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Ordinanza — n. 38118/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal regarding loss of simplified payment benefit due to missed second installment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38118/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that denied a simplified payment benefit. The taxpayer argued the debt was extinguished by the benefit's terms and that the tax authority improperly considered new evidence in the appellate stage. The court ruled that the benefit requires full payment and that missing the second installment automatically voids the advantage, regardless of good faith.

Regesto Legislator

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Art. 12 l. 289/2002; Art. 58 d.lgs. 546/1992: The simplified payment benefit is conditional on full payment, and failure to pay subsequent installments results in automatic loss of the benefit, excluding good faith as a defense.

Parole chiave

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tax simplified payment installment default benefit forfeiture appellate evidence tax debt extinction rateizzazione del debito contributi sociali arretrati tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 12 l. 289/2002
ha impugnato un’intimazione di pagamento emessa in relazione al mancato pagamento di una cartella esattoriale, deducendo, oltre alla violazione dell’obbligo di motivazione, l’estinzione del credito per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 12 l.
Art. 58 d.lgs. 546/1992
Il primo motivo è infondato, stante la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di contenzioso tributario, l'art. 58 del d.lgs.
Art. 360 c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, nn.
Art. 2697 c.c.
civ., violazione dell’art. 2697 cod.
Art. 13 P.R.
art. 2697 cod. civ
civ., violazione dell’art. 2697 cod. civ.
art. 345 cod. proc. civ
546/1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 24 giugno 2021, n. 18103
(Cass., Sez. V, 24 giugno 2021, n. 18103; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 16 novembre 2018, n. 29568
18103; Cass., Sez. V, 16 novembre 2018, n. 29568).
Cass., Sez. V, 23 giugno 2021, n. 17921
La facoltà di produzione di documenti in appello, per entrambe le parti, è talmente estesa che è consentita anche nel caso in cui si tratti didocumenti preesistenti (Cass., Sez. V, 23 giugno 2021, n. 17921).
Cass., Sez. V, 24 agosto 2022, n. 25227
Cass., Sez. V, 31 maggio 2022, n. 17746
Cass., Sez. V, 31 maggio 2022, n. 17746; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 24 ottobre 2016, n. 21416
17746; Cass., Sez. VI, 24 ottobre 2016, n. 21416; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 29 ottobre 2018, n. 27424
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Testo completo

onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20115/2016R.G. proposto da: STAG S.r.l. (C.F. 01799950843), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. SALVATORE FANARA (C.F. FNRSVT49C16D514Q) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’ Avv. GIANLUCA MONCADA in Roma, Via Arno, 38 –ricorrente – contro RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (C.F. 00833920150), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. PIETRO PATTI in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE Oggetto: tributi –cartella –definizione agevolata - perfezionamento N.20115/16 R.G.

Est. F. D’Aquino –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 444/01/2016 depositata in data 4 febbraio 2016 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022. RILEVATO CHE 1. La società contribuente STAG S.r.l. ha impugnato un’intimazione di pagamento emessa in relazione al mancato pagamento di una cartella esattoriale, deducendo, oltre alla violazione dell’obbligo di motivazione, l’estinzione del credito per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 12 l. 27 dicembre 2002, n. 289, nonché la prescrizione quinquennale del credito.

2. La CTP di Agrigento ha accolto il ricorso.

4. La CTR della Sicilia, con sentenza in data 4 febbraio 2016, ha accolto l’appello dell’Agente della riscossione , osservando che la contribuente ha pagato solo la prima delle due rate e, non pagando la seconda rata entro il termine del 16 aprile 2004, è decaduta dal beneficio.

5. Propone ricorso per cassazione parte la società contribuente , affidato a due motivi; il concessionario della riscossione si è costituito con controricorso. CONSIDERATO CHE 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3e 4 cod. proc. civ., violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 58 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere il giudice di appello valorizzato documentazione prodotta per la prima volta in appello. Osserva il ricorrente che la produzione in appello sarebbe possibile solo per «nuovi documenti che non abbiano una valenza probatoria».

N.20115/16 R.G. Est. F. D’Aquino 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 12 l. n. 289/2002 per avere ritenuto la ricorrente decaduta dai benefici della disciplina agevolativa per effetto dell’omesso pagamento della seconda rata, non essendo tale omissione sanzionata con la perdita del beneficio se non nel caso di cui all’art. 11, comma 3, l. n. 289/2002 ed essendo sufficiente –ai fini della fruizione del beneficio – il solo versamento della prima rata.

2. Il primo motivo è infondato, stante la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di contenzioso tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 cod. proc. civ. (Cass., Sez. V, 24 giugno 2021, n. 18103; Cass., Sez. V, 16 novembre 2018, n. 29568). La facoltà di produzione di documenti in appello, per entrambe le parti, è talmente estesa che è consentita anche nel caso in cui si tratti didocumenti preesistenti (Cass., Sez. V, 23 giugno 2021, n. 17921).

3. Il secondo motivo è infondato, posto che – secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dal controricorrente –la sanatoria prevista dall'art. 12 l. n. 289/2000 costituisce una forma di condono clemenziale, la cui efficacia è condizionata al pagamento dell'intero importo dovuto e l'omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima escludono il verificarsi della definizione della lite pendente, restando irrilevante l'eventuale buona fede del contribuente, che non è idonea ad impedire la decadenza(Cass., Sez. V, 24 agosto 2022, n. 25227;

Cass., Sez. V, 31 maggio 2022, n. 17746; Cass., Sez. VI, 24 ottobre 2016, n. 21416; Cass., Sez. VI,29 ottobre 2018, n. 27424). N.20115/16 R.G. Est. F. D’Aquino 4. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 4.3 00,00 , oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-