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Ordinanza — n. 37676/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows wind turbine tower exclusion from land rent calculation under 2015 tax law exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37676/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation allowed the appeal by E2i Energie Speciali S.r.L. against the Regional Tax Commission's refusal to exclude the wind turbine tower from land rent calculations. The company argued that the tower is a functional part of the energy generation process and should benefit from the 2015 tax exemption for business assets, while the opposing party contended its structural stability made it a permanent land component. The court ruled in favor of the company, affirming that the tower is essential to the production process and thus qualifies for the statutory exemption.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 21, legge 208/2015; Art. 2, Regolamento catastale DM 28/1998: The wind turbine support tower constitutes a functional component of the energy generation process and is therefore excluded from land rent calculations under the business asset tax exemption.

Parole chiave

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wind turbine tower land rent calculation tax exemption energy generation process catastale assessment business assets Cassazione civile energia eolica

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 21, legge 208/2015
con unico motivo di ricorso la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 co.
Art. 2, Regolamento catastale DM 28/1998
Art. 4 RDL 652/1939
Art. 812 c.c.
208/15 in combinato disposto con il Regolamento catastale di cui al DM 28/1998 (art.2), con l’art.4 RDL 652/1939 e con l’art. 812 c.c., per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che, per effetto della norma «sottrattiva» di cui alla legge 208/15 cit.
art. 812 c.c
208/15 in combinato disposto con il Regolamento catastale di cui al DM 28/1998 (art.2), con l’art.4 RDL 652/1939 e con l’art. 812 c.c., per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che, per effetto della norma «sottrattiva» di cui alla legge 208/15 cit.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 26500, 26497, 26495, 26493, 26486, 25793, 25792, 25791, 5460 del 2021
Cass. nn. 26500, 26497, 26495, 26493, 26486, 25793, 25792, 25791, 5460 del 2021, nn.
Cass. n. 38770 del 2021
Cass. n. 37428 del 2021
Cass. n. 21462 del 2020
Cass. n. 7922/2022
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6005-2020 proposto da: E2i ENERGIE SPECIALI S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato ROMANO POMARICI, rappresentata e difesa dagli Avvocati MARIO PORZIO, LAURA BOVE e DOMENICO ARDOLINO giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente– avverso la sentenza n. 6092/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 12/7/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE E2i Energie Speciali S.r.L. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 410/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, che aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento catastale notificatole dall'Agenzia delle entrate in rettifica della rendita catastale attribuibile al parco eolico per la produzione di energia elettrica da essa detenuto (includibile in categoria catastale D), rendita che la società aveva proposto, con procedura Docfa, previa espunzione dal calcolo del valore attribuibile alla torre di sostegno dell’aerogeneratore (torre eolica); l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. con unico motivo di ricorso la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 co. 21, l. 208/15 in combinato disposto con il Regolamento catastale di cui al DM 28/1998 (art.2), con l’art.4 RDL 652/1939 e con l’art. 812 c.c., per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che, per effetto della norma «sottrattiva» di cui alla legge 208/15 cit. sui c.d.

«imbullonati» (volta ad esentare i beni di impresa dai tributi locali), la torre eolica rilevava come parte impiantistica funzionale al processo di generazione dell'energia elettrica, e non come componente costruttiva o fondiaria, comunque suscettibile di attribuire al terreno o fabbricato una maggiore fruibilità o utilità, e ciò anche considerato che la torre, o pala eolica, è bene suscettibile di circolare autonomamente sia dal punto di vista giuridico sia da quello fisico, non può svolgere altra funzione diversa dal sostegno dell'impianto di generazione unitariamente considerato (costituito altresì da navicella e turbina), è, come tale, inclusa nella certificazione tecnica di impianto; 1.2. la censura è fondata nei termini che seguono, essendosi questa Corte recentemente pronunciatasi sulla medesima questione, anche tra le medesime parti in causa (cfr.

Cass. nn. 26500, 26497, 26495, 26493, 26486, 25793, 25792, 25791, 5460 del 2021, nn. 21460, 21461, 21462, 21286, 21287, 21288, 20726, 20727, 20728 del 2020); 1.3. l'art. 1 comma 21 della legge 208/2015 pone una nozione di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, che prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo richiedendo il loro impiego nel processo produttivo; 1.4. la norma indicata, innovando quelli che erano i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali confermata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, statuisce che a decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo ; 1.5 questa Corte si è più volte pronunciata sulla medesima questione, affermando che la nozione che emerge dall'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo; 1.6. non assume perciò rilevanza la consistenza fisica della costruzione, in quanto ciò che il legislatore del 2015 ha privilegiato è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo, e tale conclusione è conforme alla ratio sottesa alla disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21, I. n. 208 del 2015 che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto - un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale; 1.7.

è, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo, ed ai fini della determinazione della rendita si deve tenere conto di quegli elementi impiantistici che sono strutturalmente connessi alla costruzione, non invece di tutte quelle dotazioni (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) che sono funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato, venendo, ai fini della stima diretta, in considerazione solo quelle dotazioni che caratterizzano il fabbricato e non il processo produttivo che nello stesso viene svolto; 1.8. il Collegio intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale che si è formato al riguardo, con riferimento specifico alla torre di sostegno (cfr. ex plurimisCass. n. 38770, n. 37428, n. 37427, n. 34973, n. 7115, n. 6728 del 2021; n. 20726, n. 20727, n. 20728, n. 21460, n. 21461, n. 21462, n. 21286, n. 21287, n. 21288, 27028, 27029, 26173, 26172, 25406, 25405, 23230, 22355, 23230, 22355, 25406, 25405, 23230, 22355, 22354, 22353, 22352, 21781, 21782, del 2020), ritenendo che il legislatore abbia sottratto dal carico impositivo il valore di tutte quelle «componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive [...] indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo» (cfr.

Cass. n. 21462/2020, cit.); 1.9. ciò posto, come parimenti recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 7922/2022) può ormai ritenersi acclarato che la torre di sostegno dell'impianto eolico costituisce una componente essenziale del medesimo, la quale, in quanto strutturalmente integrata alle altre componenti, e in specie alla navicella e al rotore, risulta funzionale al processo di produzione di energia elettrica, svolgendo una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire loro di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l'energia elettrica (cfr.

Cass., n. 21462 del 2020, cit.); 1.10. la torre eolica, pertanto, in quanto funzionale al processo di produzione di energia elettrica, è soggetta ad esenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 21 della legge n. 208 del 2015, diversamente, dunque, da quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, secondo cui la torre di sostegno, date le caratteristiche di solidità, stabilità, consistenza volumetrica e ancoraggio al suolo va considerata inidonea ad incidere sulla stima finalizzata alla determinazione della rendita catastale ; 1.11. proprio in applicazione del principio di esclusione della torre eolica dal computo della rendita catastale dell’impianto, il rinvio deve comunque essere disposto - nell’ambito di quella giurisdizio ne di «impugnazione-merito» che è propria del giudizio tributario -al diverso fine del ricalcolo della rendita effettivamente attribuibile in esenzione delle torri;

2. il Giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del presente procedimento

P.Q.M.

La Corteaccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Così deciso in Roma, nella camera di c