Ordinanza — n. 37838/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13045/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro PEZZUTI IVANA (C.F. PZZVNI50C52H819U), rappresentata e difesa dall’Avv. MARIA SERPIERI (C.F. SRPMRA63L44H501D) e dall’Avv. GIULIANO BERRUTI (C.F. BRRGLN56H15H501O) in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via delle Quattro Fontane, 161 –controricorrente – Oggetto: tributi – definizione agevolata N.13045/15 R.G.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37838/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 13045/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro PEZZUTI IVANA (C.F. PZZVNI50C52H819U), rappresentata e difesa dall’Avv. MARIA SERPIERI (C.F. SRPMRA63L44H501D) e dall’Avv. GIULIANO BERRUTI (C.F. BRRGLN56H15H501O) in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via delle Quattro Fontane, 161 –controricorrente – Oggetto: tributi – definizione agevolata N.13045/15 R.G.
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unciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13045/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro PEZZUTI IVANA (C.F. PZZVNI50C52H819U), rappresentata e difesa dall’Avv. MARIA SERPIERI (C.F. SRPMRA63L44H501D) e dall’Avv. GIULIANO BERRUTI (C.F. BRRGLN56H15H501O) in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via delle Quattro Fontane, 161 –controricorrente – Oggetto: tributi – definizione agevolata N.13045/15 R.G.
Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5861/12/14 depositata in data 11 novembre 2014 Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MAURO VITIELLO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022. RILEVATO CHE La contribuente PEZZUTI IVANA – a seguito dell’impugnazione dell’avviso di liquidazione di maggiore IVA , unitamente al l’altro contribuente Napoleone Antonio, conseguente al diniego dell’agevolazione «prima casa» in relazione a ll’acquisto dell’ immobile sito in Milano, Piazza Mondadori, 3, in quanto immobile di lusso a termini dell’art. 6 d.m. 2 agosto 1969 – ha impugnato la cartella emessa in relazione alla sanzione irrogata con il suddetto atto impositivo, il cui ricorso era stato rigettato in primo grado dalla CTP di Milano; che la CTP di Milano ha accolto il ricorso; che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 11 novembre 2014, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo illegittima la sanzione; che ha proposto ricorso l’Ufficio, affidato a due motivi, cui ha resistito la contribuente con controricorso;
CONSIDERATO CHE Il ricorrente ha depositato copia di accordo transattivo con la contribuente in data 14 aprile 2022 , nonché Nota della Direzione Provinciale di Milano dell’Agenzia delle Entrate, nella quale si dà atto che, essendo stato definito il contenzioso con l’altro contribuente Napoleone Antonio, la contribuente in quanto coobbligata, « deve, N.13045/15 R.G. Est. F. D’Aquino pertanto, intendersi liberata dall’obbligazione anche ai sensi dell’art. 1292»cod. civ.; che la controricorrente ha chiesto con memor ia dichiararsi la cessazione della materia del contendere; che deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate:
P. Q. M. La Corte dichiar a l ’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del conten