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Ordinanza — n. 165/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal against appellate court's cost compensation in delay compensation proceedings. Guzzo v. Ministry of Justice, 2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 165/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Italy allowed Stefano Guzzo's appeal against the Appellate Court of Perugia's decision to compensate litigation costs. Guzzo argued that the lower court improperly offset his opposition costs against the principal award without first verifying the precise value of the claim, including accrued interest. The Court agreed, ruling that the trial judge should have ordered proof of the interest calculation during the monitoring phase to accurately determine the claim's value before awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 92 c.p.c.; Art. 3, 40 co. ult. l. 89/2001: In proceedings for equitable compensation for delay, the appellate court must verify the precise value of the right before compensating costs, and failure to order proof of interest calculations justifies cost compensation.

Parole chiave

Generato dall'IA
equitable compensation proceedings litigation cost compensation value of the claim interest calculation proof appellate court error monitoring phase procedure delay compensation law spese di procedura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 92 c.p.c.
Con l'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 92 cod.
Art. 3, 40 co. ult. l. 89/2001
Il relatore ha formulato ex art. 375, n.
Art. 10 d.p.r. n. 115/2002
A prescindere dall'accoglimento del ricorso, ai sensi dell'art. 10 d.p.r. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n.
Art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002
89/2001, sicché è inapplicabile l'art. 13, 1° co.
art. 92 cod. proc. civ
Con l'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ.
art. 10 d.p.r. n. 115/2002
A prescindere dall'accoglimento del ricorso, ai sensi dell'art. 10 d.p.r. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915
Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 2950 - 2021 R.G. proposto da: GUZZO STEFANO - c.f. GZZSFN46L20F200K - elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ugo de Carolis, n. 101, presso lo studio dell'avvocato Ferdinando Emilio Abbate e dell'avvocato Marco Alunni che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO della GIUSTIZIA - c.f. 80184430587 - in persona del Ministro pro tempore. INTIMATO avverso il decreto n. 224 - 13.2/16.7.2020 della Corte d'Appello di Perugia, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021 dal consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Perugia depositato in data 10.7.2019 Stefano Guzzo si doleva per l'irragionevole durata di un giudizio, parimenti di equa riparazione, intrapreso nel giugno del 2012 e definito nel febbraio del 2019. Chiedeva ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con decreto del 24.10.2019 la Corte di Perugia ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento di euro 1.500,00, oltre interessi e spese.

3. Stefano Guzzo proponeva opposizione. Deduceva che, ai fini di cui all'art. 2 bis, 3° co., della legge n. 89/2001 ("la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice"), occorreva tener conto non solo della sorte capitale liquidata nel giudizio "presupposto" - euro 1.500,00 - ma pur degli interessi legali maturati durante il corso del giudizio "presupposto". Resisteva il Ministero della Giustizia 4. Con decreto n. 224/2020 la Corte di Perugia accoglieva l'opposizione, condannava il Ministero a pagare all'opponente la maggior somma di euro 1.580,11 e compensava integralmente le spese della fase di opposizione. A fondamento della compensazione delle spese la corte evidenziava che soltanto in fase di opposizione il ricorrente aveva allegato il conteggio degli interessi, conteggio che, viceversa, ben avrebbe potuto produrre sin dalla fase monitoria.

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso Stefano Guzzo; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.6. Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta fondatezza del motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

7. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. Deduce che del tutto ingiustificatamente la corte d'appello ha compensato le spese della fase di opposizione; che l'allegazione di un analitico conteggio degli interessi non era per nulla necessaria.

8. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede, tanto più che il Ministero è rimasto intimato. Il motivo di ricorso è dunque fondato e da accogliere.

9. E' sufficiente evidenziare che, ai sensi dell'art. 3, 4 0 co., ultima parte, della legge n. 89/2001, "si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura civile". Cosicché il consigliere designato, "se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova". Ebbene, di siffatto potere/dovere ben avrebbe potuto e dovuto avvalersi il consigliere designato, onde acquisire, in fase monitoria, il conteggio analitico degli interessi ai fini della puntuale determinazione dell'effettivo valore del diritto accertato nel corso del giudizio "presupposto".

In questi termini non si giustificano i rilievi sulla cui scorta la corte distrettuale ha inteso compensare le spese del giudizio di opposizione, viepiù che, così come evidenzia il ricorrente, gli interessi sono "pacificamente stabiliti e predeterminati per legge" (così ricorso, pag. 5).4 10. In accoglimento del ricorso il decreto della Corte di Appello di Perugia n. 224/2020 va, nei limiti dell'addotta censura, cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

11. A prescindere dall'accoglimento del ricorso, ai sensi dell'art. 10 d.p.r. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001, sicché è inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. cit. (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa, nei limiti della censura di cui all'esperito motivo di ricorso, il decreto della Corte di Appello di Perugia n. 224 dei 13.2/16.7.2020; rinvia alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione H della Corte Suprema di