venta Massimiliano, affidandosi ad un solo motivo. Il Ministero della Giustizia, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO dell’unico motivo del ricorso. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di L’Aquila accoglieva l’opposizione proposta, ai sensi dell’art.170 del D.

P. R. n. 115 del 2002, da Venta Massimiliano avverso il provvedimento di liquidazione del compenso allo stesso spettante, in ragione dell’attività svolta come difensore di ufficio in un procedimento penale, compensando le spese del giudizio di opposizione. L’unico motivo del ricorso proposto dal Venta avverso la predetta decisione attinge proprio il governo delle spese di lite, che il Tribunale ha compensato sulla sola base della mancata costituzione in giudizio del Ministero, totalmente soccombente rispetto alla domanda. La censura è fondata, perché nel provvedimento impugnato manca un’adeguata motivazione che giustifichi la suddetta compensazione.

Sul punto, merita di essere ribadito il principio F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14660/2020 secondo cui “la mancata costituzione in giudizio della Numero sezionale 11595/2021Numero di raccolta generale 291/2022 Amministrazione convenuta, non implicando acquiescenza alla Data pubblicazione 07/01/2022 pretesa dell'attore, non è sufficiente di per sé a giustificare la compensazione delle spese processuali, la quale postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso” (Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 1101 del 22/01/2010, Rv. 611174). Questa Corte ha più volte sostenuto che nel giudizio di opposizione disciplinato dagli artt. 170 del D. P. R. n. 115 del 2002 e 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011 la parte vittoriosa ha diritto a vedersi riconosciuti onorari e spese del procedimento sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7072 del 21/03/2018, Rv. 648220; cfr. anche Cass. Sez. 6-2 Ordinanza n. 17247 del 12/08/2011, Rv. 618862)”.

Il Collegio condivide la proposta del relatore. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa al Tribunale dell’Aquila, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale dell’Aquila, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 16 dicembre 2021.

Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e