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Ordinanza — n. 78/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to cite relevant case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 78/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Sergio Fuschini inadmissible for failing to meet procedural requirements. Although the appellant cited Article 5 of Law No. 878/1970 regarding negotiable instruments and litigation costs, the court found the arguments too generic and lacking specific factual relevance. Consequently, the first ground was rejected for seeking a factual review rather than a legal violation, while the second was dismissed for not targeting a specific legal error.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 6 legge 878/1970; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely complains of the application of a statute without specifying the relevant case law or if it requests a factual review disguised as a legal violation.

Parole chiave

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inadmissibility appeal Law 878 1970 negotiable instruments litigation costs factual review specific legal grounds Cassation procedure compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 6 della legge n. 878 del 1970
Il primo motivo pone censura di violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, della legge n.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
3 dell'art. 360, comma 1, cod.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
comma 1 bis dello stesso art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20737-2020 proposto da: FUSCHINI SERGIO, quale titolare dell'impresa individuale FUSCHINI COSTRUZIONI, domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, alla piazza Cavour, in Roma, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Pescatore; - ricorrente - contro RIME. SUD DI VENEZIANO FRANCESCO & C. S.N.C.; - intimato - avverso la sentenza n. 1304/2020 della CORTE d'APPELLO di i L-f CL NAPOLI, depositata 03/03V2020; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021, dal Consigliere relatore Dott.

Cristiano Valle, osserva quanto segue. Sergio Fuschini quale titolare dell'impresa individuale Fuschini Costruzioni propose opposizione a precetto di pagamento notificatole da parte della RIME Sud di Veneziano Francesco & C. S.n.c. L'opposizione venne parzialmente accolta in primo grado, con rideterminazione della somma da pagare da parte della impresa Fuschini. La RI.ME. Sud di Veneziano Francesco & C., in liquidazione, propose impugnazione. L'opposizione è stata rigettata integralmente in appello dalla Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza, n. 1304 del 03/03/2020, della Corte territoriale, ricorre con atto affidato a due motivi di ricorso la Fuschini Costruzioni. La RI.ME. Sud di Veneziano Francesco & C., in liquidazione, è rimasta intimata. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore, di manifesta inammissibilità, è stata ritualmente comunicata. Il ricorrente Sergio Fuschini ha depositato memoria in via telematica. Il primo motivo pone censura di violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, della legge n. 878 del 1970, con riferimento alle tre cambiali asseritamente rinegoziate e sostituite con altre tre e un assegno e un importo in contanti.

Ric. 2020 n. 20737 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- Il secondo motivo pone censura di violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, della legge n. 878 del 1970 in merito alla compensazione delle spese di primo grado e la compensazione di quelle di secondo grado. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi del ricorso contengono un riferimento alla legge n. 878 del 1970 ma null'altro specificano circa la rilevanza in causa di detto testo normativo. Il primo motivo è per violazione del n. 3 dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., ma, sotto la forma della violazione di legge chiede, in realtà, un riesame complessivo delle risultanze di causa, in quanto basato sull'inerenza al giudizio di fatto (lo stesso ricorrente a pag. 8 si duole della cattiva «ricostruzione del fatto»).

Il primo mezzo è, per ciò solo, inammissibile. Il secondo motivo — pure esso contenente un riferimento alla legge n. 878 del 1970, che rimane oscuro — si incentra sulla compensazione delle spese di lite sia in primo grado che in appello, ed è pure esso inammissibile, in quanto non-motivo, poiché non ha ad oggetto una specifica censura ma lamenta genericamente la compensazione delle spese operata dai giudici di merito. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, non avendo la controparte spiegato alcuna attività difensiva.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2020 n. 20737 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -3-

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 30 novembre 2020. Il pres ente Enric oditti DEPOSITA