Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 173/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows delay compensation claim by increasing calculated amount to include accrued interest and monetary revaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 173/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation allowed the plaintiffs' appeal against a lower court's partial acceptance of a delay compensation claim. The plaintiffs argued that the compensation amount was insufficient because it failed to include accrued legal interest and monetary revaluation up to the date of the underlying judgment. The court agreed, ruling that the statutory limit for such compensation must be calculated based on the total value of rights, including these financial increments, rather than just the principal capital.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2 bis, 3° co., della legge n. 89/2001; il limite dell'indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio si determina sul valore della vicenda includendo interessi e rivalutazione monetaria maturati fino all'accertamento definitivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
irragionevole durata giudizio equa riparazione indennizzo ritardo rivalutazione monetaria legge Pinto contributo unificato cassazione rinvio indennità per lavoro ridotto retroattiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2 bis, 3° co., della legge n. 89/2001
Indi evidenziava che, ai fini di cui all'art. 2 bis, 3° co., della legge n. 89/2001, il valore dei diritti accertati nel giudizio "presupposto" doveva, ai sensi dell'art.
Art. 10, 2° co., cod. proc. civ.
89/2001, il valore dei diritti accertati nel giudizio "presupposto" doveva, ai sensi dell'art. 10, 2° co., cod.
Art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Art. 384, 1° co., cod. proc. civ.
civ., si attende, giusta il disposto dell'art. 384, 1° co., cod. proc. civ., all'enunciazione del principio di diritto - al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - nel modo che segue: ai fini di cui al 3° co.
Art. 10 d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione, sicché è inapplicabile l'art.
Art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione, sicché è inapplicabile l'art. 13, 1° co.
art. 10 cod. proc. civ
89/2001 e dell'art. 10 cod. proc. civ.
art. 360 cod. proc. civ
dell'art. 360 cod. proc. civ., si attende, giusta il disposto dell'art.
art. 10 d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione, sicché è inapplicabile l'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. (ord.) 19.3.2019, n. 7695
Cass. (ord.) 19.3.2019, n. 7695).
Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915
Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 6189 - 2021 R.G. proposto da: NAPOLI BARBARA MARIA - c.f. NPLBBR61L62L741Q - MANFREDI RITA - c.f. MNFRTI59B53L612T - elettivamente domiciliate, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Vallerano (VT), alla via Don Minzoni, n. 33, presso lo studio dell'avvocato Mara Manfredi che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato Ferdinando Emilio Abbate le rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTI contro MINISTERO della GIUSTIZIA - c.f. 80184430587 - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

CONTRORICORRENTE avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma deì 22.6/20.7.2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021 dal consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Roma depositato nell'ottobre 2019 Barbara Maria Napoli e Rita Manfredi si dolevano per l'irragionevole durata di un giudizio, in materia di lavoro, intrapreso dinanzi al Tribunale di Viterbo nel giugno/ottobre del 2004 e definito nell'aprile del 2018. Chiedevano ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con decreto del 2.1.2020 il consigliere designato ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento a Barbara Maria Napoli della somma di euro 830,57, oltre interessi dal 2.10.2019 al soddisfo, ed il pagamento a Rita Manfredi della somma di euro 1.003,24, oltre interessi dall'8.10.2019 al soddisfo.

3. Barbara Maria Napoli e Rita Manfredi proponevano opposizione. Resisteva il Ministero della Giustizia.

4. Con decreto dei 22.6/20.7.2020 la Corte di Roma accoglieva parzialmente l'opposizione e condannava il Ministero a pagare, a titolo di equo indennizzo, a Barbara Maria Napoli la somma di euro 857,51, oltre interessi dal 2.10.2019 al soddisfo, e a Rita Manfredi la somma di euro 1.026,44, oltre interessi dall' 8.10.2019 al soddisfo, nonché a pagare con distrazione le spese di lite. Premetteva la corte che la medesima Corte d'Appello di Roma, sezione lavoro, a definizione del giudizio "presupposto", aveva liquidato in favore di Barbara Maria Napoli la somma di euro 830,57, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31.12.2003 al soddisfo, ed in favore di Rita Manfredi la somma di euro 1.003,24, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31.12.2003 al soddisfo.

Indi evidenziava che, ai fini di cui all'art. 2 bis, 3° co., della legge n. 89/2001, il valore dei diritti accertati nel giudizio "presupposto" doveva, ai sensi dell'art. 10, 2° co., cod. proc. civ., determinarsi alla stregua, oltre che della sorte capitale, altresì degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturati sino al dì della proposizione delle opposizioni, poi riunite, alle ingiunzioni pronunciate nell'ambito dello stesso giudizio "presupposto", dì coincidente con il 7.10.2004 per Barbara Maria Napoli e con il 24.6.2004 per Rita Manfredi.

Evidenziava dunque che il valore complessivo dei diritti accertati nel giudizio "presupposto" si specificava, rispettivamente, in euro 857,51 ed in euro 1.026,44.

5. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso Barbara Maria Napoli e Rita Manfredi; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.

6. Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta fondatezza del motivo di ricorso.

7. Con l'unico motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 2 bis della legge n. 89/2001 e dell'art. 10 cod. proc. civ. Deducono che, ai fini della determinazione del valore dei diritti accertati nel giudizio "presupposto", ha errato la Corte di Roma a tener conto degli interessi e della rivalutazione monetaria maturati sino alla data del 7.10.2004 ed alla data del 24.6.2004, di proposizione delle opposizioni alle ingiunzioni, rispettivamente, da parte di Barbara Maria Napoli e di Rita Manfredi nel giudizio "presupposto", anziché sino alla data del 24.4.2018, di deposito della sentenza n. 1306/2018 con cui la Corte d'Appello di Roma, sezione lavoro, ha definito il medesimo giudizio "presupposto".Deducono che in tal guisa il valore dei diritti accertati nel giudizio "presupposto" si specifica nelle maggiori somme di euro 1.255,50, per Barbara Maria Napoli, e di euro 1.516,50, per Rita Manfredi.

8. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede, tanto più che il Ministero controricorrente non ha provveduto al deposito di memoria. Il motivo di ricorso è dunque fondato e da accogliere.

9. Questa Corte spiega che, in tema di equa riparazione, il limite quantitativo dell'indennizzo, previsto dall'art. 2 bis, 30 co., della legge n. 89 del 2001, va determinato sulla base del valore della vicenda oggetto del giudizio "presupposto", includendovi gli interessi liquidati nella pronuncia con cui tale giudizio sia stato definito, ma non le spese legali in esso sostenute che, pur gravando sulla parte perché funzionali all'esercizio dell'azione, non rientrano nell'oggetto della causa (cfr. Cass. (ord.) 19.3.2019, n. 7695).

10. Su tale scorta si accreditano le dedotte violazioni degli artt. 2 e 2 bis della legge n. 89/2001. Il quantum dei diritti accertati nel giudizio "presupposto" non è propriamente euro 830,57 ed euro 1.003,24. Il quantum è, viceversa, costituito dagli anzidetti importi con l'incremento degli interessi e della rivalutazione maturati sino a quando si è compiuto, con la sentenza n. 1306/2018 della Corte d'Appello di Roma, sezione lavoro, l'accertamento - poi definitivo - nel giudizio "presupposto" Tanto, segnatamente, ai fini della modalità operativa del limite di cui al 3° co. dell'art. 2 bis della legge "Pinto".Cosicché è da condividere l'assunto delle ricorrenti secondo cui l'art. 10 cod. proc. civ. non esplica alcuna valenza nel caso di specie.

11. In accoglimento del ricorso il decreto della Corte d'Appello di Roma dei 22.6/20.7.2020 va cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio. In dipendenza del buon esito del motivo di ricorso, accolto nel segno della previsione del n. 3 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ., si attende, giusta il disposto dell'art. 384, 1° co., cod. proc. civ., all'enunciazione del principio di diritto - al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - nel modo che segue: ai fini di cui al 3° co. dell'art. 2 bis della legge n. 89/2001 l'ammontare del diritto accertato nel giudizio "presupposto" si determina tenendo conto dell'importo capitale e, altresì, dell'incremento derivante dal computo degli interessi e della rivalutazione maturati sino a quando si compie l'accertamento - poi definitivo - nel giudizio "presupposto".

12. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione, sicché è inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. cit. (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto della Corte d'Appello di Roma dei 22.6/20.7.2020; rinvia alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione H della Corte Suprema di Cassazione, il 12 ottobre 2021. idente