Court allows delay compensation claim by including accrued interest and monetary appreciation in the base value calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation overturned an appellate decision regarding unreasonable delay compensation in a labor dispute. The appellant argued that the compensation base should include legal interest and monetary appreciation accrued up to the judgment date, while the Ministry of Justice resisted this calculation method. The court ruled in favor of the appellant, establishing that the base value for delay compensation must incorporate these financial increments to accurately reflect the total value of the right ascertained.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 bis, 3° co., della legge n. 89/2001; The base value for unreasonable delay compensation must include the principal amount plus accrued legal interest and monetary appreciation up to the final judgment, excluding legal costs.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso 5567 - 2021 R.G. proposto da: PANNUCCI FERNANDA - c.f. PNNFNN55P61M082X - elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Vallerano (VT), alla via Don Minzoni, n. 33, presso lo studio dell'avvocato Mara Manfredi che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato Ferdinando Emilio Abbate la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO della GIUSTIZIA - c.f. 80184430587 - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
CONTRORICORRENTE avverso il decreto n. 3500 - 10.2/9.7.2020 della Corte d'Appello di Roma, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021 dal consigliere dott. Luigi Abete, /6( 1 .ggg MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Roma depositato nel settembre 2019 Fernanda Pannucci si doleva per l'irragionevole durata di un giudizio, in materia di lavoro, intrapreso dinanzi al Tribunale di Viterbo nel settembre del 2004 e definito nell'aprile del 2018. Chiedeva ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo.
2. Con decreto del 19.11.2019 il consigliere designato ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento della somma di euro 570,22, oltre interessi dal 23.9.2019 e spese di lite.
3. Fernanda Pannucci proponeva opposizione. Resisteva il Ministero della Giustizia.
4. Con decreto n. 3500/2020 la Corte di Roma accoglieva parzialmente l'opposizione e condannava il Ministero a pagare all'opponente, a titolo di equo indennizzo, la somma di euro 594,45, oltre interessi legali dalla domanda, nonché a pagare con distrazione le spese di lite. Premetteva la corte che la medesima Corte d'Appello di Roma, sezione lavoro, a definizione del giudizio "presupposto", aveva liquidato in favore della ricorrente la somma di euro 570,22, "oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal 31/12/2003 fino all'effettivo saldo".
Indi evidenziava che, ai fini di cui all'art. 2 bis, 3° co., della legge n. 89/2001, il valore del diritto accertato nel giudizio "presupposto" doveva, ai sensi dell'art. 10, 2° co., cod. proc. civ., determinarsi alla stregua, oltre che della sorte capitale, altresì degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturati sino al dì - 3.11.2004 - della proposizione della domanda nell'ambito dello stesso giudizio "presupposto".Evidenziava dunque che il valore complessivo del diritto accertato nel giudizio "presupposto" si specificava in euro 594,45.
5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso Fernanda Pannucci; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
6. Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta fondatezza del motivo di ricorso.
7. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 2 bis della legge n. 89/2001 e dell'art. 10 cod. proc. civ. Deduce che, ai fini della determinazione del valore del diritto accertato nel giudizio "presupposto", ha errato la Corte di Roma a tener conto degli interessi e della rivalutazione monetaria maturati sino alla data del 3.11.2004, di proposizione dell'opposizione all'ingiunzione pronunciata nell'ambito del giudizio "presupposto", anziché sino alla data del 24.4.2018, di deposito della sentenza n. 1306/2018 con cui la Corte di Roma, sezione lavoro, ha definito il medesimo giudizio "presupposto". Deduce che in tal guisa il valore del diritto accertato nel giudizio "presupposto" si specifica nella maggior somma di euro 861,95.
8. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede, tanto più che il Ministero controricorrente non ha provveduto al deposito di memoria. Il motivo di ricorso è dunque fondato e da accogliere.9. Questa Corte spiega che, in tema di equa riparazione per la durata irragionevole del processo, il limite quantitativo dell'indennizzo, previsto dall'art. 2 bis, 3° co., della legge n. 89 del 2001, va determinato sulla base del valore della vicenda oggetto del giudizio "presupposto", includendovi gli interessi liquidati nella pronuncia con cui tale giudizio sia stato definito, ma non le spese legali in esso sostenute che, pur gravando sulla parte perché funzionali all'esercizio dell'azione, non rientrano nell'oggetto della causa (cfr. Cass. (ord.) 19.3.2019, n. 7695).
10. Su tale scorta si accreditano le dedotte violazioni degli artt. 2 e 2 bis della legge n. 89/2001. Il quantum del diritto accertato nel giudizio "presupposto" non è propriamente euro 570,22. Il quantum è, viceversa, costituito dall'anzidetto importo con l'incremento degli interessi e della rivalutazione maturati sino a quando si è compiuto, con la sentenza n. 1306/2018 della Corte d'Appello di Roma, sezione lavoro, l'accertamento - poi definitivo - nel giudizio "presupposto". Tanto, segnatamente, ai fini della modalità operativa del limite di cui al 3° co. dell'art. 2 bis della legge "Pinto". Cosicché è da condividere l'assunto della ricorrente secondo cui l'art. 10 cod. proc. civ. non esplica alcuna valenza nel caso di specie.
11. In accoglimento del ricorso il decreto della Corte di Appello di Roma n. 3500/2020 va cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione. In dipendenza del buon esito del motivo di ricorso, accolto nel segno della previsione del n. 3 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., si attende, giusta il disposto dell'art. 384, 10 co., cod. proc. civ., all'enunciazione del principio di diritto - al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - nel modo che segue: ai fini di cui al 30 co. dell'art. 2 bis della legge n. 89/2001 l'ammontare del diritto accertato nel giudizio "presupposto" si determina tenendo conto dell'importo capitale e, altresì, dell'incremento derivante dal computo degli interessi e della rivalutazione maturati sino a quando si compie l'accertamento - poi definitivo - nel giudizio "presupposto". In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
12. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001, sicché è inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. cit. (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto della Corte di Appello di Roma n. 3500/2020; rinvia alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione H della Corte Suprema di Cassazione,