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Ordinanza Interlocutoria — n. 63/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of precedent on tax notice effect separation principle.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 63/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tribunal decision regarding Irap tax collection. The core issue was the applicability of the principle separating the effects of tax notices between the notifier and the recipient. The court suspended the proceedings because no prior precedent existed on this specific legal question.

Regesto Legislator

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Art. 60 d.P.R. n. 600/1973; Art. 16, comma 4, d.lgs. n. 546/1992: The Court of Cassation must suspend proceedings when a fundamental legal question regarding the separation of effects in tax notice notification lacks a binding precedent.

Parole chiave

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tax notice notification separation of effects Cassation procedure Irap tax collection lack of precedent suspension of proceedings notifier recipient distinction procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 60 d.P.R. n. 600/1973
06-10-2021 -2- dell'imposizione tributaria effettuata dal messo notificatore speciale, ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e art.
Art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992
600/1973 e art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992, del principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario dell'atto.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
06-10-2021 -2- dell'imposizione tributaria effettuata dal messo notificatore speciale, ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e art.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 15545 del 2020, NRG 21856 del 2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 36112-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro ETNALL SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO TARANTO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3748/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 13/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 3748/05/2019, depositata il 13 giugno 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania ha accolto l'appello della Etnall s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania, che aveva accolto in parte il ricorso della medesima società contro l'avviso d'accertamento emesso, in materia d'Irap, per l'anno d'imposta 2006. La contribuente si è costituita con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. La ricorrente ha depositato memoria. Con precedente ordinanza interlocutoria è stata disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio d'appello. Eseguito l'adempimento, la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.11 Collegio rileva che non è stata depositata la decisione delle S.U. di questa Corte sul contrasto relativo alla questione di massima dell' applicabilità, alla notifica degli atti Ric. 2019 n. 36112 sez.

MT - ud. 06-10-2021 -2- dell'imposizione tributaria effettuata dal messo notificatore speciale, ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992, del principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario dell'atto. Invero l'ordinanza (n. 15545 del 2020, NRG 21856 del 2014) che ha rimesso la relativa questione investe a monte il problema dell'applicabilità del principio della scissione soggettiva degli effetti anche alla notificazione, in generale, degli atti di imposizione tributaria ed in relazione agli effetti sostanziali propri di questi.

Ritiene pertanto il Collegio che l'emananda pronuncia potrebbe avere eventuale rilevanza anche rispetto al merito del caso di specie (nel quale la notifica è stata effettuata a mezzo posta), ove dovesse ritenersi l'ammissibilità del ricorso rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, sostenuta, in contrapposizione alla proposta del relatore, dalla memoria della ricorrente (peraltro con argomentazioni correlate dalla parte alla questione della scissione degli effetti della notifica). E' quindi necessario rinviare a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle S.U. di questa Corte sulla questione di cui sopra.

P. Q. M. Rinvia a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle S.U. di questa Corte sulla questione rimessa dall'ordinanza n. 15545 del 2020 (NRG 21856 del 2014). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021. Il Presidente D