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Ordinanza — n. 164/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against appeal court decision regarding lawyer fees for the investigative phase in a length-of-proceedings case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 164/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation partially allowed Giovanni Ferrante's appeal against the Perugia Court of Appeal's 2020 decree regarding length-of-proceedings damages. Ferrante argued the lower court failed to award fees for the investigative phase, while the Ministry of Justice did not defend the decision. The court ruled that the investigative phase is unavoidable and fees must be awarded, thereby quashing the lower court's specific refusal.

Regesto Legislator

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Art. 91 cod. civ.; d.m. n. 55/2014: The court must award compensation for the investigative phase in length-of-proceedings cases as it is an ineludible stage, even if the investigation was deemed unnecessary based on prior judicial acts.

Parole chiave

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length of proceedings investigative phase lawyer fees equitable compensation Cassation appeal risarcimento per errore giudiziario indennizzo pecuniario indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 91 cod. civ.
Con l'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 91 cod. civ., dell'art.
d.m. n. 37/2018
55/2014 e del d.m. n. 37/2018.
Art. 4, 50 co., lett. c), del d.m. n. 55 del 2014
Ai sensi dell'art. 4, 5° co., lett.
Art. 10 d.p.r. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 10 d.p.r. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione, sicché è inapplicabile l'art.
Art. 13, 10 co. quater, d.p.r. n. 115/2002
115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione, sicché è inapplicabile l'art. 13, 10 co.
art. 91 cod. civ
Con l'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 91 cod. civ., dell'art.
art. 10 d.p.r. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 10 d.p.r. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione, sicché è inapplicabile l'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. (ord.) 27.8.2019, n. 21743
Ed invero questa Corte non solo spiega che "va, comunque, riconosciuto il compenso per la fase di istruttoria/trattazione, atteso che la fase di trattazione della causa è in ogni caso ineludibile" (così in motivazione Cass. (ord.) 27.8.2019, n. 21743; cfr.
Cass. (ord.) 3.12.2019, n. 31559
altresì Cass. (ord.) 3.12.2019, n. 31559, Cass.
Cass. (ord.) 31.12.2019, n. 31558
31559, Cass. (ord.) 31.12.2019, n. 31558, Cass.
Cass. (ord.) 3.12.2019, n. 31557
31558, Cass. (ord.) 3.12.2019, n. 31557, ove in motivazione si legge analogamente: "deve essere riconosciuto il compenso per la fase di istruttoria e trattazione, in ogni caso non eludibile').
Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 20993
Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 20993).
Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915
Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 2947 - 2021 R.G. proposto da: FERRANTE GIOVANNI - c.f. FRRGNN50B26H184B - elettivamente domiciliato in Roma, alla via Golametto, n. 4, presso lo studio dell'avvocato Ferdinando Emilio Abbate che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO della GIUSTIZIA - c.f. 80184430587 - in persona del Ministro pro tempore. INTIMATO avverso il decreto della Corte d'Appello di Perugia dei 10.2/24.7.2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021 dal consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Roma depositato nel marzo del 2010 Giovanni Ferrante si doleva per l'irragionevole durata di un giudizio, parimenti di equa riparazione, intrapreso dinanzi alla Corte d'Appello di Roma nell'aprile del 2004 e definito nel settembre del 2009. Chiedeva che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondergli un equo indennizzo.

2. Con decreto n. 290/2018 la Corte d'Appello di Perugia - dinanzi alla quale il giudizio era stato riassunto a seguito della declaratoria di incompetenza della Corte d'Appello di Roma - accoglieva la domanda e condannava il Ministero a pagare al ricorrente, a titolo di equo indennizzo, la somma di euro 1.291,00, oltre interessi; condannava altresì il Ministero al pagamento, con distrazione, di euro 405,00 per compensi e di euro 8,00 per spese, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.

3. Con ordinanza n. 23806/2019 questa Corte di legittimità, in accoglimento del motivo di ricorso con cui era stata addotta la violazione dei "minimi" tariffari, cassava il decreto n. 290/2018 della Corte d'Appello di Perugia.

4. Riassunto il giudizio, con decreto dei 10.2/24.7.2020 la Corte d'Appello di Perugia condannava il Ministero al pagamento, con distrazione, di euro 8,00 per spese e di euro 915,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., con riferimento all'originario giudizio di merito; condannava il Ministero al pagamento, con distrazione, di euro 27,00 per spese e di euro 895,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., con riferimento al giudizio di legittimità; condannava il Ministero al pagamento, con distrazione, di euro 27,00 per spese e di euro 915,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., con riferimento al giudizio di rinvio.5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso Giovanni Ferrante; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

6. Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta infondatezza del motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

7. Il ricorrente ha depositato memoria.

8. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 91 cod. civ., dell'art. 2233, 2° co., cod. civ., del d.m. n. 55/2014 e del d.m. n. 37/2018. Deduce che ha errato la Corte di Perugia allorché, con riferimento all'originario giudizio di merito e con riferimento al giudizio di rinvio, non ha fatto luogo alla liquidazione del compenso per la "fase istruttoria e di trattazione".

9. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.

10. Ai sensi dell'art. 4, 5° co., lett. c), del d.m. n. 55/2014, si intende per "fase istruttoria" anche "l'esame degli scritti o documenti delle altre parti".

11. Su tale scorta compete senz'altro al ricorrente il compenso per la fase istruttoria. Ed invero questa Corte non solo spiega che "va, comunque, riconosciuto il compenso per la fase di istruttoria/trattazione, atteso che la fase di trattazione della causa è in ogni caso ineludibile" (così in motivazione Cass. (ord.) 27.8.2019, n. 21743; cfr. altresì Cass. (ord.) 3.12.2019, n. 31559, Cass. (ord.) 31.12.2019, n. 31558, Cass. (ord.) 3.12.2019, n. 31557, ove in motivazione si legge analogamente: "deve essere riconosciuto il compenso per la fase di istruttoria e trattazione, in ogni caso non eludibile').

Ma spiega altresì che, in materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, 50 co., lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa, tra i quali, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve annoverarsi il medesimo decreto opposto (cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 20993).

12. Ebbene, alla luce segnatamente di tal ultima indicazione giurisprudenziale, deve reputarsi che, sia nel giudizio definito con il decreto n. 290/2018 sia nel giudizio definito con il decreto in questa sede impugnato, vi è stata, inevitabilmente, disamina da parte del ricorrente, quanto meno, dei provvedimenti giudiziali prefiguranti la non necessità di far luogo all'istruzione. Tanto, ben vero, a prescindere dal rilievo del ricorrente (cfr. ricorso, pagg. 4 - 5) secondo cui il Ministero della Giustizia si è costituito, oltre che nella fase (di rinvio) definita con il decreto in questa sede impugnato, pur nella fase definita con il decreto n. 290/2018. Il che ha postulato l'esame degli scritti difensivi del Ministero.

13. In accoglimento del ricorso il decreto dei 10.2/24.7.2020 della Corte d'Appello di Perugia va, nei limiti dell'addotta censura, cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.14. Ai sensi dell'art. 10 d.p.r. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione, sicché è inapplicabile l'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. cit. (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa, nei limiti della censura di cui all'esperito motivo di ricorso, il decreto dei 10.2/24.7.2020 della Corte d'Appello di Perugia; rinvia alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione della Corte Suprema di C