Italian Court dismisses appeal on contract agency proof, rejecting evidence sufficiency claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that evidence of the agency contract was insufficient. The appellant argued that proof should be derived from the synergy of multiple factors, but the court affirmed that the trial judge's evaluation of witness testimony was not subject to revision by the appellate court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2230, 2727, 2729 c.c.; The Court of Cassation cannot revise the trial judge's assessment of evidence sufficiency regarding the existence of a contract, which remains within the exclusive domain of the court of first instance.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30142-2020 proposto da: avv. RUBINETTI LORENZO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro CASELLA SALVATORE, CAVUOTI MARIA ANTONIETTA, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato PASQUALE CIOLA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 644/2020 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 29/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE L'avvocato Lorenzo Rubinetti ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 644/2020, che ha accolto l'appello proposto da Salvatore Casella e Maria Antonietta Cavuoti e ha revocato il decreto ingiuntivo pronunciato in favore del ricorrente. Salvatore Casella e Maria Antonietta Cavuoti resistono con controricorso, con il quale chiedono di dichiarare la manifesta inammissibilità del ricorso e di condannare il ricorrente per responsabilità ex art. 96 c.p.c. Memoria è stata depositata dai controricorrenti.
CONSIDERATO CHE I. Il ricorso denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 2230, 2727 e 2729 c.c.: la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ritenuta insufficiente dal Tribunale, doveva invece essere ricavata "dalla sinergica integrazione" di "concomitanti considerazioni", ossia la "bilateralità del negozio giuridico di compravendita", "l'intervenuta stipulazione del contratto di compravendita", la "sintonia delle parti" e "le risultanze dell'inchiesta orale". Il ricorso è inammissibile. Viene infatti contestata la valutazione di insufficienza della prova di conferimento dell'incarico professionale, valutazione che spettava al giudice di merito e che questi ha sufficientemente motivato (v. in particolare l'esame delle dichiarazioni della testimone Cialdella, pp. 5 e 6 della sentenza impugnata), e che è pertanto incensurabile da parte di questa Corte di legittimità.
Ric. 2020 n. 30142 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -2- II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. I controricorrenti hanno proposto domanda di responsabilità aggravata ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c. Il Collegio ritiene di non accogliere la domanda, non ricorrendo nel caso in esame i requisiti della mala fede o colpa grave. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti, che liquida in euro 2.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 30 settembre 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERI