Cassation court suspends tax audit proceedings pending application of new simplified dispute resolution law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court granted a request to suspend the tax audit proceedings, ordering the case to be reassigned to a new docket. The taxpayer sought suspension under new legislation applicable to simplified disputes, while the tax agency argued for the continuation of the standard audit process. The court decided to suspend the trial to allow the new procedural framework to be applied to this specific type of controversy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 l. n. 130 del 2022; Art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020: When a tax dispute is abstractly definable under the new simplified regime, the court may suspend proceedings to apply the expedited procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 5743/2021R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Simoni Simonetta, rappresentata e difes a dall’Avv. Cesare Glendi, con domicilio eletto presso l’Avv. Andrea Manzi in Roma via Alberico II n. 33, giusta procura a margine del controricorsoe atto di nomina di nuovo domiciliatario; –controricorrente – nonché contro CalderonNavarrete Flavio Gary, Ben Yahia Jaleleddine, Tomala Solis Antonio Adriano e Tristaino Donato –intimati – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 564/3/2020, depositata il 26 agosto 2020.
Oggetto: Accertamento – Società di persone estinta – Imposte dirette e Irap Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del25 ottobre 2022, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli. Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per l’anno 2005 nei confronti della società PRO.BU.BU.
Edile Snc di Calderon Navarrete F. e C., notificato anche ai soci tra i quali la sig.ra Simoni Simonetta, con cui chiedeva il pagamento delle maggiori imposte dovuteper Irpef e Irap, oltre alle relative sanzioni. L’impugnazione proposta dalla socia Simoni Simonetta, previa integrazione del contraddittorio con gli altri soci attesa l’avvenuta estinzione della società, era accolta dalla CTP di Genova. L’appello dell’Agenzia delleentrate era dichiarato inammissibile per la mancata notifica agli altri soci. La sentenza era cassata con rinvio dalla Corte di cassazione per non aver la CTR ordinato l’integrazione del contraddittorio.
Riassunto il giudizio ed integrato il contraddittorio, la CTR rigettava l’impugnazione dell’Ufficio ritenendo inesistente l’atto impositivo in quanto emesso nei confronti della società dopo la cancellazione dal registro. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un motivo. Resiste Simoni Simonetta con controricorso , poi illustrato con memoria. Gli altri contribuenti sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La contribuente, con istanza depositata in data 20 ottobre 2022, ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 5 l. n. 130 del 2022, trattandosi di controversia astrattamente definibile in via agevolata dalla nuova disciplina.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo ai sensi dell’