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Ordinanza Interlocutoria — n. 37768/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings upon request under Article 5, paragraph 10 of Law 130/2022.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37768/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione suspended the tax litigation regarding IRPEG, ILOR, and VAT for the year 2003. The company Edilizia Angelini s.r.l. requested a stay of proceedings under Article 5, paragraph 10 of Law 130/2022, while the Revenue Agency opposed the motion. The court granted the suspension and remitted the case to a new docket pending further examination.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 10 della l. 31 agosto 2022, n. 130; The court must suspend proceedings upon a timely request under this provision, remitting the case to a new docket.

Parole chiave

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tax suspension request Law 130/2022 Corte di Cassazione IRPEG ILOR VAT remission to new docket procedura giudiziaria tributaria liquidazione aziendale a fini fiscali tassazione dell'imposta sul reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 10 della l. 31 agosto 2022, n. 130
Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Sospensione ex art. 5, comma 10, della l.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2396/2020R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Edilizia Angelini s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma , viale Libia n. 25 , presso lo studio legale Bontempi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Vincenzo Vannucci e Luca Bontempi giusta procura speciale in calce al controricorso;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 128/03/18, depositata il6 marzo 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12ottobre 20 2 2 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Sospensione ex art. 5, comma 10, della l. n. 130 del 2022.Cons. est. G.M. Nonno RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 128 / 03 /1 8 del 06 /0 3 /201 5 la C ommissione tributaria regionale delle Marche (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno (di seguito CTP) n. 250/01/09, la quale aveva accolto il ricorso di Edilizia Angelini s.r.l., oggi in liquidazione (di seguito EA), avverso un avvis o di accertamento per IRPEG, ILOR e IVA relative all’anno d’imposta 2003;

2. a vverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tremotivi 3. EA resisteva con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. va pregiudizialmente rilevato che con istanza del 27/09/2022 EA ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5, comma 10, della l. 31agosto 2022, n. 130 ; 1.1. il presente procedimento resta, pertanto, sospeso e la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in