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Ordinanza — n. 204/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy declaration due to lack of summary facts and conditional offer inefficacy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 204/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Policlinico Sassarese SPA against the bankruptcy declaration of the same entity. The court found the appeal inadmissible because it failed to provide a summary of material facts as required by Article 366 of the Civil Procedure Code. Furthermore, the court ruled that the purchase offer submitted by Habilita s.p.a. was legally ineffective due to suspensive conditions that could not be met, rendering the bankruptcy declaration valid.

Regesto Legislator

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Art. 163-bis, comma 2, 1.fall.; Art. 366, n. 3, c.p.c.: Offers subject to conditions are ineffective if those conditions remain unfulfilled, and appeals to the Court of Cassation must include a summary of substantive facts to ensure the understanding of the grounds for review.

Parole chiave

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bankruptcy declaration conditional offer ineffective offer summary of facts inadmissible appeal concordato preventivo suspensive conditions contratto di cura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 163-bis, comma 2, 1.fall.
in ogni caso il primo motivo è infondato, poiché lo stesso art. 163-bis, comma 2, 1.fall. prevede che le offerte sottoposte a condizione sono inefficaci, sicché, non essendo state eliminate le condizioni apposte all'offerta di Habilita, non vi era alcuna offerta sulla cui base attivare la procedura competitiva; 4.2.
Art. 366, n. 3, c.p.c.
preliminarmente non può mancarsi di rilevare l'assenza dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali di causa ex art. 366, n.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art.
art. 2112 c.c
art. 380-bis c.p
ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi di ricorso, corredato da memoria ex art. 380-bis c.p.c., cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso, parimenti corredato da memoria.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10072/2018
Cass. Sez.U, 11308/2014
Cass. 27/2020
Cass. 27/2020, con riguardo alla compatibilità dell'analogo requisito di contenuto-forma previsto dall'art.
Cass. 22691/2017
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20717-2019 proposto da: POLICLINICO SASSARESE SPA, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLA SERRA e ANTONIO SERRA; - ricorrente- contro FALLIMENTO POLICLINICO SASSARESE SPA , in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO PICCIAU; - controricorrente- avverso la sentenza n. 261/2019 della CORTE D'APPELLO SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 30/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vela. Rilevato che:

1. la Corte d'appello di Cagliari ha rigettato il reclamo ex art. 18 e 162 1.fall. avverso la dichiarazione di fallimento di Policlinico Sassarese s.p.a., seguita al diniego di ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale, che contemplava la cessione del complesso aziendale (policlinico) previa stipulazione di un contratto di affitto d'azienda in favore di Habilita s.p.a., dapprima autorizzato in via d'urgenza dal Tribunale di Sassari e poi revocato (perché era stato ottenuto l'accreditamento solo per l'esercizio dell'attività ambulatoriale, con revoca degli accreditamenti provvisori per sale operatorie e degenze, bisognosi di adeguamenti del complesso aziendale); 1.1. .1ppo una richiesta di chiarimenti e integrazioni da parte del tribunale, la domanda era stata rigettata in mancanza di un'offerta di acquisto irrevocabile, essendo stata ritenuta inefficace quella di Habilita in quanto subordinata a varie condizioni sospensive — la sottoscrizione di un contratto di affitto-ponte in proprio favore o di un terzo da nominare, a trattativa privata, con diritto di prelazione per l'acquisto, a sua volta condizionato sospensivamente ad impegni inesigibili della pubblica amministrazione (ATS e RSA) e alla sottoscrizione di accordi collettivi e individuali con i lavoratori, con esclusione della responsabilità ex art. 2112 c.c. — che la rendevano incompatibile con la procedura competitiva ex art. 163 bis 1.fall.; 1.2. la corte d'appello ha ritenuto che i rilievi mossi dal tribunale non fossero stati superati e che le condizioni del contratto di affitto oggetto della proposta fossero incompatibili con i principi inderogabili Ric. 2019 n. 20717 sez.

M1 - ud. 13-05-2021 -2- della competitività della procedura; ha altresì osservato che la proposta era parametrata, anche quanto a valutazione dell'attivo, sulla sola offerta di Habilita (l'attestatore aveva semplicemente recepito il valore di sei milioni di euro indicato dall'offerente), divenuta inefficace la quale non sussisteva una corretta e completa rappresentazione delle concrete condizioni della dismissione aziendale, anche rispetto all'alternativa liquidatoria, da sottoporre al consenso informato e consapevole dei creditori (nulla si diceva, ad esempio, sulla esigibilità dei crediti in contenzioso e sulla prospettiva di eventuali azioni risarcitorie e revocatorie);

2. avverso detta decisione Policlinico Sassarese s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi di ricorso, corredato da memoria ex art. 380-bis c.p.c., cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso, parimenti corredato da memoria. Considerato che: 2.1. il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 163 bis 1.fall. poiché, in presenza di un'offerta, doveva essere comunque attivata la procedura competitiva, nel corso della quale avrebbero potuto modificarsi le condizioni ritenute inadeguate; 2.2. il secondo mezzo lamenta la violazione degli artt. 162, 173 e 180 1.fall., per avere la corte d'appello valutato (negativamente) la convenienza economica della proposta, che prevedeva il pagamento dei crediti chirografari nella sola misura dell'1%;

3. i motivi non meritano accoglimento;

4. preliminarmente non può mancarsi di rilevare l'assenza dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali di causa ex art. 366, n.

3) c.p.c., che integra un requisito essenziale del ricorso in quanto funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte Ric. 2019 n. 20717 sez. M1 - ud. 13-05-2021 -3- (Cass. 10072/2018, 7025/2020), senza che la relativa mancanza possa «essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di rifèrzMenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione» (Cass.

Sez.U, 11308/2014; v. Cass. 27/2020, con riguardo alla compatibilità dell'analogo requisito di contenuto-forma previsto dall'art. 366, n. 6), c.p.c. «con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.»); 4.1. in ogni caso il primo motivo è infondato, poiché lo stesso art. 163-bis, comma 2, 1.fall. prevede che le offerte sottoposte a condizione sono inefficaci, sicché, non essendo state eliminate le condizioni apposte all'offerta di Habilita, non vi era alcuna offerta sulla cui base attivare la procedura competitiva; 4.2. quanto al secondo motivo, esso non coglie la ratio decidendi, poiché il riferimento alla minima percentuale prevista per i creditori chirografari (1%) risulta svolto solo per completezza, la decisione risultando invece incentrata sull'inefficacia dell'offerta d'acquisto e sulla mancanza di una informazione adeguata dei creditori; 4.3. solo ad abundantiam può ricordarsi che, in fattispecie analoga, questa Corte ha già avuto occasione di affermare come il sindacato del tribunale sulla effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta di concordato preventivo possa estendersi a fattori quali l'imminente scadenza del contratto di affitto di azienda, con conseguente eventuale indisponibilità dell'immobile ospitante la struttura aziendale, nonché l'eventualità del mancato rinnovo dell'accreditamento presso il servizio sanitario nazionale necessario per la prosecuzione dell'attività sanitaria (Cass. 22691/2017);

Ric. 2019 n. 20717 sez. M1 - ud. 13-05-2021 -4- 5. segue la condanna alle spese, che si liquidano come da dispositivo;

6. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso