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Ordinanza — n. 37828/2022 — snciv Generato dall'IA

Court rejects tax appeal, ruling delivery to company premises creates valid knowledge presumption despite illegible signatures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37828/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tribunal that had invalidated tax notices due to illegible signatures and incorrect checkboxes. The company argued that delivery to the legal address should automatically presume knowledge regardless of recipient details, while the tax office contended the procedural defects rendered the notification void. The court upheld the presumption of knowledge established by delivery to the company's domicile, deeming the illegible signature and checkbox error irrelevant to the validity of the notification.

Regesto Legislator

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Art. 139 c.p.c.; Art. 60 D.P.R. 29/09/1973 n. 600; Art. 145, 149 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: Delivery of an act to a person present at the recipient's domicile creates a presumption of knowledge, which the recipient must rebut by proving the recipient was not present or the delivery was merely accidental, rendering illegible signatures or checkbox errors irrelevant to validity.

Parole chiave

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presumption of knowledge validity of notification tax administration appeal illegible signature domicile delivery rebuttal of presumption procedural defects notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 139 c.p.c.
Art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt.
Art. 145 c.p.c.
Art. 149 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 384, secondo comma c.p.c.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, secondo comma,cod.
art. 2697 cod. civ
e dell’art. 2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto invalida la notificazione d egli atti presupposti (le cui relate vengono trascritte per specificità), per illeggibilità della firma e per essere stata barrata la casella relativa alla notificazione alle persone fisiche.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 7 marzo 2012, n. 3516
Cass., Sez. V, 5 dicembre 2012, n. 21817
3516; Cass., Sez. V, 5 dicembre 2012, n. 21817; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 5 giugno 2017, n. 13954
21817; Cass., Sez. VI, 5 giugno 2017, n. 13954; Cass., Sez.VI, 20 novembre 2017, n.
Cass., Sez.VI, 20 novembre 2017, n. 27420
13954; Cass., Sez.VI, 20 novembre 2017, n. 27420; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 32981
27420; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 32981).
Cass., Sez. V, 30 aprile 2021, n. 19831
D’Aquino volta innesca la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario stesso (Cass., Sez. V, 30 aprile 2021, n. 19831;
Cass., Sez.Lav., 5 aprile 2018, n. 8418
Cass., Sez.Lav., 5 aprile 2018, n. 8418; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 29 novembre 2017, n. 28591
8418; Cass., Sez. V, 29 novembre 2017, n. 28591; Cass., Sez.
Cass., Sez. II, 24 luglio 2000, n. 9658
18989; Cass., Sez. II, 24 luglio 2000, n. 9658).
Cass., Sez. V, 14 ottobre 2021, n. 35456
Cass., Sez. V, 18 giugno 2020, n. 11815
35456; Cass., Sez. V, 18 giugno 2020, n. 11815).
Cass., Sez. I, 11 marzo 2021, n. 6910
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Testo completo

unciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21020/2013R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro Società IMMOBILIARE S. PIETRO S.r.l. in liquidazione (C.F . 01851350973), in persona del legale rappresentante pro tempore –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscanan. 10/10/13 depositata in data 4 febbraio 2013 Oggetto: tributi –notificazione - presunzione di conoscenza N.21020/13 R.G. Est. F. D’Aquino Udita larelazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022. RILEVATO CHE 1. La società contribuente IMMOBILIARE SAN PIETRO S.r.l. ha impugnato una cartella di pagamento, relativa a tributi erariali dei periodi di imposta 2002 e 2003, deducendo l’omessa notificazione degli atti impositivi presupposti.

2. La CTP diPrato ha accolto il ricorso.

3. La CTR della Toscana, con sentenza in data 4 febbraio 2013, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che – pur essendo la notifica avvenuta «nell’ambito spaziale dei locali dell’azienda»,la notificazione degli atti presupposti non fosse valida, sia in quanto le relative cartoline di ritorno delle notificazioni evidenziavano che era stat a barrat a ivi la casella destinata alle persone fisiche e non quella delle persone giuridiche, sia in quanto le firme apposte del consegnatario f osse ro illeggibili, con conseguente incertezza del destinatario.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi; la società intimata non si è costituita in giudizio. CONSIDERATO CHE 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 145 e 149 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto invalida la notificazione d egli atti presupposti (le cui relate vengono trascritte per specificità), per illeggibilità della firma e per essere stata barrata la casella relativa alla notificazione alle persone fisiche.

Osserva il ricorrente che, dato per pacifico che la notificazione fosse stata indirizzata presso la sede legale dell’impresa, che la consegna dell’atto presso la sede della società comporti la presunzione di conoscenza dello stesso, indipendentemente da chi fosse il N.21020/13 R.G. Est. F. D’Aquino consegnatario. Deduce, inoltre, che l’illeggibilità della firma sia del tutto irrilevante. 1.2. C on il secondo motivo si deduce gradatamente , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., motivazione insufficiente illogica e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dall’avvenuta notificazione a mezzo posta degli atti prodromici la cartella impugnata, riguardo al quale fatto il giudice di appello avrebbe omesso di prendere in esame le prove fornite dall’Ufficio e le relative deduzioni contenute in atto di appello.

2. Il primo motivo è fondato. La sentenza impugnata ha accertato che gli atti presupposti sono stati notificati presso i locali dell’impresa («essa sia avvenuta […] nell’ambito spaziale dei locali dell’azienda»). Nel qual caso – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della persona giuridica, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio (Cass., Sez. V, 7 marzo 2012, n. 3516; Cass., Sez. V, 5 dicembre 2012, n. 21817; Cass., Sez. VI, 5 giugno 2017, n. 13954; Cass., Sez.VI, 20 novembre 2017, n. 27420; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 32981).

3. L'orientamento riposa sul generale principio secondo cui l'art.139 cod. proc. civ. fa discendere la presunzione iuris tantum di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto a questi notificato, dalla consegna dell'atto stesso effettuata presso il domicilio dello stesso destinatario a persona presente nel luogo, circostanza in fatto (l’avvenuta consegna presso il domicilio del destinatario) che a sua N.21020/13 R.G. Est. F. D’Aquino volta innesca la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario stesso (Cass., Sez. V, 30 aprile 2021, n. 19831;

Cass., Sez.Lav., 5 aprile 2018, n. 8418; Cass., Sez. V, 29 novembre 2017, n. 28591; Cass., Sez. V, Sez. VI, 24 settembre 2015, n. 18989; Cass., Sez. II, 24 luglio 2000, n. 9658). E’, pertanto, irrilevante che il consegnatario di tale atto sia rimasto ignoto (come in vece ritiene la sentenza impugnata), ove non sia stato provato che l’effettivo consegnatario dell’atto fosse del tutto estraneo alluogo di consegna e che la sua presenza fosse da ascrivere a una mera occasionalità rispetto al luogo di esecuzione della notificazione (Cass., Sez.

V, 14 ottobre 2021, n. 35456; Cass., Sez. V, 18 giugno 2020, n. 11815).

4. Conseguentemente,irrilevante risulta - ai fini della validità della notificazione - la deduzione della circostanza secondo cui la firma del consegnatario ri sult erebbe illeggibile, sia in quanto l’omessa indicazione delle generalità non comporta alcuna nullità (Cass., Sez. I, 11 marzo 2021, n. 6910), sia in quanto l’omessa deduzione della estraneità alla sede dell’impresa del consegnatario la cui firma risulti illeggibile comporta l’irrilevanza di tale circostanza sulla presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario, una volta accertata la consegna presso la sede dell’impresa. 5.E’, pertanto, assorbito l’esame del secondo mo tivo , proposto in via gradata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, secondo comma,cod. proc. civ., rigettandosi l’originario ricorso. Le spese del doppio grado del giudizio di merito sono soggette a compensazione stante l’elaborazione della giurisprudenza di legittimità, mentre le spese del giudizio di legittimità sono soggette a soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P. Q. M. N.21020/13 R.G. Est. F. D’Aquino La Corteaccoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso; compensa le spese dei due gradi del giudizio di merito e condanna l’intimataal pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in c