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Ordinanza Interlocutoria — n. 62/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 62/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 62/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA ).)7E-2.,t, 0373z-e n sul ricorso 19185-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro RAETIA SGR SPA IN LIQUIDAZIONE , in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SARA SERASIN, DARIO STEVANATO; - controiicorrente - avverso la sentenza n. 5603/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 21/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 62/2022 — snciv · Corte di Cassazione: ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione La CTR Lombardia dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate contro la società Raetia SGR spa ritenendolo tardivo in quanto l'atto di impugnazione era stato consegnato all'ufficio postale il 10.1.2017, mentre la sentenza di primo grado era stata depositata in data 8.6.2016, risultando quindi che il termine di sei mesi, prolungato per la sospensione feriale, era scaduto il 9.1.2017. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Parole chiave

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liquidazione aziendale a fini fiscali procedura di liquidazione dei conti arretrati d'imposta imposizione di un gruppo di società sospensione della riscossione fiscale liquidazione ordinaria del fallimento
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Testo completo

la seguente ORDINANZA ).)7E-2.,t, 0373z-e n sul ricorso 19185-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro RAETIA SGR SPA IN LIQUIDAZIONE , in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SARA SERASIN, DARIO STEVANATO; - controiicorrente - avverso la sentenza n. 5603/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 21/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione La CTR Lombardia dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate contro la società Raetia SGR spa ritenendolo tardivo in quanto l'atto di impugnazione era stato consegnato all'ufficio postale il 10.1.2017, mentre la sentenza di primo grado era stata depositata in data 8.6.2016, risultando quindi che il termine di sei mesi, prolungato per la sospensione feriale, era scaduto il 9.1.2017. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La parte intimata si è costituita con controricorso. La causa va rinviata a nuovo ruolo per consentire l'acquisizione del fascicolo di merito. PQM Rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla cancelleria di acquisire il fascicolo di merito. Così deciso il 16.9.2021 in Roma. Preside te DEPOSITATA Od CANC L CANCELUERE NO, - I. GEN 2022 z-Di