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Ordinanza — n. 210/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 210/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 210/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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in pendenza di varie istanze di fallimento, depositate da dipendenti, banche e fornitori tra febbraio e novembre 2018, la società Cometa Trasporti S.r.l. — dopo aver proposto domanda di concordato preventivo con riserva dichiarato inammissibile in data 17/06/2018 per mancato deposito della proposta nel termine concesso — ha depositato il 3 aprile 2019 una domanda di concordato preventivo con cessione dei beni con soddisfazione dei chirografari al 18%; 1.1. dopo l'udienza del 10/04/2019 (nella quale il giudice si è verosimilmente riservato sulle istanze di fallimento e sulla domanda di concordato), la società ha depositato il 7 maggio 2019 una proposta migliorativa, recante l'aumento della soddisfazione della classe dei creditori chirografari al 20% nonché una proposta di assunzione del concordato da parte del legale rappresentante della Eurotransport S.r.l. e di fideiussione a garanzia dei pagamenti; 1.2. nonostante l'offerta migliorativa, il 21 maggio 2019 il Tribunale di Pesaro ha dichiarato il fallimento previa declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato, in quanto caratterizzata da un piano fondato su dati inveritieri e inattendibili (per incongruenze sull'ammontare dei debiti, omessa indicazione di alcuni crediti privilegiati, omesso riconoscimento dei privilegi sui crediti erariali, Ric. 2019 n. 26657 sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 210/2022 — snciv · Corte di Cassazione: entrambi i motivi sono inammissibili; 3.1. in particolare, il primo difetta di autosufficienza circa lo svolgimento del processo, non risultando nemmeno indicato se all'udienza del 10 aprile 2019 il giudice avesse riservato la decisione; in ogni caso le istanze di fallimento pendevano da febbraio 2018 e il Ric. 2019 n. 26657 sez. M1 - ud. 13-05-2021 -3- debitore, che aveva già depositato una domanda di concordato "con riserva" dichiarato inammissibile, ha successivamente depositato la domanda di concordato "pieno" ed è stato ritualmente sentito all'udienza del 10 aprile 2019 (cfr.

Parole chiave

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probabilità di successo del ricorso udienza fallimentare rinvio del dibattimento ritiro della domanda di revisione opposizione tardiva sospensione della procedura di fallimento
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26657-2019 proposto da: LUCARINI GABRIELE, già liquidatore e legale rappresentante pro tempore della Società COMETA TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE n. 2, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SCHILLACI, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO MIRANDA; - ricorrenti - contro FALLIMENTO COMETA TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE, POSTICA VALERIU, CESARONI MARIO, POROSNICU ANDREI, ROVEDA ENRICO, CENTRO PETROLI BARONI SRL, BANCA POPOLARE VALCONCA, BANCA POPOLARE VALCONCA, BANCA POPOLARE VALCONCA, PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI PESARO; - intimati - avverso la sentenza n. 1262/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 06/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella. Rilevato che:

1. in pendenza di varie istanze di fallimento, depositate da dipendenti, banche e fornitori tra febbraio e novembre 2018, la società Cometa Trasporti S.r.l. — dopo aver proposto domanda di concordato preventivo con riserva dichiarato inammissibile in data 17/06/2018 per mancato deposito della proposta nel termine concesso — ha depositato il 3 aprile 2019 una domanda di concordato preventivo con cessione dei beni con soddisfazione dei chirografari al 18%; 1.1. dopo l'udienza del 10/04/2019 (nella quale il giudice si è verosimilmente riservato sulle istanze di fallimento e sulla domanda di concordato), la società ha depositato il 7 maggio 2019 una proposta migliorativa, recante l'aumento della soddisfazione della classe dei creditori chirografari al 20% nonché una proposta di assunzione del concordato da parte del legale rappresentante della Eurotransport S.r.l. e di fideiussione a garanzia dei pagamenti; 1.2. nonostante l'offerta migliorativa, il 21 maggio 2019 il Tribunale di Pesaro ha dichiarato il fallimento previa declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato, in quanto caratterizzata da un piano fondato su dati inveritieri e inattendibili (per incongruenze sull'ammontare dei debiti, omessa indicazione di alcuni crediti privilegiati, omesso riconoscimento dei privilegi sui crediti erariali, Ric. 2019 n. 26657 sez.

M1 - ud. 13-05-2021 -2- contrasto tra i dati indicati in domanda e nell'attestazione, compenso al Commissario giudiziale inferiore ai limiti minimi tariffari, omessa previsione del compenso del Liquidatore giudiziale ed erroneità dei calcoli sulla percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari) e dall'assenza di attestazione sulla capacità patrimoniale dell'assuntore; 1.3. la decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Ancona, che ha respinto il reclamo ex art. 181.fall.;

2. avverso detta sentenza Lucarini Gabriele, quale ex liquidatore della Cometa Trasporti S.r.l. in Liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; gli intimati non hanno svolto difese. Considerato che: 2.1. con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 162 1.fall. e del diritto di difesa, per non avere il tribunale fissato una ulteriore udienza dopo il deposito della proposta migliorativa del 7 maggio 2019; 2.2. il secondo mezzo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 160, primo e secondo comma, e 161 1.fall., sull'assunto che la motivazione della corte d'appello sarebbe contraddittoria e che il tribunale avrebbe travalicato i limiti del sindacato sulla proposta concordataria, facendo una «minniosa indagine comparatistico> tra i dati esposti in domanda e quelli contenuti nell'attestazione; indebita sarebbe anche la valutazione di inadeguatezza di una «fideiussione senza indicazione dei soggetti garanti» così come il rilievo della mancata indagine sulla consistenza patrimoniale di assuntore o fideiussore;

3. entrambi i motivi sono inammissibili; 3.1. in particolare, il primo difetta di autosufficienza circa lo svolgimento del processo, non risultando nemmeno indicato se all'udienza del 10 aprile 2019 il giudice avesse riservato la decisione; in ogni caso le istanze di fallimento pendevano da febbraio 2018 e il Ric. 2019 n. 26657 sez. M1 - ud. 13-05-2021 -3- debitore, che aveva già depositato una domanda di concordato "con riserva" dichiarato inammissibile, ha successivamente depositato la domanda di concordato "pieno" ed è stato ritualmente sentito all'udienza del 10 aprile 2019 (cfr.

Cass. 11496/2014), non essendovi obbligo di ulteriori audizioni ad ogni ulteriore deposito di modifiche dell'originaria domanda (Cass. 2594/2006, 495/2015), anche perché diversamente il debitore finirebbe per condizionare ad libitum i tempi del processo, anche in pendenza di risalenti istanze di fallimento; in ogni caso, in sede di reclamo avverso la decisione del tribunale il debitore ha avuto modo di sviluppare il proprio diritto di difesa; 3.2. anche il secondo motivo il motivo è inammissibile perché censura sostanzialmente la motivazione e le valutazioni di merito legittimamente fatte dal tribunale, che ha il potere di controllare la completezza, congruenza e coerenza della domanda di concordato e dei documenti ad essa allegati (in primis l'attestazione), valutando la fattibilità del piano sotto il profilo della sua manifesta inettitudine a raggiungere gli obbiettivi prefissati (Cass. 7158/2020, 4790/2018); il tribunale può altresì controllare direttamente la congruità, completezza, coerenza e logicità dell'attestazione (Cass. 5653/2019, 5825/2018;

Sez. U,1521/2013);

4. in ultima analisi il ricorso va dunque dichiarato inammissibile poiché, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019);

5. l'assenza di difese degli intimai esclude la pronuncia sulle spese;

6. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass. Sez. U, 4315/2020). Ric. 2019 n. 26657 sez. M1 - ud. 13-05-2021 -4-

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di con