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Ordinanza — n. 37841/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax authority's appeal, ruling late payment of first installment causes loss of installment plan benefit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37841/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a regional tribunal decision that had granted an installment plan to a taxpayer. The taxpayer argued that a five-day delay in paying the first installment did not constitute a breach warranting decadenza, citing the principle of good faith. The court rejected this, holding that the statutory deadline for the first payment is strict and that even minor delays trigger the automatic loss of the installment benefit.

Regesto Legislator

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Art. 3-bis, commi 3 e 4, d.lgs. n. 462/1997; The failure to pay the first installment within the strict statutory deadline, regardless of the delay's minor duration, automatically results in the loss of the installment plan benefit and full liability for taxes and penalties.

Parole chiave

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tax installment plan decadenza benefit late payment penalty strict statutory deadline tax authority appeal differimento dell'imposizione rinvio della rendita dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
C on l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 3-bis, commi 3 e 4, d.lgs. n. 462/1997
633, avendo il contribuente versato tardivamente la prima rata della rateizzazione del pagamento di cui all’art. 3-bis d.lgs.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, artt. 2 e 3
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Testo completo

unciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1691/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro RUSSO ONOFRIO (C.F. RSSNFR53L29B049V),rappresentato e difeso dall’Avv. RUSSO RENATO (C.F. RSSRNT57R08F205I) in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. MASSIMO CERNIGLIA in Roma, Largo del Nazareno, –controricorrente – Oggetto: tributi – rateazione - decadenza N.1691/16 R.G.

Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia n. 2521/13/15 depositata in data 9 giugno 2015 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022. RILEVATO CHE 1. Il contribuente RUSSO ONOFRIO ha impugnato una cartella relativa a IRPEF, addizionalie IVA , oltre sanzioni del periodo di imposta 2010, emessa a termini degli artt. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis d.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633, avendo il contribuente versato tardivamente la prima rata della rateizzazione del pagamento di cui all’art. 3-bis d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462.

2. La CTP diMilano ha accolto il ricorso.

3. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 9 giugno 2015, ritenendo che la tardività del pagamento di soli cinque giorni non può comportare la decadenza dal beneficio della rateizzazione secondo il principio di buona fede, trattandosi di ritardo di lieve entità.

4. Propone ricorso per cassazione l’ Ufficio, affidato a un unico motivo, cui resiste il contribuente con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. C on l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 3- bis, commi 3 e 4, d. lgs.n. 462/1997, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’omesso pagamento nel termine della prima rata della rateizzazione di cui alla suddetta disposizione non comporti la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Osserva il ricorrente che è accertato in fatto che la prima rata della rateizzazione sia stata versata in ritardo, osservandosi che il dies a quo decorre dalla consegna della comunicazione a mani del custode dello stabile ove risiede il contribuente e non dalla conoscenza effettiva del contribuente.

N.1691/16 R.G. Est. F. D’Aquino 2. Il ricorso è fondato. Il giudice di appello ha accertato in fatto che il pagamento della prima rata della rateizzazione comunicata dall’Ufficio è avvenuto con un ritardo di «cinque giorni»(pag. 3, primo cpv., sent. imp). Nel qual caso, trova applicazione la norma di cui all’art. 3-bis d. lgs. cit., secondo cui – a termini del comma 3 ratione temporis, « l ’ importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione» e, a termini del comma 4, «il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo».

La norma è, peraltro, rimasta immutata nella sostanza anche a seguito delle modifiche apportate dal d. lgs. 24 settembre 2015, n. 159, artt. 2 e 3, a comprova dell’interesse del legislatore all’esatto adempimento degli importi rateizzati dovuti per effetto dell’attività di controllo automatizzatoo di controllo formale.

3. Il ricorso va, pertanto, accolto , cassandosi la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo per l’esame delle questioni assorbite e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso ; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudi