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Ordinanza — n. 212/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing; grounds regarding mortgage priority and bankruptcy subrogation rejected.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 212/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible primarily because the filing was late, as the decree was communicated via PEC on June 27, 2019, rather than the claimed date of September 30, 2019. Although the appellant argued that a prior mortgage prevented the bankruptcy trustee from challenging the sale, the Court held that the trustee subsumes the rights of the original mortgagee upon bankruptcy declaration. Consequently, the procedural defect of late notification rendered the appeal invalid, and the substantive arguments regarding the validity of the transfer were not examined.

Regesto Legislator

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Art. 36-bis l.fall.; Art. 26 l.fall.: A cassation appeal must be notified within sixty days of communication by the registry, and late filings are inadmissible regardless of subsequent notification by a party; bankruptcy trustees subsume prior mortgagee rights, preventing challenges to transfers made after the bankruptcy declaration.

Parole chiave

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late cassation appeal bankruptcy trustee subrogation mortgage priority judicial sale revocation procedural inadmissibility acquisto del possesso locazione, vendita, cessione incanto forzato immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 36-bis l.fall.
26 e 36 1.fall., a norma dell'art. 36-bis 1.fall.) o comunque il 26/09/2019 (considerando la sospensione feriale), mentre il ricorso è stato notificato il 28/10/2019; 2.2.
Art. 26 l.fall.
Il Tribunale di Noia ha rigettato il reclamo ex art. 26 1.fall.
Art. 107 l.fall.
Art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass.
art. 702 c.p
proposto da Narducci Marcella contro il decreto del giudice delegato al Fallimento Casaviva Società Cooperativa Edilizia a r.1., che aveva respinto l'istanza di revoca dell'ordinanza di vendita di un immobile trasferito alla Narducci con ordinanza ex art. 702 c.p.c.
art. 2932 c.c
72 1.fall.) in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 23173/2020
Cass. 27123/2018
Cass. 16755/2010
Cass. 2991/2006
Cass. Sez. U, 5761/1998
Cass. 5655/2019
107 1.fall., nella procedura esecutiva individuale, che si trasforma così in esecuzione collettiva, i cui effetti sostanziali e processuali decorrono così dal pignoramento (Cass. 5655/2019);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 33687-2019 proposto da: NARDUCCI MARCELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE MASSINI n. 69, presso lo studio dell'avvocato MARCO DE ANGELIS, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE GAMBULI; - ricorrente - contro FALLIMENTO CASAVIVA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL, in persona del curatore pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS n. 31, presso lo studio dell'avvocato VITO SOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE ERRICHIELLO; - controrkorrente - 1,‘ avverso il decreto RG. 3698/2019 del TRIBUNALE di NOLA, depositato il 27/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella. Rilevato che:

1. Il Tribunale di Noia ha rigettato il reclamo ex art. 26 1.fall. proposto da Narducci Marcella contro il decreto del giudice delegato al Fallimento Casaviva Società Cooperativa Edilizia a r.1., che aveva respinto l'istanza di revoca dell'ordinanza di vendita di un immobile trasferito alla Narducci con ordinanza ex art. 702 c.p.c. del 9 maggio 2013 (divenuta definitiva per mancata impugnazione da parte del curatore, che costituendosi si era limitato ad esercitare il diritto di recesso ex art. 72 1.fall.) in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. da essa trascritta il 23/09/2010, dunque prima del fallimento dichiarato il 7 giugno 2011, con sentenza trascritta 1'11/10/2011, e ciò in quanto sull'immobile gravava già un pignoramento immobiliare trascritto da altro creditore prima della predetta domanda, in data 19/06/2008, del quale la curatela si era giovata, subentrando al creditore pignorante ai sensi dell'art. 107 1.fall.; 1.1. la Narducci ha proposto ricorso straordinario per cassazione affidato a un motivo, corredato da memoria, cui il Fallimento ha resistito con controricorso, parimenti accompagnato da memoria.

Considerato che:

2. la notifica del ricorso risulta tardiva; 2.1. la curatela controricorrente segnala che il decreto del tribunale che la ricorrente dichiara esserle stato «notificato in data 30/ 9- 8/10/ 201.9»—è stato in realtà comunicato a mezzo PEC a entrambe le parti in data 27/06/2019 (v. doc. 2), con conseguente scadenza del termine di sessanta giorni per l'impugnazione in data 26/08/2019 Ric. 2019 n. 33687 sez. M1 - ud. 13-05-2021 -2- (stante l' inapplicabilità della sospensione feriale ai termini ex artt. 26 e 36 1.fall., a norma dell'art. 36-bis 1.fall.) o comunque il 26/09/2019 (considerando la sospensione feriale), mentre il ricorso è stato notificato il 28/10/2019; 2.2. in effetti, per giurisprudenza consolidata di questa Corte in casi simili il ricorso per cassazione deve essere notificato entro sessanta giorni dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria (Cass.23173/2020, 27123/2018, 16755/2010, 2991/2006; Sez. U, 5761/1998), senza che rilevi la successiva notifica a cura della parte;

3. in ogni caso il motivo — che lamenta la violazione degli artt.2913 e 2909 c.c., in quanto, a causa della mancata impugnazione del curatore, sull'ordinanza di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. si sarebbe formato il giudicato (che copre il dedotto e il deducibile) in uno a non meglio precisati profili di nullità del pignoramento — non potrebbe trovare accoglimento, stante l'inopponibilità degli atti traslativi trascritti prima della sentenza di fallimento ma dopo un precedente pignoramento, poiché il curatore fallimentare subentra ex lege, ai sensi dell'art. 107 1.fall., nella procedura esecutiva individuale, che si trasforma così in esecuzione collettiva, i cui effetti sostanziali e processuali decorrono così dal pignoramento (Cass. 5655/2019);

4. segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo;

5. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge. Ric. 2019 n. 33687 sez. M1 - ud. 13-05-2021 -3- Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13/05/2021