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Ordinanza Interlocutoria — n. 184/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing regarding administrative fine appeal deadlines and enforceable title formation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 184/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the rapporteur's proposal to dismiss the appeal on the grounds of manifest inadmissibility. The court noted that while the lower court held the fine was not enforceable without an injunction order, the Constitutional Court requires a constitutionally oriented interpretation of appeal deadlines under Article 204 of the Road Code. Consequently, the case was remanded for public hearing to discuss these substantive legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 204 c.d.s.; Art. 18, 22 L. 689/1981; When the Constitutional Court mandates a constitutionally oriented interpretation of appeal deadlines for road fines, the lack of an injunction order does not automatically preclude the formation of an enforceable title, requiring a full hearing to determine the applicability of such deadlines.

Parole chiave

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administrative fine appeal enforceable title formation road code deadlines Constitutional Court interpretation remand for public hearing guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione divieto di condurre

Disposizioni normative citate

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Art. 204 c.d.s.
380 del 2008 che ha invitato l'interprete ad un'interpretazione costituzionalmente orientata circa la possibilità di applicare i termini di cui all'art. 204 c.d.s. ; il ricorso, pertanto, deve essere discusso in pubblica udienza;
Art. 18, 22 L. 689/1981
Art. 218, comma 6 c.d.s.
Stefano Gismondi ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bologna che ha rigettato l'opposizione a sanzione amministrativa per violazione dell'art. 218, comma 6, c.d.s.
Ord. Corte Costituzionale n. 380/2008
art. 380-bis cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE: Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ord. n. 13676 del 2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA iikit 0.1. D (01)KIA sul ricorso 17091-2020 proposto da: GISMONDI STEFANO, rappresentato e difeso dall'avv.to VITTORIO MAZZA; - ricorrente - contro PREFETTURA BOLOGNA; - intimata - avverso la sentenza n. 2148/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata 1'08/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE:

1. Stefano Gismondi ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bologna che ha rigettato l'opposizione a sanzione amministrativa per violazione dell'art. 218, comma 6, c.d.s. (circolava R e. 2020 n. 17091 sez. S2 - ud. 16/06/2021 i 58-1(L) /1/‘ abusivamente alla guida del veicolo nonostante la sospensione della patente di guida).

2. La Prefettura di Bologna è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380- bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.

4. Non risultano presentate memorie. CONSIDERATO CHE: Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: Le censure mosse dal ricorrente con un unico motivo di ricorso sono infondate in applicazione del seguente principio di diritto: In tema di violazioni del codice della strada, quando non sia possibile il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ex art. 202 cod. strada, la mancata impugnazione del verbale non determina la formazione del titolo esecutivo, essendo impugnabile, in questa tipologia di sanzione, esclusivamente l'ordinanza ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile dagli artt. 18 e 22 legge n. 689 del 1981.

Ne consegue che l'emissione dell'ordinanza ingiunzione non è assoggettata ad alcun termine di decadenza trovando come unico limite temporale il termine di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione (Sez. 2, Ord. n. 13676 del 2019); il Collegio non condivide la proposta del Relatore in quanto è necessario tener conto dell'ordinanza della Corte Costituzionale n. 380 del 2008 che ha invitato l'interprete ad un'interpretazione costituzionalmente orientata circa la possibilità di applicare i termini di cui all'art. 204 c.d.s. ; il ricorso, pertanto, deve essere discusso in pubblica udienza;

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza. Ric. 2020 n. 17091 sez. S2 - ud. 16/06/2021 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 16 giugno 2021. IL PRESIDENTE Lorenzo Orilia vvino ' bEPOSITATA I GVICELIE RiA - 5 GEN 2022 IL CANCELLIERE IL