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Ordinanza — n. 77/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of proof of heir status and irrelevance of other grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 77/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to prove his status as the sole heir of the deceased pharmacist. While the appellant argued violations of civil and procedural codes regarding debt satisfaction and litigation costs, the Court found these arguments irrelevant or unsupported by evidence. The decision rests on the strict requirement that a successor must both allege and prove their legal standing to succeed in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: A party appealing as a successor must not only allege but also prove their legal standing to succeed in the position of the original party, otherwise the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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heir status proof cassation admissibility successor standing litigation costs public debt execution legal standing requirement inadmissible appeal responsabilità per debiti ereditari

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
30-11-2021 -2- Il quarto, e ultimo, mezzo pone censura di omesso esame di fatto decisivo in relazione all'art. 132, comma 1, n.
art. 91 cod. proc. civ
Il terzo motivo pone censura di omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 91 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24050 del 26/09/2019
Cass. n. 23084 del 16/11/2005
Il secondo motivo è infondato alla stregua della oramai stabile giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23084 del 16/11/2005 Rv.
Cass. n. 11329 del 26/04/2019
Il terzo motivo è inammissibile perché, avendo il giudice dell'impugnazione ritenuto provato l'adempimento, ha provveduto sulle spese coerentemente a tale conclusione, mentre la compensazione resta riservata alla sua discrezionalità (Cass. n. 11329 del 26/04/2019 Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20048-2020 proposto da: LACCOTO GIUSEPPE, in qualità di erede della dott.ssa De Pietro Maria, elettivamente domiciliato in Roma, al viale Parioli n. 63 int. 6, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI FOTI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO STARVAGGI; - ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di MESSINA; - intimata - avverso la sentenza n. 232/2019 della CORTE d'APPELLO di MESSINA, depositata il 27/03/2019; 40t;° udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021, dal Consigliere relatore Dott.

Cristiano Valle, osserva quanto segue. È impugnata con cinque motivi di ricorso la sentenza, n. 232 del 27/03/2019, della Corte di Appello di Messina che in controversia tra la farmacista Maria De Pietro e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha dichiarato cessata la materia del contendere in causa in cui era stata soltanto parzialmente accolta, in primo grado, l'opposizione dell'Azienda Sanitaria al decreto ingiuntivo ottenuto dalla dr.ssa Maria De Pietro, nella qualità di titolare di farmacia convenzionata. La Azienda Sanitaria provinciale è rimasta intimata.

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore, di manifesta inammissibilità, è stata ritualmente comunicata. Il ricorrente Giuseppe Laccoto ha depositato memoria in via telematica. I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale. Il primo motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1193, 1195 e 2697 cod. civ. e 111 Costituzione. IL second mezzo pone censura di motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., degli artt.1188 e 1189 cod. civ. e 111 Costituzione.

Il terzo motivo pone censura di omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 91 cod. proc. civ. in punto di regolazione delle spese di lite. Ric. 2020 n. 20048 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- Il quarto, e ultimo, mezzo pone censura di omesso esame di fatto decisivo in relazione all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorso è inammissibile, per mancata dimostrazione della qualità di erede, in quanto Giuseppe Laccoto ha soltanto dichiarato di essere erede della defunta Maria De Pietro, ma non ha in alcun modo comprovato la sussistenza effettiva della detta qualità, e peraltro di essere erede unico.

In materia deve richiamarsi l'orientamento di questa Corte, al quale il Collegio presta adesione e intende dare continuità, secondo il quale il soggetto che proponga ricorso per cassazione in qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado del giudizio, deve non soltanto allegare la propria «legitimatio ad CaliSaM» per essere subentrato nella medesima posizione del dante causa, ma deve altresì fornirne la prova, la cui mancanza, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio, ed ha per conseguenza la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso (Cass. n. 24050 del 26/09/2019 Rv. 655307 - 01).

È appena il caso di aggiungere, ai fini di completezza motivazionale, che: il primo motivo è inammissibile in quanto rispetto al rilievo di mancata contestazione della differenza fra credito ingiunto e quello ritenuto a saldo dalla Azienda Sanitaria Provinciale si oppongono le non pertinenti contestazioni relative al diverso aspetto dell'adempimento (peraltro, da considerare tardive quelle in comparsa conclusionale), per il resto incentrandosi il motivo sul giudizio di fatto. Il secondo motivo è infondato alla stregua della oramai stabile giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23084 del 16/11/2005 Rv. 585557 - 01) che ha affermato che «In tema di esecuzione forzata nei confronti della P.A., la comunicazione dell'ente locale con cui viene portata a Ric. 2020 n. 20048 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -3- r/f4.104st ,' 001* 0.9413`. 6 conoscenza del creditore l'avvenuta emissione del mandato di pagamento, ancorché sen.za trasmettere copia del mandato, esclude che il creditore possa fare ricorso all'a.zione esecutiva e intimare il precetto, atteso che i pagamenti dell'ente locale vengono eseguiti attraverso il tesoriere e nella sede di questo, sicché non v'è luogo per l'attuazione coattiva del diritto allorquando il debitore abbia già proceduto alla liquidazione della .spesa, alla emissione e trasmissione del mandato al tesoriere, così facendo quanto dovuto per adempiere, mentre è il creditore a dover a questo punto collaborare per ricevere il pagamento».

Il terzo motivo è inammissibile perché, avendo il giudice dell'impugnazione ritenuto provato l'adempimento, ha provveduto sulle spese coerentemente a tale conclusione, mentre la compensazione resta riservata alla sua discrezionalità (Cass. n. 11329 del 26/04/2019 Rv. 653610 - 01). Il quarto, e ultimo, motivo è inammissibile perché denuncia la motivazione apparente, ma in realtà confuta il giudizio di fatto. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, non avendo la controparte spiegato alcuna attività difensiva.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Ric. 2020 n. 20048 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -4- quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 30 nov_embre 2020. Il p ep Iente En