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Ordinanza — n. 38090/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to mutual withdrawal of claims under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38090/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following a mutual withdrawal of claims by both parties. The taxpayers and the Revenue Agency had previously appealed a tax assessment regarding brand sales but subsequently renounced their respective appeals and accepted cost compensation. The court ruled that this conduct satisfied the requirements for case extinction under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the litigation without further adjudication on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When parties mutually withdraw their claims and accept cost compensation, the proceedings are extinguished by the court's declaration, terminating the litigation without substantive judgment.

Parole chiave

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mutual withdrawal of claims extinction of proceedings Civil Procedure Code tax appeal dismissal cost compensation agreement chiusura della procedura di assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali rinuncia alla sostanza

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Rilevato che: la rinuncia e l’accettazione sono state espresse inmodo conforme a quanto disposto dall’art. 390 cod. proc. civ. Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto secondo il disposto di cui all’art.
Art. 391 cod. proc. civ.
Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ. che prevede la forma dell’ordinanza quale forma«ordinaria» della decisione sull’estinzione anche ove pronunciata all’esito della pubblica udienza (Cass.,Sez.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
«doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e , comunque , eccezionale e pertanto tale di stretta interpretazione ( Cass.01/09/2022, n.
art. 390 cod. proc. civ
Rilevato che: la rinuncia e l’accettazione sono state espresse inmodo conforme a quanto disposto dall’art. 390 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 02/08/2017, n. 19169
Cass. 01/09/2022, n. 25693
Cass. 28/05/2020, n. 10140
25693, Cass. 28/05/2020, n. 10140).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25127/2013R.G. proposto da: GABBANA STEFANO SILVIO E DOLCE DOMENICO MARIO ASSUNTO, elettivamente domiciliati in Roma, via Germanico, n. 146 presso lo studio dell’Avv. Ernesto Mocci e rappresentati e difesi dagli Avv. Cesare Glendi, Eugenio Briguglio e Claudio Consolo; –ricorrenti e controricorrenti incidentali – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;

–controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 43 / 13 depositata il 20/03/2013; IRPEF ACCERTAMENTOudita la relazione svolta nella pubblica udienza del24 novembre 2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Rosanna Angarano; dato atto che il Sostituto Procuratore generale, Paola Filippi,ha chiesto l’accoglimento del ricorso principaledei contribuenti nei suoi primi due motivi, assorbiti i restanti motivi e il ricorso incidentale.

Premesso che: Domenico Mario Assunto Dolce e Stefano Silvio Gabbana, in via principale, nonchél’Agenzia delle Entrate, in via incidentale, ricorrono –proponendo rispettivamente venti motivi i primi e tre la seconda – avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato sia l’appello principale che l’appello incidentale proposti avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che, previa riunione, aveva accolto parzialmente i separati ricorsi proposti dai due contribuenti avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, per l’anno di imposta 2004, aveva recuperato a tassazione, ai fini Irpef, maggiori redditi derivanti dalla cessione di marchi di proprietà; entrambe le parti hanno depositato controricorso; con separati atti, depositati entrambi il 7 novembre 2021,le parti hanno rinunciato l’una al ricorso principale e l’altra al ricorso incidentale, chiedendo contestualmente la compensazione delle spese, ed hanno reciprocamente accettato le rispettive rinunce.

Rilevato che: la rinuncia e l’accettazione sono state espresse inmodo conforme a quanto disposto dall’art. 390 cod. proc. civ. Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ. che prevede la forma dell’ordinanza quale forma«ordinaria» della decisione sull’estinzione anche ove pronunciata all’esito della pubblica udienza (Cass.,Sez. U., 02/08/2017, n. 19169);non deve provvedersi sulle spese– di cui le parti hanno , per a l tro , chiesto la compensazione –in ragione di quanto previsto dall’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.; in ragione deltenore della pronunzia, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd.

«doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e , comunque , eccezionale e pertanto tale di stretta interpretazione ( Cass.01/09/2022, n. 25693, Cass. 28/05/2020, n. 10140).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.