Ordinanza — n. 207/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANicola Toffali, in proprio e quale liquidatore della COSGEN.T. Costruzioni Generali S.r.l. in liquidazione, impugna con un motivo di ricorso per cassazione, corredato da memoria, la sentenza della Corte d'appello di Venezia di rigetto del reclamo ex art. 18 1.fall. proposto — per difetto dei requisiti dimensionali e dello stato di insolvenza — avverso la sentenza del Tribunale di Verona del 22/02/2019 che ne ha dichiarato il fallimento su ricorso di Greca Gamoz; 1.1. gli intimati non hanno svolto difese. Considerato che:
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 207/2022 — snciv · Corte di Cassazione: ricorrono astrattamente i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. U, 4315/2020).
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seguente C u ORDINANZA sul ricorso 21194-2019 proposto da: TOFFALI NICOLA, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della COSGEN.T. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VENEZIA n. 11, presso lo studio dell'avvocato LAMBERTO LAMBERTINI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro FALLIMENTO COSGEN T. COSTRUZIONI GENERALI SRL IN LIQUIDAZIONE , GRECA GAMOZ; - intimati - avverso la sentenza n. 2363/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella. Rilevato che:
1. Nicola Toffali, in proprio e quale liquidatore della COSGEN.T. Costruzioni Generali S.r.l. in liquidazione, impugna con un motivo di ricorso per cassazione, corredato da memoria, la sentenza della Corte d'appello di Venezia di rigetto del reclamo ex art. 18 1.fall. proposto — per difetto dei requisiti dimensionali e dello stato di insolvenza — avverso la sentenza del Tribunale di Verona del 22/02/2019 che ne ha dichiarato il fallimento su ricorso di Greca Gamoz; 1.1. gli intimati non hanno svolto difese. Considerato che:
2. con l'unico motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 15, 1.fall., per avere la corte d'appello tenuto conto solo dei bilanci della società — ritenendoli inattendibili perché formati, approvati e depositati nel Registro delle imprese solo dopo la dichiarazione di fallimento (v. Cass. 13746/2017) e per giunta difformi dalla "bozza" in precedenza inviata dal liquidatore al curatore fallimentare — trascurando le scritture contabili prodotte in sede di reclamo (doc. 10, 11, 12 allegati al reclamo) e rigettando la richiesta di c.t.u. perché «diipendiosa ed esplorativa»;
3. la censura è inammissibile; 3.1. invero, sebbene questa Corte abbia effettivamente affermato che il deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi ex art. 15, comma 4, 1.fall. non integra una prova legale ai fini dell'accertamento dei requisiti dimensionali per la declaratoria di fallimento, potendo utilizzarsi anche strumenti probatori alternativi al (Cass. 10509/2019, 6991/2019, 30541/2018, 16067/2018), come ad esempio le ulteriori scritture contabili (Cass. 25025/2020), tuttavia la censura è generica, Ric. 2019 n. 21194 sez. M1 - ud. 13-05-2021 -2- poiché sarebbe stato onere del debitore indicare i dati rilevanti per dimostrare il mancato superamento delle tre soglie di fallibilità, piuttosto che limitarsi a produrre scritture contabili senza segnalare, nemmeno in questa sede, gli elementi che lo attesterebbero; di conseguenza risulta incensurabile la scelta - discrezionale - del giudice del reclamo di non disporre c.t.u., in quanto esplorativa (Cass.24721/2015, 8965/2019); in ogni caso, la valutazione di attendibilità dei dati contabili rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. 6991/2019, 30516/2018);
4. il ricorso va dunque dichiarato inammissibile poiché, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019);
5. l'assenza di difese degli intimati esclude la pronuncia sulle spese;
6. ricorrono astrattamente i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. U, 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13/05/2021 Il Presidente inFunzionan Giudiziano Patrizi Isi