Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 75/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to procedural delays and improper appeal methods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 75/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Fratelli Moro SRL and Elisabetta Merloni inadmissible. The court found that Merloni's appeal was untimely, filed well beyond the statutory thirty-day limit, and improperly converted into a jurisdiction regulation request instead of a standard appeal. Consequently, the court confirmed the lower court's finding of arbitration clause validity and ordered full cost compensation between the parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 47, co. 2; Art. 371 cod. proc. civ.; Art. 42 cod. proc. civ.: Appeals for jurisdiction regulation must be filed within thirty days of notification; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
jurisdiction regulation arbitration clause procedural delay inadmissible appeal cost compensation compromettibilità committente negli appalti pubblici arbitrato commerciale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47, co. 2 cod. proc. civ.
b) il ricorso, convertito in istanza di regolamento di competenza, è tardivo, poiché risulta essere stato avviato alla notifica (ma anche notificato) 1'11/3/2021, nel mentre la sentenza è stata comunicata 1'11/9/2020, quindi, ben al di là del termine di trenta giorni stabilito dall'art. 47, co.
Art. 371 cod. proc. civ.
9268, 07/05/2015, ex multis); peraltro, a tutto concedere, la Merloni (come osserva puntualmente il P.G.) non ha rispettato neppure il termine di quaranta giorni dalla notifica (10/10/2020) del ricorso principale, imposto dall'art. 371 cod. proc. civ. per il ricorso incidentale;
Art. 42 cod. proc. civ.
civ.)-, devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario di cui all'art. 42 cod. proc. civ., che configura il regolamento di competenza come unico mezzo di impugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione (Sez.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
art. 91 cod. proc. civ
112 e dell'art. 91 cod. proc. civ., per non essersi la Corte territoriale pronunziata sulla domanda di rimborso delle spese della consulenza tecnica di parte; violazione e falsa applicazione dell'art.
art. 132 cod. proc. civ
e dell'art. 132 cod. proc. civ., omesso esame di fatti controversi e decisivi, in relazione all'art.
art. 1362 cod. civ
Moro: la circostanza che la Camera di commercio di Treviso non sia dotata di un regolamento arbitrale non giustifica l'obliterazione del contenuto letterale della disposizione negoziale (art. 1362 cod.
art. 1367 cod. civ
civ.), con il quale le parti hanno inteso demandare all'ente la risoluzione della controversia, risoluzione che, all'evidenza, onera l'ente di far luogo alla nomina degli arbitri; l'opposta soluzione priverebbe irragionevolmente di significato la disposizione (art. 1367 cod.
art. 46 cod. proc. civ
civ.; analogamente va detto a riguardo delle censure riguardanti il capo del regolamento delle spese di lite, poiché le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, di primo o di secondo grado- ad eccezione delle sentenze del giudice di pace (art. 46 cod.
art. 42 cod. proc. civ
civ.)-, devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario di cui all'art. 42 cod. proc. civ., che configura il regolamento di competenza come unico mezzo di impugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 9268, 07/05/2015
Sez. 6 n. 13636/2020
13, se dovuto (quanto all'applicabilità al regolamento di competenza, cfr., da ultimo Sez. 6 n. 13636/2020);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 26205-2020 proposto da: FRATELLI MORO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO n. 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTA CACCO; - ricorrente - contro MERLONI ELISABE FIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell'avvocato MARCO MERLINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FLAVIO TIBALDO; - controticarrente - contro MERLONI ELISABE I 1A, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell'avvocato MARCO MERLINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FLAVIO TIBALDO; - ricorrente successiva - contro FRATELLI MORO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO n. 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTA CACCO; - controricorrente alla ricorrente successiva - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2296/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE GRASSO; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALESSANDRO PEPE che chiede che la Corte di Cassazione respinga il ricorso di F.11i Moro s.r.l. e dichiari inammissibile quello di Elisabetta Merloni; ritenuto che il Tribunale di Treviso, revocato il decreto con il quale era stato ingiunto a Elisabetta Merloni il pagamento della somma di € 63.036,46 in favore della F.11i Moro s.n.c. di Moro geom. Massimo e rag. Gianluca C., quale saldo del corrispettivo di un contratto d'appalto, condannò l'opponente a corrispondere all'opposta l'ammontare di € 42.646, 86; e che la Corte d'appello di Venezia, alla quale si era rivolta con appello principale la Merloni e con appello incidentale la F.11i Moro, sul presupposto della sussistenza di clausola Ric. 2020 n. 26205 sez.

M2 - ud. 12-10-2021 -2- arbitrale, accolta l'impugnazione principale, revocato nuovamente il decreto ingiuntivo, dichiarò la propria incompetenza in favore di quella arbitrale; ritenuto che avverso la statuizione di cui sopra la F.11i Moro s.r.l. (così ora trasformata l'originaria s.n.c.) propone istanza di regolamento di competenza, notificata il 10 ottobre 2020; che ulteriore ricorso, notificato 1'11 marzo 2021, viene proposto da Elisabetta Merloni, avversato da controricorso della F.11i Moro; che, infine, Elisabetta Merloni ha depositato memoria «con richiesta di rimessione alle Sezioni Unite»; ritenuto che la Fili Moro, lamenta la violazione degli artt. 809, co. 2 e 3 e 810 cod. proc. civ., esponendo, in sintesi, quanto segue: - aveva errato la Corte d'appello a reputare valida la clausola compromissoria, senza tener conto del fatto che la Camera di commercio di Treviso, alla quale la disposizione negoziale assegnava il compito di risolvere ogni controversia derivante dal contratto, poiché priva di regolamento arbitrale non avrebbe potuto assolvere all'onere, che non poteva intendersi assegnato alla "Curia Mercatorum", costituente distinta associazione; - dalla nullità della clausola derivava, per la ricorrente, che la non conformità a diritto della dichiarazione d'incompetenza del giudice in favore degli arbitri; ritenuto che la Merloni con il proprio ricorso, fondato su otto motivi, denuncia, con i primi due, violazione dell'art. 112 e dell'art. 91 cod. proc. civ., per non essersi la Corte territoriale pronunziata sulla domanda di rimborso delle spese della consulenza tecnica di parte; violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., con il terzo e il quarto, violazione dell'art. 112 e nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, 5, cod. proc. civ., per non essersi la Corte veneziana [Zie. 2020 n. 26205 sez.

M2 - ud. 12-10-2021 -3- pronunciata sulle altre domande; con il quinto, il sesto e il settimo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 11 d.m. n. 55/2014, violazione dell'art. 111, co. 6, Cost. e dell'art. 132 cod. proc. civ., omesso esame di fatti controversi e decisivi, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc., addebitando alla sentenza d'appello di non aver proceduto a corretta liquidazione delle spese di primo e secondo grado e omettendo d'indicare gli importi delle singole fasi; con l'ottavo, violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 112, 342, 345 e 346, cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello rilevato d'ufficio l'incompetenza del giudice anche a riguardo delle contestazioni mosse dalla committente, nel mentre la clausola arbitrale concerneva solamente le contestazioni dell'appaltante; osserva: 1. - l'istanza di regolamento proposta dalla F.11i Moro è infondata, per le ragioni che seguono:

a) la Corte d'appello, riportata per esteso la disposizione negoziale che qui viene in rilievo («Per eventuali controversie o riserve l'impresa fornirà il nominativo di un tecnico di sua fiducia che con un tecnico di fiducia della committente cercherà un'intesa. In caso di mancato accordo, qualunque controversia derivante dal presente contratto dovesse essere promossa dall'appaltatore nei confronti della committente sarà riso/aia mediante Arbitrato della Camera di Commercio di Treviso»), esclude, a differenza del Tribunale, che la clausola sia indeterminata e, quindi, nulla; in particolare la sentenza d'appello, non condividendo la scelta ermeneutica di primo grado, reputa che «il rifrrimento delle parti alla Camera di Commercio di Treviso (...) debba essere inteso - come del resto l'ha inteso il primo giudice - quale modalità di nomina degli arbitri», senza riportarlo al regolamento arbitrale predisposto dalla "Curia Mercatorum", associazione privata, estranea alla Camera di commercio; di talché non sussisteva Ric. 2020 n. 26205 sez.

M2 - ud. 12-10-2021 -4- l'irrisolvibile incertezza paventata dal Tribunale (devoluzione alla Camera di commercio, priva di un proprio regolamento, o all'associazione di cui si è detto); senza contare, peraltro, che l'art. 809, co. 3, cod. proc. civ., prevede il potere sostitutivo del presidente del tribunale;

b) l'interpretazione di una clausola contrattuale, ai fini della risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri della Corte di cassazione che, in tale materia, è anche giudice del fatto, dovendo accertare se sia stato commesso un errore di rito (Sez. 6, n. 20996, 2/10/2020, Rv. 659562);

c) Il risultato ermeneutico al quale giunge la Corte locale non merita la censura mossagli dalla F.11i. Moro: la circostanza che la Camera di commercio di Treviso non sia dotata di un regolamento arbitrale non giustifica l'obliterazione del contenuto letterale della disposizione negoziale (art. 1362 cod. civ.), con il quale le parti hanno inteso demandare all'ente la risoluzione della controversia, risoluzione che, all'evidenza, onera l'ente di far luogo alla nomina degli arbitri; l'opposta soluzione priverebbe irragionevolmente di significato la disposizione (art. 1367 cod. civ.), sulla scorta di una ipotetica volontà delle parti di aver inteso rimettere la decisione a un soggetto non in grado di decidere, piuttosto che aver previsto l'approntamento dello strumento decisorio; 2. - il ricorso di Elisabetta Merloni è inammissibile per le ragioni che seguono, né la parte ha evidenziato specifiche e verificabili ragioni che rendano opportuna la rimessione della trattazione alle S.U.:

a) con l'ultimo motivo la ricorrente, come si è visto, sostiene che la Corte locale non avrebbe potuto negare la propria competenza a riguardo delle domande avanzate dalla medesima, stante che la clausola Ric. 2020 n. 26205 sez. M2 ud. 12-10-2021 -5- arbitrale era limitata alla definizione delle sole domande proposte dalla società appaltante;

b) il ricorso, convertito in istanza di regolamento di competenza, è tardivo, poiché risulta essere stato avviato alla notifica (ma anche notificato) 1'11/3/2021, nel mentre la sentenza è stata comunicata 1'11/9/2020, quindi, ben al di là del termine di trenta giorni stabilito dall'art. 47, co. 2, cod. proc. civ.; analogamente va detto a riguardo delle censure riguardanti il capo del regolamento delle spese di lite, poiché le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, di primo o di secondo grado- ad eccezione delle sentenze del giudice di pace (art. 46 cod. proc. civ.)-, devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario di cui all'art. 42 cod. proc. civ., che configura il regolamento di competenza come unico mezzo di impugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione (Sez. 6, n. 9268, 07/05/2015, ex multis); peraltro, a tutto concedere, la Merloni (come osserva puntualmente il P.G.) non ha rispettato neppure il termine di quaranta giorni dalla notifica (10/10/2020) del ricorso principale, imposto dall'art. 371 cod. proc. civ. per il ricorso incidentale;

c) ovviamente anche agli altri motivi, peraltro prospettanti doglianze che possono essere scrutinate solo dal giudice dichiarato definitivamente competente, seguono il medesimo preliminare destino di tardività;

3. la reciproca soccombenza consiglia l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2020 n. 26205 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -6- versamento da parte di entrambi i ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (quanto all'applicabilità al regolamento di competenza, cfr., da ultimo Sez. 6 n. 13636/2020);

P.Q.M.

dichiara i ricorsi della s.r.l. Moro e di Elisabetta Merloni inammissibili, conferma la competenza arbitrale e compensa per intero fra le parti le spese legali del giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di entrambi i ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a n