Ordinanza — n. 205/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Global Services Società Cooperativa a r.1., in persona della legale rappresentante Antonia Posa, impugna con tre motivi di ricorso per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bari che ha rigettato il reclamo ex art. 18 1.fall. da essa proposto — per asserito difetto dei requisiti dimensionali — avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 20/11/2018 che ne ha dichiarato il fallimento su ricorso dell'avvocato Vito Taffarel del 24/06/2018;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2697 c.c, art. 116 c.p, art. 115 c.p; Ordinanza — n. 205/2022 — snciv · Corte di Cassazione: ricorrono astrattamente i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. U, 4315/2020).
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20730-2019 proposto da: POSA ANTONIA, quale legale rappresentante della GLOBAL SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNOBIO 11, presso lo studio dell'avvocato LUCA ZONETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati GLAMPIETRO RISIMINI, CHRISTIAN VITO MONTANARO; - ricorrente - contro FALLIMENTO GLOBAL SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.; TAFFAREL VITO; - intimati - avverso la sentenza n. 1335/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 06/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella. Rilevato che:
1. La Global Services Società Cooperativa a r.1., in persona della legale rappresentante Antonia Posa, impugna con tre motivi di ricorso per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bari che ha rigettato il reclamo ex art. 18 1.fall. da essa proposto — per asserito difetto dei requisiti dimensionali — avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 20/11/2018 che ne ha dichiarato il fallimento su ricorso dell'avvocato Vito Taffarel del 24/06/2018;
2. gli intimati non hanno svolto difese. Considerato che: 2.1. il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma, e 15, ultimo comma, 1.fall., per avere la corte d'appello equiparato alla mancata produzione dei bilanci (non aventi valore di prova legale) la produzione di bozze dei bilanci 2015- 16-17 non firmati, né approvati, né depositati, mentre avrebbe dovuto valutarne l'attendibilità — tenendo conto degli ulteriori elementi di prova allegati — ovvero verificarli, esercitando i poteri ufficiosi; con lo stesso motivo si deduce la contraddittorietà e carenza di motivazione, con riguardo al valore confessorio attribuito al dato dei «debiti scaduti e non pagati» risultante dalle stesse bozze di bilancio, ai fini della condizione di procedibilità dell'istanza di fallimento, sul rilievo che si trattasse di documentazione «liberamente valutabile dal giudice» — salva la prova contraria, però non fornita — e «mai disconosciuta» dal legale rappresentante della società fallita, che l'aveva prodotta; 2.2. il secondo mezzo lamenta violazione degli stessi articoli, nonché dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., per avere i giudici d'appello ritenuto inaffidabile l'ulteriore documentazione prodotta Ric. 2019 n. 20730 sez.
M1 - ud. 13-05-2021 -2- (modelli UNICO 2016-2017-2018 — presentati, si noti, rispettivamente il 31/10/2018, il 29/12/2017 e il 23/10/2018 — e i libri inventari degli anni 2015-2016-2017) in uno alla consulenza di parte attestante il mancato superamento delle soglie di attivo patrimoniale, ricavi e debiti nel triennio 2015-2017, nonostante i dati delle dichiarazioni fiscali fossero congruenti con quelli contenuti nelle bozze di bilancio; 2.3. il terzo motivo deduce ancora una volta la violazione degli artt. 1, secondo comma, e 15, ultimo comma, 1.fall., nonché dell'art. 115 c.p.c., con riguardo alla decisione della corte d'appello di non disporre una c.t.u., ritenendola dispendiosa e meramente esplorativa per la «carenza di documentazione», ritenuta «inaffidabile», nell'assunto che essa avrebbe dovuto disporla in ragione degli interessi di natura pubblicistica sottesi alla dichiarazione di fallimento.
3. tutti i motivi, in quanto di natura meritale, sono inammissibili; 3.1. in primo luogo, la produzione di copie informali di bilanci non approvati va effettivamente equiparata alla loro mancata produzione (Cass. 13643/2013); 3.2. inoltre, sebbene i bilanci non costituiscano prova legale e siano ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi di cui all'art. 15, comma 4, 1.fall,. (Cass. 10509/2019, 6991/2019, 30541/2018, 16067/2018), come ad esempio le ulteriori scritture contabili (Cass. 25025/2020), tuttavia la censura impinge in valutazioni giudiziali di merito, segnatamente nella motivata valutazione di inaffidabilità della ulteriore documentazione allegata dal ricorrente (Cass. 6991/2019), donde la scelta - discrezionale - di non disporre c.t.u., in quanto esplorativa (Cass. 24721/2015, 8965/2019); 3.3. del resto, la valutazione di attendibilità dei dati contabili rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. 30516/2018) e la motivazione resa al riguardo non risulta contraddittoria, avendo la Ric. 2019 n. 20730 sez.
M1 - ud. 13-05-2021 -3- corte territoriale giustamente osservato che la documentazione prodotta era liberamente valutabile dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, mentre il dato della debitoria scaduta, contenuto nei bilanci, non risulta essere stato disconosciuto, così come non risulta fornita la prova contraria;
4. il ricorso va dunque dichiarato inammissibile poiché, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019);
5. l'assenza di difese degli intimati esclude la pronuncia sulle spese;
6. ricorrono astrattamente i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. U, 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio de