Cassation court allows wind turbine tower exclusion from tax assessment rent under 2015 Law Art. 1.21.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the appeal by E2i Energie Speciali S.r.L. against the Regional Tax Commission's refusal to exclude the wind turbine tower from the cadastral rent calculation. The Commission argued that the tower's structural stability required its inclusion, while the taxpayer contended it was functionally integrated into the energy production process and thus exempt under specific legislative provisions. The Court ruled in favor of the taxpayer, establishing that the tower is a functional component of the production process and must be excluded from the taxable base.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 21 legge 208/2015; Art. 2 DM 28/1998: The wind turbine support tower constitutes an essential functional component of the energy production process and must be excluded from the cadastral rent calculation under the 'bulldozing' exemption regime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6012-2020 proposto da: E2i ENERGIE SPECIALI S.r.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato ROMANO POMARICI, rappresentata e difesa dagli Avvocati MARIO PORZIO, LAURA BOVE e DOMENICO ARDOLINO giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente– avverso la sentenza n. 5871/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 4/7/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE E2i Energie Speciali S.r.L.propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 402/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, che aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento catastalenotificatole dall'Agenzia delle entrate in rettifica della rendita catastale attribuibile al parco eolico per la produzione di energia elettrica da essa detenuto (includibile in categoria catastale D), rendita che la società aveva proposto, con procedura Docfa, previa espunzione dal calcolo del valore attribuibile alla torre di sostegno dell’aerogeneratore (torre eolica); la Commissione Tributaria Regionale in particolare, ha osservato che, alla luce dell'articolo 1, comma 21, legge 208 del 2015, così come interpretato dall'amministrazione finanziaria con la Circolare n. 2/E del 1° Febbraio 2016, la torre eolica andava computata nel calcolo della rendita catastale, posto che il legislatore del 2015 aveva «certamente introdotto un regime agevolativo per le fonti alternative di produzione di energia, ma senza stravolgere il concetto di opificio delineato dalle pregresse norme di diritto sostanziale, come interpretate dalla giurisprudenza sopra richiamata ante 2015.
La struttura immobile costruita intorno all'impianto, o per l'impianto, per la specifica attività industriale, pur se presenta componenti impiantistiche non determina la qualificazione di impianto esente allastessa»; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. con unico motivo di ricorso la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.1 co. 21, l. 208/15 in combinato disposto con il Regolamento catastale di cui al DM 28/1998 (art.2), con l’art.4 RDL 652/1939 e con l’art. 812 cod.civ., per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che, per effetto della norma ‘sottrattiva‘ di cui alla legge 208/15 cit. sui c.d.
‘imbullonati’ (volta ad esentare i beni di impresa dai tributi locali), la torre eolica rilevava come parte impiantistica funzionale al processo di generazione dell'energia elettrica, e non come componente costruttiva o fondiaria, comunque suscettibile di attribuire al terreno o fabbricato una maggiore fruibilità o utilità, e ciò anche considerato che la torre, o pala eolica, è bene suscettibile di circolare autonomamente sia dal punto di vista giuridico sia da quello fisico, non può svolgere altra funzione diversa dal sostegno dell'impianto di generazione unitariamente considerato (costituito altresì da navicella e turbina), è, come tale, inclusa nella certificazione tecnica di impianto; 1.2. la censura è fondata nei termini che seguono, essendosi questa Corte recentemente pronunciatasi sulla medesima questione, anche tra le medesime parti in causa (cfr.
Cass. nn. 26500, 26497, 26495, 26493, 26486, 25793, 25792, 25791, 5460 del 2021, nn. 21460, 21461, 21462, 21286, 21287, 21288, 20726, 20727, 20728 del 2020); 1.3. l'art. 1 comma 21 della legge 208/2015 pone una nozione di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, che prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo richiedendo il loro impiego nel processo produttivo; 1.4. la norma indicata, innovando quelli che erano i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali confermata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, statuisce che a decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.
Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo ; 1.5 questa Corte si è più volte pronunciata sulla medesima questione, affermando che la nozione che emerge dall'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo; 1.6. non assume perciò rilevanza la consistenza fisica della costruzione, in quanto ciò che il legislatore del 2015 ha privilegiato è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo, e tale conclusione è conforme alla ratiosottesa alla disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21, I. n. 208 del 2015 che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto -un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale; 1.7.
è, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo, ed ai fini della determinazione della rendita si deve tenere conto di quegli elementi impiantistici che sono strutturalmente connessi alla costruzione, non invece di tutte quelle dotazioni (impianti, macchinari,attrezzature, ecc.) che sono funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato, venendo, ai fini della stima diretta, in considerazione solo quelle dotazioni che caratterizzano il fabbricato e non il processo produttivo che nello stesso viene svolto; 1.8. il Collegio intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale che si è formato al riguardo, con riferimento specifico alla torre di sostegno (cfr. ex plurimisCass. n. 38770 , n. 37428, n. 37427, n. 34973, n. 7115, n. 6728 del 2021; n. 20726, n. 20727, n. 20728, n. 21460, n. 21461, n. 21462, n. 21286, n. 21287, n. 21288, 27028, 27029, 26173, 26172, 25406, 25405, 23230, 22355, 23230, 22355, 25406, 25405, 23230, 22355, 22354, 22353, 22352, 21781, 21782, del 2020), ritenendo che il legislatore abbia sottratto dal carico impositivo il valore di tutte quelle «componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive [...] indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo» (cfr.
Cass. n. 21462/2020, cit.); 1.9. ciò posto, come parimenti recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 7922/2022) può ormai ritenersi acclarato che la torre di sostegno dell'impianto eolico costituisce una componente essenziale del medesimo, la quale, in quanto strutturalmente integrata alle altre componenti, e in specie alla navicella e al rotore, risulta funzionale al processo di produzione di energia elettrica, svolgendo una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire loro di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l'energia elettrica (cfr.
Cass., n. 21462 del 2020, cit.); 1.10. la torre eolica, pertanto, in quanto funzionale al processo di produzione di energia elettrica, è soggetta ad esenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 21 della legge n. 208 del 2015, diversamente, dunque, da quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, secondo cui la torre di sostegno, date le caratteristiche di solidità, stabilità, consistenza volumetrica e ancoraggio al suolo va considerata inidonea ad incidere sulla stima finalizzata alla determinazione della rendita catastale ; 1.11. proprio in applicazione del principio di esclusione della torre eolica dal computo della rendita catastale dell’impianto, il rinvio deve comunque essere disposto - nell’ambito di quella giurisdizione di «impugnazione-merito» che è propria del giudizio tributario - al diverso fine del ricalcolo della rendita effettivamente attribuibile in esenzione delle torri;
2. il Giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del presente procedimento
P.Q.M.
La Corteaccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Così deciso in Roma,