Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 88/2022 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court remands case regarding insurance beneficiary rights and power of attorney validity under Italian Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 88/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court remanded the case to a new hearing after finding the lower courts failed to properly address the identity of beneficiaries versus heirs. The appellants argued that their power of attorney explicitly authorized the lawyer to collect insurance proceeds, while the insurance company contested this based on the personal nature of the right under Article 1920 of the Civil Code. The Court determined that the lower courts omitted crucial reasoning regarding the substantive identity of the beneficiaries and the specific scope of the attorney's powers, necessitating a fresh examination of these legal issues.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1188 c.c.; Art. 1920 c.c.: The Court must explicitly verify the substantive identity between heirs and policy beneficiaries and assess whether the power of attorney sufficiently covers the specific act of collecting insurance indemnities, as these rights may be personal and distinct from hereditary succession.

Parole chiave

Generato dall'IA
insurance policy beneficiaries power of attorney validity heirs versus beneficiaries personal rights succession decreto ingiuntivo revocation civil code article 1920 remand to new hearing assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1188 c.c.
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 1188 c.c. per aver la Corte di Appello, omesso di rilevare l'identità sostanziale tra eredi e beneficiari, come tali creditori legittimati a disporre dell'indennità secondo la loro volontà.
Art. 1920 c.c.
Padovani a legittimare la riscossione delle somme relative alla polizza assicurativa, trattandosi dell'esercizio di un diritto personale degli Arrigoni ex art. 1920 c.c. e non di diritto ereditario derivate dalla successione di Leonardo Arrigoni.
art. 1920 c.c
Padovani a legittimare la riscossione delle somme relative alla polizza assicurativa, trattandosi dell'esercizio di un diritto personale degli Arrigoni ex art. 1920 c.c.
art. 1188 c.c
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 1188 c.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA 0.---GIA:WC,C)73 sul ricorso 23249-2020 proposto da: ARRIGONI PAOLA, ARRIGONI CLAUDIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell'avvocato AURELIO PADOVANI, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato VI I l'ORTO NUZZACI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIULIO CIOFINI; controricorrente - avverso la sentenza n. 3873/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA. Ric. 2020 n. 23249 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -2- Rilevato che:

1. Edoardo, Paola e Claudio Arrigoni, quali eredi legittimi di Leonardo Arrigoni e beneficiari della Polizza Vita Fondiaria n. 1519496 sottoscritta dal loro dante causa, domandarono al Tribunale di Roma l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della Fondiaria Assicurazioni S.p.A al fine di ottenere il pagamento delle indennità della suddetta polizza. In particolare esposero che Leonardo Arrigoni, era contraente della polizza fondiaria n. 1519496 e che, alla sua morte, gli eredi incaricarono l'avv. Padovani, con apposita ampia procura a compiere tutte le operazioni connesse alla successione del loro congiunto; che, con successiva disposizione integrativa, avevano compreso tra tali attività anche quella di incassare l'indennità rinveniente dalla Polizza Vita Fondiaria; che ciononostante la compagnia rifiutò di liquidare le somme in favore del procuratore ritenendolo sfornito di titolo idoneo.

La Fondiaria Assicurazioni propose opposizione eccependo l'inidoneità dei titoli in possesso del procuratore a legittimare il corretto adempimento della compagnia nei confronti dei beneficiari e, alla prima udienza, offrì l'importo dovuto con tre assegni intestati ai singoli beneficiari chiedendone la relativa accettazione. Il Tribunale di Roma, rilevato l'avvenuto pagamento, revocò il decreto ingiuntivo precedentemente emesso dando atto della cessazione della materia del contendere e condannando gli Arrigoni al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa, stante la loro soccombenza nel giudizio di opposizione.

Avverso tale decisione Arrigoni Edoardo, Aggriconi Paola ed Arrigoni Claudio proposero appello lamentando l'erroneità della decisione per aver revocato il decreto ingiuntivo e per aver ritenuto fondata l'opposizione condannandoli al pagamento delle spese di lite.2. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 3873/2020 del 30 luglio 2020, ha rigettato l'appello proposto dagli Arrigoni, confermando integralmente la pronuncia del giudice di primo grado. La Corte d'Appello ha ritenuto corretta la revoca del decreto ingiuntivo emesso in danno della Fondiaria Assicurazioni, sia perché di importo non conforme a quanto dovuto, sia per l'integrale pagamento della somma dovuta da parte della compagnia assicurativa.

Quanto al giudizio di opposizione, la Corte d'Appello ha ritenuto condivisibili le conclusioni del giudice di primo grado circa l'inidoneità delle procure in possesso dall'avv. Padovani a legittimare la riscossione delle somme relative alla polizza assicurativa, trattandosi dell'esercizio di un diritto personale degli Arrigoni ex art. 1920 c.c. e non di diritto ereditario derivate dalla successione di Leonardo Arrigoni.

3. Avverso tale pronuncia Aggriconi Paola ed Arrigoni Claudio propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso Unipolsai Ass.ni. Ha depositato memoria. Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 1188 c.c. per aver la Corte di Appello, omesso di rilevare l'identità sostanziale tra eredi e beneficiari, come tali creditori legittimati a disporre dell'indennità secondo la loro volontà. Il giudice, inoltre, avrebbe omesso di considerare adeguatamente la circostanza che gli Arrigoni avevano espressamente manifestato la loro volontà di estendere i poteri del difensore, indicando il numero della polizza nella procura. 4.1 Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano che la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere inidonea all'incasso la procura a margine dell'ingiunzione la quale, al contrario, dimostrava l'effettiva volontà delle parti di autorizzare il legale anche all'incasso specifico dell'indennità.

5. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Con ordinanza n. 9358/2021 è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla nullità della procura.

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di C