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Ordinanza Interlocutoria — n. 37980/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 37980/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37980/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15432/2020 R.G. proposto da BRUNELLI NINO ANGELO, rapp.to e difeso in forza di procura speciale a margine del ricorso dall’avv. Alessia Cascioli con domiclio eletto presso il suo studio in Roma piazza Omodei Zorini n. 41; ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata –controricorrente – contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5655/19.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 37980/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 15432/2020 R.G. proposto da BRUNELLI NINO ANGELO, rapp.to e difeso in forza di procura speciale a margine del ricorso dall’avv. Alessia Cascioli con domiclio eletto presso il suo studio in Roma piazza Omodei Zorini n. 41; ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata –controricorrente – contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5655/19.

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale diminuzione del reddito detrazione fiscale contenzioso tributario deduzione dal reddito computabile accoglimento parziale del contribuente
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15432/2020 R.G. proposto da BRUNELLI NINO ANGELO, rapp.to e difeso in forza di procura speciale a margine del ricorso dall’avv. Alessia Cascioli con domiclio eletto presso il suo studio in Roma piazza Omodei Zorini n. 41; ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata –controricorrente – contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5655/19.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.09.2022 dal Consigliere Giovanni La Rocca. RILEVATO CHE: Nino Angelo Brunelli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sopra indicata sentenza della CTR Lazio che, in parziale Oggetto: tributi accertamento accoglimento dell’appello proposto dal contribuente e in riforma della sentenza di rigetto della CTP Rieti, aveva annullato parzialmente l’avviso di accertamento per il 2009 disponendo la rideterminazione delle imposte sulla base di maggiori ricavi pari ad euro 9.957,00 anzichéeuro 17.172,00.

Il ricorso è affidato a quattro motivi. Ha resistito con controricorso L’Agenzia delle Entrate. Nelle more il ricorrente ha presentato istanza di sospensione del giudizioex lege n. 130 del 2022. CONSIDERATO CHE: A seguito della presentazione dell’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 2022, con la quale il ricorrente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, il presente giudizio deve essere sospeso sino alla scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dall’entrata in vigore della legge n. 130 del 2022 (v. art. 5 commi 7 e 10). p.q.m. sospende il giudizio sino al 16.1.2023 ai sensi dell’art. 5 commi 7 e 10